giovedì 2 agosto 2018

Il diritto delle armi al tempo dei romani e fantasiosa applicazione ad oggi

Inizio spiegandovi il perchè di questo strano articolo.
il diritto delle armi odierno si basa su leggi del 1931. Successivamente è stato integrato e modificato da varie leggi sparse che oltre ad aggiungere cose a casaccio hanno creato anche confusione.
Anche per questo penso non sia mai troppo tardi per vedere come gli antichi romani disciplinassero la materia e provare ad immaginare cosa succederebbe se la si applicassero le loro leggi al giorno d'oggi.
Naturalmente non si può prescindere dal presupposto che tra le armi che erano in commercio al tempo dei romani e quelle che ci sono oggi vi sono molte differenze. Prima tra tutte la presenza delle armi da fuoco.
Di armi da lancio vi era un grande uso, ed anche se la loro portata distruttiva poteva essere devastante (si pensi ad una freccia con una stoppa di resina accesa lanciata su materiale infiammabile) non sono minimamente paragonabili alle armi da sparo odierne.
Del diritto delle armi nell'epoca romana abbiamo traccia nei testi di Ulpiano e Giustiniano dove sostanzialmente si comprende che per il loro diritto non vi era nessuna classificazione particolare di arma, perchè obiettivamente per loro, come lo sarebbe anche per noi, tutto può essere inteso come arma. Non vi era alcune differenza come invece nel nostro ordinamento, dove si distinguono per proprie ed improprie, comuni o da guerra, bianche, da lancio, da sparo...ecc. L'unica differenza su cui ponevano l'attenzione era se quell'oggetto fosse utilizzato per la difesa o per l'offesa.
Nel diritto romano non ci si focalizzava sull'arma in sè, su un oggetto, ma si guardava l'utilizzo che l'uomo ne faceva.
Anche per quanto riguarda il porto dell'arma, era consentito per la propria difesa. L'imperatore Giustiniano provò a regolamentare il porto delle armi, stabilendo che il porto fosse permesso solo alle persone che avevano avuto l'autorizzazione del Governatore. Ma a quei tempi l'impero era già talmente vasto che le popolazioni a settentrione (Franchi e Germani), abituate per le loro tradizione a non stare mai senza la propria arma, videro ciò più come una punizione che come una regolamentazione.
Le condotte incriminate in tema di armi erano quelle di chi armava gli schiavi, di chi utilizzava le armi per offendere, rapinare, distruggere. Di chi ne immagazzinava più di quanto necessario per la caccia, difesa, viaggio, navigazione, commercio o eredità.
Cercando di paragonare il diritto dei romani sulle armi  al giorno d'oggi (e le similitudini negli altri rami del diritto sono tante, essendo il diritto romano la base del nostro diritto) la prima differenza che troveremmo risiederebbe nell'alleggerimento e semplificazione delle leggi che regolano la materia.
Nel piano sostanziale, oltre alla possibilità (non da poco) di poter portare in giro armi bianche al solo fine della propria difesa, non cambierebbe molto dato che anche la nostra Cassazione più volte si è trovata ad esempio a ritenere arma una scopa o un mattarello in virtù dell'uso che poi se ne è fatto.
Per quanto riguarda invece il porto di armi bianche, essendo per i romani un coltello non molto diverso da un sasso, ciò sarebbe permesso.
Impensabile al giorno d'oggi un permesso del genere, anche perchè si sta lottando verso la non obbligatorietà della denuncia delle armi bianche (da tenere esclusivamente dentro casa) e non con poca fatica, figuriamoci se possa essere possibile andare in giro con un bel coltello o tirapugni incastrato nella cintura.
Le mia conclusione è che non mi dispiace la visione romana delle armi, ovvero inteso come qualsiasi oggetto atto ad offendere e difendere, senza perdersi in numerose categorie e differenze, ma concentrandosi solo sull'uso che l'uomo ne faceva. Perchè sì, le armi sono pericolose, ma una pistola per sparare ha bisogno di un uomo che prema il grilletto.
Qualche giorno fa sono passato a trovare un amico che gestisce una palestra che non vedevo da molto tempo. Una volta saputo che mi occupo di diritto delle armi mi ha chiesto "ma non ti senti in colpa a permettere a delle persone di avere la disponibilità di un'arma?" ed io, sorridendo, ho risposto alla romana, ovvero "ma tu hai idea di quante armi ci sono in questa palestra? Non ti senti in colpa a metterle a disposizione dei tuoi clienti?" questo per ribadire il concetto che l'arma è un oggetto, inanimato, ciò che le rende armi in senso stretto è solo l'utilizzo che ne fa l'uomo. Per questo motivo non va colpevolizzato a prescindere il semplice collezionatore, o appassionato di tiro al bersaglio, o cacciatore, solo perchè ama le armi. Ciò non fa di lui un violento o uno squilibrato.
Avv. Carlo Chialastri

Armi e camper. Nuova tesi sulla detenzione in roulotte o camper. Permessa?

Mi è stato proposto un quesito molto interessante. Lo trascrivo.
"Buona sera avvocato Chialastri , mi perdoni per il disturbo , io sono un xxx , volevo chiedere una informazione prettamente , soggettiva alla mia persona , vista la poca chiarezza delle questure , e per non parlare dei Carabinieri ove ci si reca di volta in volta , per motivi di lavoro personali , io per il mio lavoro  faccio le stagioni, e mi trovo sempre in giro , si parla di tutto l'anno. In particolar modo sono uno xxx, e quindi per motivi di convenienza economica abito nei camping , con la mia Roulotte , di mia proprietà , sono appassionato di armi e sono titolare di un Porto d'arma uso sportivo da oltre 22 anni , ma in questi ultimi anni , per motivi di poca chiarezza , sul discorso detentivo , non ho piu acquistato nulla , poichè dicono che in roulotte nonostante io possegga sistemi di allarme e cassaforte e telecamere , non potrei detenere una arma , in camping esiste anche un sistema di sorveglianza 24 H , vorrei capire se posso acquistare un arma anche se sono praticamente 300 giorni l'anno in camping per motivi di lavoro e che procedura dovrei applicare ? io risiedo a XXX ma non ci sono mai per ovvi motivi. La ringrazio e mi scuso per il disturbo grazie."
Di seguito trascrivo la mia risposta che ha importanza molto al di là del caso descritto.
Preg.mo sig. ...,il quesito merita molta attenzione.
In linea generale la detenzione in camper e roulottes è proibita: vengono in sostanza equiparati ad autovetture (e questo è logico).
Le risporto un brano tratto dal sito della Polizia di Stato ( https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/56c4912572a13054053621 ):
"L’ordinamento italiano non prevede alcun obbligo circa il luogo di detenzione; secondo la giurisprudenza in materia però, deve esistere almeno una diretta correlazione tra il luogo di detenzione ed il possessore dell’arma. Le armi possono, perciò, essere detenute presso l’abitazione di residenza o di domicilio, il proprio negozio o la seconda casa; al contrario, non potrebbe essere consentita la detenzione presso l’abitazione di terzi o in luoghi la cui ubicazione non sia ben determinabile, quali, ad esempio, l’autovettura, il camper, l’imbarcazione o il capanno di caccia."
Lo scrittore mette in rilevanza il fatto che in un camper o in una autevvura l'ubicazione non sarebbe determinabile.
Questo è giustissimo e ci sono anche problemi di sicurezza: rubare un fucile in un'auto lasciata fuori dal ristorante è molto più facile che in un'abitazione.

Tutto questo si riferisce al classico camper (o roulotte) che si sposta in vacanza o situazioni simili. In questi casi l'arma può essere trasportata (smontata) in modo che non sia semplice e veloce renderla operativa. Non è consentito ad esempio averla sul sedile vicino, senza caricatore e scatola ma con il caricatore vicino (in modo che possa essere inserito molto velocemente).

La sua situazione è però particolare. Il diritto va applicato ai casi contreti ed è quello che fanno i magistrati tutti i giorni.
Il suo caso aa considerato in relazione ad altri fattori, tipo l'obbligo di denuncia nelle 72 ore, la sicurezza, la stabilità e le concessioni edilizie.

Mi spiego meglio.
Si può viaggiare trasportando la propria arma, con una licenza sportiva. Il limite è che si ferma in un posto oltre tre giorni, il luogo di detenzione va denunciato entro le 72 ore.
Occorre quindi la denuncia.
Altro punto che viene frequentemente trascurato è che roulotte o camper sono soggetti alla disciplina delle concessioni edilizie se vengano stabilmente sistemati in un terreno. Si veda ad esempio questo interessante articolo https://www.laleggepertutti.it/119716_posso-installare-una-casa-mobile-nel-terreno-non-edificabile .
Quindi se fermiamo la roulotte provvisariamente senza usarla come abitazione e magazzino o simili non avremmo bisogno di nulla; se la usiamo come abitazione dobbiamo chiedere la concessione edilizia.
La concessione non va chiesta se la roulotte o il camper sono inseriti in una struttura ricreativa tipo un camping.
La conseguenza è che, a mio parere, roulotte o camper, a certe condizioni, siano equiparabili ad una normale abitazione.
Altro punto è quello relativo alla sicurezza. Le armi debbono essere custodite sempre (qualunque sia il luogo) in modo che sia difficile rubarle o comunque usarle. In questo senso, in generale, la porta di una roulotte offre meno garanzie di una porta blindata.
Consideri che poi qui è tutta questione di interpretazione; per alcuni tribunali l'arma va custodita in cassaforte, per altri può bastare un appartamento ben chiuso o un armadio robusto. I concetti di fondo però non mutano.
La sicurezza, nella situazione che lei descrive (allarme, cassaforte, telecamere, personale del camping), è anche maggiore che in tanti appartamenti.

Il punto concreto è che il camper può essere equiparato ad una abitazione, si può lasciare un'arma (adeguatamente custodita) al suo interno ed allontanarsi. Se invece non può essere equioparato ad una abitazione, l'arma non può mai essere lasciata e va portata con sè (smontata etc).
Altro punto è che, in caso di equiparazione all'abitazione, l'arma può essere tenuta carica e pronta all'uso; in caso di non equiparazione dovrà sempre essere tenuta come per il trasporto (smontata e scarica).

A mio parere, lei potrebbe quindi legittimamente denunciare la detenzione di un'arma nel suo camper.
La mia è una interpretazione nuova che ritengo perfettamente sostenibile in tribunale o in Cassazione.
Il problema vero è però un altro: non esiste alcuna norma che dica chiaramente quello che le ho scritto. La conseguenza pratica è che (pur avendo lei ragione) è probabilissimo che Carabinieri o Polizia le facciano storie quando va a denunciare la detenzione nel camper.
L'altra cosa da tenere presente è che, in caso di scocciature ed iniziative giudiziarie, lei potrebbe ben essere asssolto per le considerazioni fatte sopra; nel frattempo dovrebbe però sorbirsi anni di processo (e blocco di ogni autorizzazione in materia di armi).
Quindi ... pur ripetendo ancora che il suo comportamento sarebbe lecito con quelle condizioni ... le raccomando la massima prudenza e la avviso che potrebbe avere lo stesso guai.
Avv. Umberto Chialastri