Si tratta di un mono colpo con impugnatura a pistola, canna liscia, impugnatura estensibile, cal. 32.
La Cassazione penale (sent. 18150 del 4 aprile 2014) ha esaminato il caso di una persona che si era ferito (in zona di caccia) infilandosi nella cintura il fucile da cui è partito un colpo.
Gli era stato contestato il porto abusivo d'armi in quanto la licenza di caccia non era sufficiente per giustificare il porto di un'arma che doveva considerarsi pistola.
La Corte d'Appello di Brescia
aveva confermato la sentenza del Tribunale, condannandolo con riduzione della pena.
L'imputato si nera rivolto in Cassazione dicendo che la pistola fuciletto era da considerarsi a tutti gli effetti un fucile da caccia. Aveva prodotto una consulenza di parte in cui il consulente aveva affermato che l'arma, a canna liscia e munizione spezzata, era da considerarsi un fucile, anche per la possibilità di inserire un calciolo estensibile.
La difesa sosteneva poi che non era contestabile il reato di porto abusivo d'arma ma al massimo l'esercizio della caccia con mezzi non consentiti.
Il problema di fondo era quello di stabilire se la pistola fuciletto Serena 32 fosse un fucile da caccia o una pistola. Nel secondo caso la licenza di porto d'armi ad uso di caccia non sarebbe stata idonea per il porto di una pistola (carica).
La Cassazione ha ritenuto applicabile la direttiva del Consiglio della Unione Europea 18 giugno 1991 (91/477CEE), modificata dalla Direttiva 2008/51/CE, per la quale (punto IV dell'all. I) si intende per arma da fuoco corta un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm, oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm. Per la medesima direttiva si intende per arma da fuoco lunga qualsia arma diversa dalle armi da fuoco corte.
La Suprema Corte ha ritenuto l'arma in esame corta in quanto la lunghezza della canna è di cm 27, quindi inferiore al limite di 30 cm.
La Corte d'Appello di Brescia
aveva confermato la sentenza del Tribunale, condannandolo con riduzione della pena.
L'imputato si nera rivolto in Cassazione dicendo che la pistola fuciletto era da considerarsi a tutti gli effetti un fucile da caccia. Aveva prodotto una consulenza di parte in cui il consulente aveva affermato che l'arma, a canna liscia e munizione spezzata, era da considerarsi un fucile, anche per la possibilità di inserire un calciolo estensibile.
La difesa sosteneva poi che non era contestabile il reato di porto abusivo d'arma ma al massimo l'esercizio della caccia con mezzi non consentiti.
Il problema di fondo era quello di stabilire se la pistola fuciletto Serena 32 fosse un fucile da caccia o una pistola. Nel secondo caso la licenza di porto d'armi ad uso di caccia non sarebbe stata idonea per il porto di una pistola (carica).
La Cassazione ha ritenuto applicabile la direttiva del Consiglio della Unione Europea 18 giugno 1991 (91/477CEE), modificata dalla Direttiva 2008/51/CE, per la quale (punto IV dell'all. I) si intende per arma da fuoco corta un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm, oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm. Per la medesima direttiva si intende per arma da fuoco lunga qualsia arma diversa dalle armi da fuoco corte.
La Suprema Corte ha ritenuto l'arma in esame corta in quanto la lunghezza della canna è di cm 27, quindi inferiore al limite di 30 cm.