La domanda sembra strana ma non lo è.
Basta leggere la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3329 25 luglio 2016.
Contro Tizio era stata presentata una querela per ingiurie, lesioni e minacce gravi.
A seguito della querela (cioè di un atto di un altro privato) a Tizio, il Prefetto di Bari gli ha vietato di detenere armi.
I TAR della Puglia ha confermato tale decisione e lo stesso ha fatto il Consiglio di Stato, con la sentenza indicata.
Il Consiglio di Stato ha scritto che "Invero il titolare di licenza di p.s. è tenuto, come dianzi esposto, a tenere un comportamento ancor più rigoroso di quello richiesto comunemente ad altre persone ed anche una sola querela, per reati di una certa rilevanza e gravità quali quelli di cui trattasi, può giustificare un provvedimento di divieto di detenzione di armi alla luce proprio delle disposizioni del T.U.L.P.S. e della stessa citata circolare ministeriale."
Tizio aveva presentato una controquerela (ma solo dopo il provvedimento prefettizio) ma questo non è stato sufficiente per il Consiglio di Stato. Ha infatti affermato solo che se - in seguito alla controquerela - uscisse una sentenza che dichiara che i fatti di cui fu accusato Tizio erano falsi, Tizio potrebbe chiedere la revoca del provvedimento restrittorio.
In chiusura riporteremo gran parte della motivazione della sentenza.
La sentenza così come è fatta è viziata da una mentalità di fondo errata.
Tanto per cominciare se uno ci vuole male e ci querela dicendo il falso non vedo proprio perchè questo debba essere sufficiente a farci perdere i permessi in materia di armi.
Faccio l'avvocato da tanto tempo e ho visto anche querele e denunce del tutto false, fatte al solo scopo di danneggiare o estorcere denaro.
Sarebbe stato quindi logico e giusto specificare che, in presenza di una querela, l'autorità amministrativa aveva il diritto ed il dovere di esaminare la situazione e decidere ma non sulla sola lettura della querela ma sull'esame dei fatti concreti! Perlomeno per come appaiono a prima vista, magari ascoltando dei testimoni o valutando prove o indizi sommari o perlomeno che deduzioni che prescindono da quanto esposto dalla controparte.
Il concetto di fondo sembra sempre il solito: tu cittadino non hai alcun diritto di avere un'arma. Io Stato te lo posso concedere solo se mi va e quando mi va.
In pratica il concetto di base diventa quello che se vuoi conservare il diritto di avere un vecchio fucile da caccia, se ti sputano in faccia ringrazia, se trovi tuo marito o tua moglie che fa sesso nel tuo letto, ringrazia e chiudi la porta, se ti pestano come un tamburo porgi l'altra guancia (se ancora non te l'hanno sfregiata).
Tutto questo è più attinente al Vangelo ed alla santità che non alla condotta di vita corretta che - giustamente deve avere - chi ha una autorizzazione in materia di armi!
Esattamente il contrario di quanto succede negli USA dove al primo posto non c'è lo Stato ma la Libertà, il cittadino (con tutte le differenze del caso, ovviamente).
Anche se questa volta la Magistratura non ha fatto una bella figura, rimane tuttavia il fatto che contro gli abusi eventuali di Prefettura e Commissariati esiste una unica strada, quella del ricorso giudiziale. Mugugni e lamentele non servono assolutamente a nulla se poi si traducono in una accettazione di ingiustizie.
Altre volte la Magistratura ha dato segno di notevole equilibrio e ne abbiamo scritto più volte in questo blog. Ricordo la Cassazione che ha fatto, ad esempio, marcia indietro sui coltelli ad apertura bloccabile (prima considerati come pericolosi pugnali e poi riabilitati).
Riportiamo ora il brano della decisione del Consiglio di Stato: sono parole di per se' giuste ma carenti per quello che abbiamo rilevato sopra.
"E’ indubbio che la disciplina delle licenze di p.s. pone un rigoroso quadro normativo ispirato al possesso della buona condotta e all’affidabilità nell’uso delle armi, la cui valutazione è rimessa all’autorità di p.s. alla luce di un complessivo giudizio connotato da lata discrezionalità, oltreché in sede di rilascio, anche in sede di rinnovo e permanenza del titolo nel tempo; ed è vero anche che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le situazioni degli interessati devono essere vagliate non già in astratto ma in concreto, sulla base di un’adeguata istruttoria e congrua motivazione, rapportate al momento della valutazione e agli elementi in concreto acquisiti.
Ciò vale anche per quella di cui trattasi, collegata alla tutela della pubblica e privata incolumità connessa proprio all’uso delle armi e quindi al possesso di requisiti soggettivi di specifica affidabilità e di dimostrato bisogno, per cui il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell’arma, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione dei reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi.
Orbene, ad avviso del Collegio, il provvedimento de quo contiene gli elementi indispensabili, in fatto e in diritto, per configurare la fattispecie all’esame, e la Sezione condivide le puntuali argomentazioni già svolte dal giudice di prime cure, che, dopo aver richiamato il contesto normativo e giurisprudenziale, ha sottolineato, come detto, la correttezza della valutazione effettuata dall’Amministrazione sia pure alla luce di una sola querela.
Invero il titolare di licenza di p.s. è tenuto, come dianzi esposto, a tenere un comportamento ancor più rigoroso di quello richiesto comunemente ad altre persone ed anche una sola querela, per reati di una certa rilevanza e gravità quali quelli di cui trattasi, può giustificare un provvedimento di divieto di detenzione di armi alla luce proprio delle disposizioni del T.U.L.P.S. e della stessa citata circolare ministeriale."