martedì 5 dicembre 2017

Se ti negano il porto d'armi (difesa, caccia, tiro) devi stare zitto?

Sembrerà strano ma il popolo di chi richiede un porto d'armi o l'autorizzazione a tenere una pistola è fatto da tanta gente pacifica, spesso pure troppo.
Questa gente è normalmente rispettosa verso gli organi di polizia; non dimentichiamo infatti che chi vuole un'arma clandestina può trovarla al mercato nero con risparmio di tempo ed anche di denaro.
Ho fatto questo prologo perchè nella mia esperienza professionale capita continuamente che chi subisce un torto con il diniego della licenza di caccia o titolo similare e pur protestando ampiamente ... alla fine lasci perdere.
È proprio vero che non si può fare nulla contro la decisione della questura?
È assolutamente falso.
Il provvedimento di diniego si può impugnare e capita di frequente che venga annullato, con il conseguente rilascio del porto d'armi.
Le questure hanno una grande discrezionalità ma questa discrezionalità deve sempre rispondere a criteri oggettivi di rispetto delle norme e ragionevolezza.
In caso di diniego ci si può opporre con un ricorso gerarchico e/o un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
Per avere maggiori informazioni, senza impegno, sul vostro caso concreto, scrivetemi alla mail umberto@avvocatochialastri.it o completate il modulo sotto.
Avv. Umberto Chialastri

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Per sparare in poligono occorre il porto d'armi?

Il problema è interessante. 
Le armi possono essere maneggiate o usate solo da chi ha il porto d'armi o l'autorizzazione alla detenzione?
Nella cantina di casa mia o altro luogo super sicuro posso far sparare mio figlio o un amico?
È possibile iscriversi  in un poligono di tiro ed usare un'arma di proprietà del poligono o di un terzo?
Mia moglie (o mio marito) può tenere la mia pistola sul suo comodino?
Posso far maneggiare la mia pistola, in casa mia, ad un amico che non nha il porto d'armi?
Posso dare la mia pistola al sorvegliante che gira nel mio giardino?
La materia è disciplinata dall'art. 699 del codice penale, dalla legge 895/1967, dall'art. 20 bis della legge110/1975.
Come al solito le leggi ci sono ma quello che varia è la loro interpretazione.
Basta trovarsi coinvolti in un processo penale per capire la differenza.
Un processo penale può partire (con sequestri e danni per anni) anche ingiustamente; l'assoluzione finale risolve i problemi solo molto parzialmente.
C'è quindi da distinguere tra l'interpretazione "tranquilla" e quella che può dare la possibilità di guai (anche se in realtà si è in regola).
Su tutta questa problematica è interessantissimo il lungo articolo del dott. Mori che trovate a questo link http://www.earmi.it/diritto/faq/poligoni.htm .
Le sue conclusioni sono che nulla vieta tutti i comportamenti sopra elencati, lo afferma con la solita competenza straordinaria e sono perfettamente d'accordo. Il suo studio è anche importante perché pioneristico sotto molti aspetti.
Le argomentazioni usate sono quelle che userei molto volentieri in un processo. Se si vuole evitare il processo occorre essere però molto più restrittivi.
Vediamo alcuni punti.
Uso in poligono.
Va distinta la situazione che si crea in un TSN Tiro a Segno Nazionale da quella in un poligono privato.
Per i TSN esiste una normativa apposita che permette, anche ai minorenni, di sparare sotto la supervisione di un direttore di tiro.
Interessante è la pagina del TSN di Roma dove, tra i requisiti per l'iscrizione, non viene menzionato il porto d'armi https://www.tsnroma.it/iscrizione .
Per i poligono privati la situazione dovrebbe essere legalmente la stessa, vale a dire che può sparare anche un minorenne o chi non abbia un porto d'armi, con l'arma prestatagli e sotto la supervisione, controllo, del proprietario esperto (o di altro esperto). È però una interpretazione che nella pratica non è condivisa. In pratica il poligono dove vado non ha alcuna voglia di rischiare la chiusura e così è per molti altri. Non posso dare loro torto.
Per la FITAV, pur essendo un'organizzazione  privata la situazione è per molti aspetti simile ai TSN perchè è consentita l'iscrizione ai 14enni.
Veniamo alla moglie che può tenere sul comodino la vostra pistola. Secondo gli stessi principi non ci sarebbe nemmeno nulla di male a insegnarle a usare la pistola nel proprio giardino o cantina; in questo modo si potrebbe difendere in nostra assenza.
Al di là dell'aspetto teorico, nella pratica esiste un principio di ferro: tutto (o quasi) è lecito finchè le cose vanno bene ... ma solo finchè vanno bene!
In pratica le cose possono essere diverse: ho riportato una sentenza http://www.leggearmi.it/search?q=suicida nella quale il marito è stato condannato perchè la moglie sapeva dove erano le chiavi della cassaforte e si è suicidata.
La situazione non cambia se l'amico a cui faccio maneggiare l'arma, intenzionalmente o meno, ammazza o ferisce qualcuno. Il suo comportamento può essere al di là del prevedibile ma in pratica i guai seri possono essere solo i nostri.
Il problema vero italiano è sempre lo stesso: negli USA un'arma è un espressione del diritto di libertà, in Italia (ed in altri paesi europei) è un qualcosa che lo Stato ti può concedere o meno. 
Se a questo aggiungiamo l'odio generale che porta anche a proibire le armi giocattolo ai bambini (perchè considerate diseducative...) si arriva alla sotterranea persecuzione costante a chi ama le armi e le usa (o vorrebbe usare) lecitamente.
Avv. Umberto Chialastri

venerdì 24 novembre 2017

Coltello da sub, arma? Trasporto e porto d'armi.

Se si va a fare un'immersione portando con sè un coltello da sub si rischiano guai?

La domanda potrà sembrare banale ma non lo è. Difatti i coltelli da sub, che delle volte possono anche essere simili a dei veri e propri pugnali (per differenza tra pugnale e coltello vedere questo post), nonostante vengano venduti tranquillamente, anche per corrispondenza, senza denuncia e senza licenza, potrebbero arrecare dei problemi al subacqueo ed all'apneista poco informati.

Il coltello da sub viene considerato strumento atto ad offendere (arma impropria) e non arma, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del regolamento di attuazione del TULPS.

Per questo motivo, essendo anche un appassionato di subacquea e pesca in apnea, ci tengo a dare alcuni consigli per far sì che evitiate di trovarvi nei guai in una giornata dove volevate solo rilassarvi in acqua.

Infatti, il coltello da sub, qualsiasi sia la sua dimensione, è ritenuto dal legislatore un vero e proprio oggetto atto ad offendere. Ciò significa che può essere acquistato e ceduto senza particolari formalità ma che il trasporto (nota bene, trasporto e non porto) debba avvenire per un giustificato motivo.

Va da sè che l'utilità di avere un coltello sott'acqua, quando si sta andando a fare un'immersione, è un motivo ritenuto valido per poter trasportare il coltello in questione (un coltello sott'acqua può salvarci la vita, ed anche quella degli altri. Si pensi ad un compagno rimasto incastrato ad una lenza a 10 metri di profondità).

Ma qui si arriva alla differenza fondamentale che vi è tra il porto ed il trasporto. Trasportare il coltello da sub significa tenerlo lontano dalla propria disponibilità. Se si sta andando a fare l'immersione in macchina è bene tenerlo nella borsa nel portabagagli, insieme alla muta ed alle pinne. Portarlo in tasca, o sul sedile anteriore è un porto, non un trasporto, e quindi punibile ai sensi dell'art. 4 della Legge del 18 aprile 1975 n. 110.
Vi invito quindi a stare attenti a queste accortezze.

Una volta finita la giornata d'immersione riponete il vostro coltello nel cassetto, non dimenticatelo in macchina o nel borsone, perchè rischiate guai seri.
Avv. Carlo Chialastri

domenica 12 novembre 2017

Il manganello va denunciato? Eppure questa volta ...

Sembrerà strano ma per la Cassazione non più. Vediamo cosa è successo.
Infatti, con sentenza numero 31933 pubblicata il 3 luglio 2017, la Corte di Cassazione, sezione prima, ha assolto un cittadino trovato in possesso, all'interno della proprio abitazione, di due sfollagente (manganelli) in acciaio.
Per gli ermellini infatti "lo sfollagente non è un'arma in senso proprio, in quanto non ha come destinazione naturale l'offesa alla persona, ma può essere utilizzato anche per finalità diverse, per esempio come strumento per l'allontanamento o la separazione di persone, senza alcuna offesa alla loro incolumità."
Vi è quindi in inversione totale di tendenza sul non vedere più i  manganelli come un oggetto la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona prevista dall'art. . 585, comma II n°1, c.p.. Il suo possesso non è, sempre secondo la Corte, punibile ex art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi)
Questa sentenza è interessante ma anche estremamente pericolosa.
Vi è il rischio che alcuni pensino e quindi spargano la voce che questo tipo di arma non vada più denunciato.
Ricordiamo che una sentenza non cambia la legge. Anche se la sentenza è della Cassazione (il massimo organo giudicante) un tribunale qualsiasi potrebbe pensarla diversamente e cambiare.
La stessa Cassazione potrebbe cambiare orientamento e giudicare diversamente.
C'è quindi il pericolo, nonostante ci sia questa sentenza "favorevole", che se si venisse trovati in possesso di un manganello non denunciato si possa essere condannati.
Abbiamo  visto articoli su internet che proclamano la cessata necessità di denunciare i manganelli: NON CREDETEGLI! Siate prudenti.
Sappiamo bene come una piccola condanna possa farci togliere il diritto di detenere tutte le altre nostre armi, anche se regolarmente denunciate.
Per evitare gratuite rogne vi consiglio quindi di continuare a denunciare la detenzione dei manganelli!
Aggiungiamo altre considerazioni.
Dal punto di vista strettamente giuridico ci sono grosse perplessità sull'orientamento della Cassazione. Valga per questo l'ottimo articolo del dott. Mori https://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/manganelli2.html .
Noi intendiamo però vedere il problema da un altro punto di vista.
In Italia abbiamo dei legislatori che fanno decisamente schifo. Le leggi sono fatte con i piedi. I magistrati devono applicare questo schifo di legge e sanno bene che in alcuni casi, applicando la legge, si commettono gravi ingiustizie.
Non dobbiamo dimenticare che i manganelli sono oggetti molto carini ma di fatto posso essere molto meno pericolosi di una spranga di ferro o di un manico di piccone. È quindi assurdo che - in quanto armi proprie . debbano essere denunciati e non possano essere mai portati fuori di casa. Tutto il settore delle armi bianche andrebbe rivisto.
Ci sono magistrati che applicano lo stesso la legge imbecille e ci sono magistrati che cercano di "interpretarla" magari salvando il disgraziato che si è trovato nei guai.
In questo caso la Cassazione ha forse forzato troppo ma ha  dato un'interpretazione che comunque può aiutare a salvare molte persone e potrebbe anche essere una spinta ad una seria legge di riforma.
Ferma quindi la prudenza di cui sopra, applaudiamo questo nuovo orientamento della Cassazione: se le leggi sono malvagie ben venga il giudice che le interpreta in modo giusto! 
Avv. Umberto Chialastri Avv. Carlo Chialastri





domenica 22 ottobre 2017

Se porto una pistola con la matricola cancellata rispondo di due reati?

Spesso con un unico comportamento si commettono più reati; questo si chiama tecnicamente concorso formale. La pena di uno viene quindi aumentata ed in pratica si viene puniti per entrambi.
Facciamo il caso di chi porti una pistola in pubblico, con la matricola limata o comunque clandestina (ad esempio un'arma da fuoco autocostruita).
Il porto abusivo viene punito ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 895/1967. 
Il porto di un'arma clandestina viene punito per l'art. 23 (1 e 4 co.) della legge 110/1975. Trovate entrambi gli articoli sotto.
La Cassazione ha ritenuto più volte che si tratti di due reati diversi perchè tutelano interessi diversi.
C'è stato però un contrasto in giurisprudenza e per questo la Cassazione si è pronunciata a "Sezioni Unite". Anche se in Italia una sentenza (pur come questa) non vincola i Giudici, una sentenza a Sezioni Unite è comunque il massimo per l'interpretazione di una norma.
La sentenza (Cass. Pen. Sez. Un. 12 settembre 2017, n. 41588) ha stabilito che non ci siano due reati diversi ma uno solo.
Questo in base al ragionamento che la condotta materiale del portare fuori di casa illegalmente un'arma è unica. Il fatto che l'arma sia con la matricola abrasa aggiunge un elemento al reato e lo modifica.
Secondo la Suprema Corte, quindi, se l'arma è comune si applica la legge 895/1967. Se invece è clandestina si applica la legge 110/1975 e solo la legge 110/1975.
In pratica questo significa una notevole riduzione di pena.

"Legge 895/1967, artt. 4 e 5. 
Art. 4
Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con [la multa da 4.000 a 40.000 euro].
Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di  denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni  ferroviarie, anche metropolitane,e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.


Art. 5
Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi [edelle loro parti], delle munizioni, esplosivi o  aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.
 Legge 110/1975.

Art. 23. Armi clandestine Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da  sparo non catalogate ai sensi del precedente art. 7; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11. E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da lire centocinquantamila a lire un milione e cinquecentomila a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente art. 11. Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.

giovedì 7 settembre 2017

Ma serve proprio sta cassaforte per custodire la pistola?

Ne abbiamo scritto più volte ed è anche un problema molto dibattuto tra gli appassionati di armi.
Come va custodita un'arma? È indispensabile la cassaforte?
La Cassazione ha deciso ultimamente un caso inte

ressante (Cass. Sez. I Penale, sentenza 13570/2017 del 20.3.2017).
Tizio teneva la pistola senza caricatore sotto il materasso, il caricatore nel salotto e le cartucce bel cassetto di un mobile in veranda.
La casa era protetta da porte blindate e Tizio viveva da solo.
La Cassazione ha deciso che l'arma fosse correttamente custodita perchè le cautele adottate (unitamente al fatto che non ci fossero minorenni o altri familiari) erano da considerarsi sufficienti. In questo modo sarebbe stato adempiuto quello che stabilisce l'art. 20 della legge 110/1975 per la quale l'arma va custodita con ogni esigenza nell'interesse della sicurezza pubblica".
In un altro caso la Cassazione ha ritenuto colpevole Caio che teneva le armi in bella mostra, in giro per casa (sent. Cass. Penale 16609/2013, del 12.4.2013).
Lo stesso giudice (Cass. pen. 6827 del 12.2.2013) ha assolto chi teneva la pistola scarica su un alto armadio: si poteva raggiungere la pistola solo con una scaletta.
Come al solito quindi o a grilli o tordi ...
Il mio consiglio di avvocato è sempre lo stesso: comprate la cassaforte ed usatela.
Potreste in caso contrario anche essere assolti ma chi ve lo fa fare? Una cassaforte costa molto poco.
Alla possibilità di problemi legali (con il conseguente esito di scordarsi per sempre o per anni di licenza di caccia e detenzione di armi) va aggiunto che gli appassionati amano le loro armi. Perché quindi mettersi in condizioni di farle rubare facilmente?

domenica 27 agosto 2017

Porto di coltello. Un bel video su youtube. Il coltello e la mela. Coltello a caccia.

In questo post voglio segnalare un bel video su youtube https://www.youtube.com/watch?v=ah9kdOtkNY0 . Si parla del porto di coltello, con attenzione particolare a varie bufale o patacche.
È divertente e nel complesso molto corretto. Faccio i miei complimenti all'autore.
Bello l'esempio del coltello e della mela: non credete di aggirare la legge portandovi dietro una mela e sostenendo che il coltello lo portate in tasca per sbucciarla.
In teoria il portarsi un coltello dietro per sbucciare la mela della colazione è possibile. Il problema è che però non è una facile scusante.
Tanto per cominciare il coltello andrebbe in caso portato ben chiuso ed impacchettato in fondo ad una borsa o comunque non facilmente prendibile ed apribile.
Il concetto è che il tizio arriva nel parco, si siede su una panchina, leva la mela dal sacchetto e poi prende il coltello che magari avrà portato in fondo alla borsa ben chiuso ed incartato. Il portarlo semplicemente in tasca, pronto ad essere portato fuori  può essere visto molto male dall'eventuale poliziotto.
Il concetto base è infatti la distinzione tra porto (coltello facilmente usabile) e trasporto (coltello non facilmente usabile, perché ben inscatolato ad esempio).
Non funzionano quindi le ... furbate.
Un comportamento illegale che è molto diffuso ed a cui non si fa caso, capita ai cacciatori.
Chi va a caccia può portare il coltello ed è anche molto logico. Può però portarlo, in tasca, alla cintura, alla caviglia, pronto all'uso ma ... quando è a caccia, non prima.
Quando esce di casa, a Roma, sale in macchina e finchè arriva nel posto di caccia, il coltello dovrà stare ben chiuso, non facilmente prendibile, "trasportato", non "portato".
In pratica è la stessa cosa che avviene per il fucile: non si può uscire da casa con il fucile a tracolla e magari carico.

sabato 12 agosto 2017

Coltelli o armi? Esempi pratici per non finire nei guai

C'è una legislazione fatta a cavolo per quello che riguarda le armi bianche
È quindi facile trovarsi in mezzo ai guai, se si è anche un pochino sfortunati. Ci sono migliaia di persone che hanno dentro casa la loro sciabola da ufficiali, una molletta, qualche bel pugnale storico o meno. Può essere pure che nessuno li controlli per tutta la vita. Se però arriva il controllo arrivano i guai.
Quello che la gente comune non capisce e - giustamente direi - è:
- un pugnale, uno stiletto, un coltello proibito si possono comprare senza nessuna limitazione in coltelleria, internet, negozi di antiquariato e magari pure armerie;
- un coltello da cucina è spesso oggettivamente più pericoloso del pugnale da Giovane Fascista del nonno, arrugginito e privo di taglio.
Una ulteriore confusione è creata dalla giurisprudenza: per tanti anni la Cassazione ha dichiarato solennemente che i coltelli che rimanevano bloccati una volta aperti erano da considerare pugnali. Poi hanno cambiato idea ma qualcuno le penne ce l'ha lasciate.
A mio parere l'intera categoria delle armi bianche andrebbe rivista. Parliamo però ora di qualche caso concreto. Indicherò anche i link, mettendo anche la mia faccia in questo.
Molti venditori sono esteri.
Cominciamo con Ebay. Qui un venditore francese vende un coltello "mafia italiana".  Si tratta della classica "molletta", un serramanico con una apertura a scatto. È indiscutibilmente un'arma sia per la giurisprudenza consolidata sia per il meccanismo a scatto che gli permette di essere usato molto velocemente ed insidiosamente, sia per la lama con la classica forma a stiletto, una lama nata per uccidere. Viene però venduto su Ebay e vi arriva tranquillamente a casa in pochi giorni. Entro le 72 ore dall'arrivo va denunciato e poi non potrà mai essere portato fuori da casa: è un'arma a tutti gli effetti.
Quest'altro invece è un coltello tipo siciliano, venduto sempre su Ebay. Queste sono pattade sarde tradizionali. Non badate alla lunghezza della lama; ce ne sono con lame ben più lunghe e non cambia giuridicamente nulla. Questi aggeggi sono considerati normali utensili, coltelli; per un giustificato motivo possono essere portati fuori da casa. Non vanno denunciati e in pratica hanno lo stesso regime giuridico di un coltello o di un cacciavite. Inutile ricordare che questo tipo di coltelli uccide tranquillamente come la molletta. Le pattade hanno anche un passato storico di guerra per essere state usate dalla Brigata Sassari durante la Prima Guerra Mondiale. Il siciliano viene anche chiamato lo scannatore...
Questo è un clone baionetta dell'AK 47, con tanto di attacchi. Non credo sia originale ma gli attacchi per baionetta ci sono. Questo è un coltello da caccia, sportivo. Dal punto di vista pratico possono uccidere allo stesso identico modo; hanno però trattamenti del tutto diversi. Il primo, avendo gli attacchi da baionetta è un'arma, il secondo un semplice coltello... 
Veniamo ora al Gotha dei coltelli, almeno per quello che riguarda il prezzo, Extrema Ratio.
Si tratta di coltelli che per lo più sono nati come militari, alcuni sono usati dalle forze armate di qualche paese (a cominciare dai nostri incursori Col. Moschin); altri sono copie di pugnali storici.
Questo è indiscutibilmente un'arma (Glauca J1). Tanto per cominciare ha il taglio su entrambi i lati della lama, sulla punta. Basterà poi leggere la presentazione che ne fa Extrema Ratio "Coltello chiudibile sviluppato insieme agli esperti di materiali del reparto Jagdkommando, la forza speciale dell’esercito austriaco. Ha una punta studiata per permettere la massima penetrazione. È dotato di frangivetro posteriore, clip applicabile in tre posizioni e sicura laterale. Il manico è realizzato con una particolare finitura per una maggiore grip durante l’utilizzo." Nasce per una forza armata ed ha la punta studiata per permettere la massima penetrazione. Si tratta di caratteristiche militari, la penetrazione non è presumibilmente quella in una forma di gruviera.

 Questo è 39-09, della Extrema Ratio, la magnifica replica modificata del pugnale dei nostri paracadutisti assaltatori. Lo stesso discorso per quest'altro bellissimo pugnale stiletto Suppressor (notare il nome) commemorativo dei GIS dei Carabinieri.
La musica cambia con il Resolza, sempre Extrema Ratio. In pratica è una pattada con la possibilità di bloccare la lama, una volta aperto il coltello. Non si tratta di un'arma anche se tecnicamente è molto pericolosa ma di un utensile.
Quello che non mi piace è che nel sito Extrema Ratio (e in tanti altri che vendono armi simili o coltelli che potrebbero far venire dubbi) non c'è nessuna avvertenza sul fatto che vadano denunciati. Tutti li possono comprare e detenere ma ... sono armi e vanno immediatamente denunciati e poi rimangono soggetti alla rigida normativa per le armi. Complimenti quindi alla Extrema Ratio per le cose magnifiche che fa e per come ci rappresenta all'estero ma ...
Qui fermo questa carrellata estiva.
Vorrei che la legge sulle armi bianche diventasse più semplice e vorrei che almeno i venditori fossero obbligati ad agire correttamente.
I politici si sa hanno ben altro da fare, comprese le importantissime leggi sul divieto (sancito penalmente) di vendere ritratti del Duce (morto e sepolto da 72 anni).
Il dott. Mori nel suo splendido sito earmi.it sostiene la tesi che non sia più necessaria la denuncia di detenzione per le armi bianche. La sua tesi è logica e corretta ma non è recepita automaticamente da Polizia e Carabinieri. Invito quindi alla massima prudenza e comunque non varia tutto il resto riguardo il porto. Da avvocato sottolineo che la legge spesso non è precisa ed è soggetta ad interpretazioni. Questo significa che pur avendo tutte le ragioni del mondo ci si può trovare ad affrontare un  processo penale di molti anni, con spese e problemi. Meglio quindi evitare prima.
Lo dico in altri termini. Se un tizio viene denunciato per la mancata denuncia di una molletta o di una baionetta, io sarò il primo a difenderlo anche sostenendo che la denuncia non è più necessaria. La tesi è fondata e quindi probabilmente vinceremo, in Cassazione o prima. Io farò una magnifica figura e guadagnerò perchè è il mio lavoro ma il mio cliente sarà stato nei guai per anni. Non sarà meglio un po' di prudenza?

venerdì 11 agosto 2017

Come custodire le chiavi della cassaforte e ... sfortuna? Moglie suicida

Vecchia la storia di come vanno custodite le armi. In questo blog ci sono più post.
Non esiste alcuna norma specifica sull'obbligo della cassaforte ma,per non avere possibili guai, è meglio usare una cassaforte o sistema equivalente.
Parlerò di una sentenza interessante e sconvolgente nella sua logicità
Ma le chiavi della cassaforte?
Dove vanno tenute? E come bisogna comportarsi nei confronti dei familiari o conviventi?
Normalmente chi mantiene le armi in cassaforte, può avere la cassaforte aperta per motivi vari oppure lascia le chiavi in giro per casa o comunque dove gli altri conviventi sanno, minorenni o adulti che siano.
Chi è che non ha mai lasciato in giro il fucile da caccia al rientro a casa o prima della partenza?
Chi è che non lascia la pistola nel comodino anche quando è in bagno o in un'altra stanza?
Spesso quando ci viene rilasciato il porto d'armi veniamo diffidati ad usare tutte le precauzioni perchè il convivente che è stato firmato per droga (uso personale) non possa in alcun modo entrare in possesso delle armi. 
Come comportarsi però nei confronti delle altre persone "normali"?
Vediamo un caso particolare.
Tizio ha le armi custodite in un armadio blindato; l'armadio è all'interno di un armadio robusto di legno. Il tutto è in una stanza normalmente chiusa a chiave.
Abita con la moglie e la moglie sa dove tiene le chiavi dell'armadio e della cassaforte (nel cassetto del comodino).
La moglie un bel giorno prende le chiavi nel comodino, apre la cassaforte e si spara con il fucile, tentando il suicidio (per fortuna non riuscito).
La Questura di Perugia ha prima irrogato il divieto di detenzione di armi e poi la sospensione della licenza di porto di fucile per caccia.
L'interessato ha fatto ricorso al T.A.R.; il Tribunale Amminstrativo Regionale di Perugia ha deciso con la sentenza sez. I, n. 13 del 20 gennaio 2011.
Per l'organo di giustizia amministrativa, la Questura di Perugia ha agito giustamente: chi ha delle armi deve adottare le cautele necessarie perchè i conviventi non possano impossessarsi delle armi stesse.
"E’ innegabile che, nella specie, nonostante il ricorrente sostenga di avere posto in essere tutte le cautele necessarie affinché nessun estraneo entrasse nella disponibilità delle armi custodite, siffatte cautele non sono state sufficienti ad evitare che il coniuge si impossessasse di un fucile, tentando il suicidio e procurandosi gravi lesioni." Detto in altre parole i fatti stessi hanno dimostrato che le armi erano custodite male!
Che dire su questa sentenza? Dal punto di vista giuridico è chiarissima ed indiscutibile. Avere delle armi è una facoltà che l'ordinamenteo concede a cittadini che abbiano particolari caratteristiche di serietà e garanzie dell'uso corretto delle stesse.
Contro la sentenza potremmo dire che le cautele da usare sono quelle per quello che può accadere normalmente e non per i fatti straordinari. Non sarebbe però una gran difesa proprio perchè il possesso di armi  , per lòa logica ed il diritto italiano, è una facoltà molto importante e delicata.
Va quindi evitato in modo assoluto che possa entrare in possesso della armi qualsiasi altro, sia esso maggiorenne, minorenne, familiare, estraneo, incensurato, pregiudicato, uomo o donna.
Detto questo dal punto di vista pratico, visto quello che succede normalmente e che ho scritto sopra, ci voglia nella vita anche una buona dose di fortuna... 
Quindi o custodire le chiavi della cassaforte e le armi in una maniera che sembra paranoica oppure correre il rischio.Va anche detto che il pretendere che in caso di richiesta di porto d'armi vengano fatti accertamenti psicologici pure sui conviventi potrebbe essere un'altra ulteriore pressione sui malcapitati amanti delle armi.

venerdì 21 luglio 2017

La storia di una povera baionetta AK 47. Una baionetta diventa un coltello?

C'era una volta un pezzo di acciaio che dopo un sapiente lavoro e con l'applicazione di un bel manico di legno, divenne una baionetta per l'AK47 Kalashnikov.
Finì in un arsenale e tanti anni dopo fu venduta addirittura all'estero; arrivò in Italia.
Il suo nuovo proprietario era tutto orgoglioso del suo acquisto ma ... scoprì con dispiacere che:

  • la baionetta è considerata un'arma;
  • avrebbe dovuto denunciarla alla Polizia o Carabinieri;
  • non avrebbe mai potuto usarla in campagna per tagliare qualche ramo o portarla in campeggio.
  • rischiava anche una denuncia per non averla denunciata entro 72 ore dall'acquisto;
  • c'era il rischio di qualche ulteriore complicazione perché l'aveva comprata on line all'estero.
Preciso qui che forse la baionetta in oggetto potrebbe non essere originale ma una riproduzione; poco cambierebbe rispetto la legge, comunque.
Gli venne poi un colpo di genio.
Prese un frullino e tagliò l'anello che va infilato intorno alla canna dell'AK 47.
In questo modo la baionetta è diventata un normalissimo coltello, come un qualsiasi altro coltello da cucina, sport, campeggio.
Ho scherzato un pò ma la legge italiana è veramente assurda. Conosco coltelli molto più taglienti di una baionetta (vedi gli Opinel) o che mettono molta più paura (come certi coltelli da cucina).
Chi li detiene non ha però tutte le complicazioni che può avere chi abbia una baionetta e non corre tutti i rischi.
Infatti la baionetta è considerata per varie norme "arma comune" e non solo deve essere denunciata ma nemmeno può essere portata fuori casa, per nessun motivo.
La normativa è chiara e la individua tra gli oggetti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (art. 585, n. 1 del comma 2; art. 45, co 1, Regolamento TULPS Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza; art. 30, n. 1 TULPS; art. 4 co. 1, legge 110/1975).
La baionetta che abbia perso i sistemi di fissaggio alla canna (come l'anello) non è certamente più una baionetta. La soluzione quindi del tizio ipotetico di cui ho scritto sopra è del tutto efficiente: la baionetta diventa un normale coltello.
Allego le foto che mi ha mandato il tizio.
Certo ... la prudenza di avvocato che ha visto tante follie ... mi dice che la scocciatura da parte del solerte funzionario può sempre arrivare. La legge ed il suo spirito sono comunque chiare: una baionetta che abbia perso l'anello di fissaggio non è più una baionetta ma un coltello.




mercoledì 5 luglio 2017

Le schedature del CED ci bloccano il porto d'armi

IL CED è il sistema informativo unico di polizia e carabinieri.
Serve ad avere immediatamente la situazione penale o amministrativa rilevante (droghe) di una persona. In questo senso è certamente utile ma spesso è usato in modo assolutamente ingiusto.
La legge italiana dice che si è innocenti fino alla sentenza di condanna. Applicando questo principio il porto d'armi dovrebbe essere negato solo a chi ha riportato condanne significative. In realtà non è  così.
Ecco cosa è capitato nella mia esperienza professionale.
Tizio  fu denunciato dal vicino di casa per una presunta aggressione (6 giorni di prognosi per un livido). Al momento del processo, Tizio, per evitare l'incertezza, le spese e le lungaggini di un processo, pagò un minimo risarcimento al vicino. Questi rinunciò alla querela ed il processo fu estinto. Dal punto di vista penale non c'era quindi alcun problema. Non era mai stata accertata la colpevolezza di Tizio, nessuna condanna!
Tizio chiede di essere nominato guardia giurata.
La Prefettura gli blocca la nomina in base alla notizia del procedimento (ricavata dal CED). É da notare che - ovviamente - i certificati penali e dei carichi pendenti erano puliti.
Niente guardia giurata quindi (salvo ovviamente le impugnazioni amministrative e giudiziali).
Caio chiede la licenza di caccia. Anni prima era stato denunciato ma non era mai stato rinviato a giudizio. Il pubblico ministero aveva chiesto ed ottenuto l'archiviazione. La licenza è stata negata.
Tutto questo è assolutamente ingiusto ed illecito ma capita.
Capita anche nel caso in cui tanti anni prima si sia stati sorpresi con uno spinello.
Come difendersi? Quando arriva il provvedimento negativo è ormai troppo tardi. É possibile l'impugnazione tramite un legale ma questo significa comunque spese e lungaggini.
La soluzione migliore è quella di:
1) controllare se al proprio nominativo risultino iscrizioni pregiudizievoli nel CED;
2) cancellarle (nei casi in cui sia possibile) oppure far aggiornare l'iscrizione con il provvedimento successivo favorevole (come ad esempio la remissione di querela).
In qualche caso l'iscrizione pregiudizievole può riguardare un familiare convivente che abbia avuto problemi. La licenza di caccia, ad esempio, è stata negata infatti spesso per il problema avuto da un familiare.


Il mio studio può chiedere a suo nome la visura; sapremo così cosa risulta e cosa possiamo fare.

Il costo della richiesta, in pratica le sole spese generali, è di € 100 +  4% C.A.P. (totale € 104,00).

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giovedì 9 febbraio 2017

Basta una querela falsa per farci perdere il porto d'armi?

La domanda sembra strana ma non lo è.
Basta leggere la sentenza del  Consiglio di Stato,  n. 3329 25 luglio 2016.
Contro Tizio era stata presentata una querela per ingiurie, lesioni e minacce gravi.
A seguito della querela (cioè di un atto di un altro privato) a Tizio, il Prefetto di Bari gli ha vietato di detenere armi.
I TAR della Puglia ha confermato tale decisione e lo stesso ha fatto il Consiglio di Stato, con la sentenza indicata.
Il Consiglio di Stato ha scritto che "Invero il titolare di licenza di p.s. è tenuto, come dianzi esposto, a tenere un comportamento ancor più rigoroso di quello richiesto comunemente ad altre persone ed anche una sola querela, per reati di una certa rilevanza e gravità quali quelli di cui trattasi, può giustificare un provvedimento di divieto di detenzione di armi alla luce proprio delle disposizioni del T.U.L.P.S. e della stessa citata circolare ministeriale."
Tizio aveva presentato una controquerela (ma solo dopo il provvedimento prefettizio) ma questo non è stato sufficiente per il Consiglio di Stato. Ha infatti affermato solo che se - in seguito alla controquerela - uscisse una sentenza che dichiara che i fatti di cui fu accusato Tizio erano falsi, Tizio potrebbe chiedere la revoca del provvedimento restrittorio.
In chiusura riporteremo gran parte della motivazione della sentenza.
La sentenza così come è fatta è viziata da una mentalità di fondo errata.
Tanto per cominciare se uno ci vuole male e ci querela dicendo il falso non vedo proprio perchè questo debba essere sufficiente a farci perdere i permessi in materia di armi.
Faccio l'avvocato da tanto tempo e ho visto anche querele e denunce del tutto false, fatte al solo scopo di danneggiare o estorcere denaro.
Sarebbe stato quindi logico e giusto specificare che, in presenza di una querela, l'autorità amministrativa aveva il diritto ed il dovere di esaminare la situazione e decidere ma non sulla sola lettura della querela ma sull'esame dei fatti concreti! Perlomeno per come appaiono a prima vista, magari ascoltando dei testimoni o valutando prove o indizi sommari o perlomeno che deduzioni che prescindono da quanto esposto dalla controparte.
Il concetto di fondo sembra sempre il solito: tu cittadino non hai alcun diritto di avere un'arma. Io Stato te lo posso concedere solo se mi va e quando mi va. 
In pratica il concetto di base diventa quello che se vuoi conservare il diritto di avere un vecchio fucile da caccia, se ti sputano in faccia ringrazia, se trovi tuo marito o tua moglie che fa sesso nel tuo letto, ringrazia e chiudi la porta, se ti pestano come un tamburo porgi l'altra guancia (se ancora non te l'hanno sfregiata).
Tutto questo è più attinente al Vangelo ed alla santità che non alla condotta di vita corretta che - giustamente deve avere - chi ha una autorizzazione in materia di armi!
Esattamente il contrario di quanto succede negli USA dove al primo posto non c'è lo Stato ma la Libertà, il cittadino (con tutte le differenze del caso, ovviamente).
Anche se questa volta la Magistratura non ha fatto una bella figura, rimane tuttavia il fatto che contro gli abusi eventuali di Prefettura e Commissariati esiste una unica strada, quella del ricorso giudiziale. Mugugni e lamentele non servono assolutamente a nulla se poi si traducono in una accettazione di ingiustizie.
Altre volte la Magistratura ha dato segno di notevole equilibrio e ne abbiamo scritto più volte in questo blog. Ricordo la Cassazione che ha fatto, ad esempio, marcia indietro sui coltelli ad apertura bloccabile (prima considerati come pericolosi pugnali e poi riabilitati).
Riportiamo ora il brano della decisione del Consiglio di Stato: sono parole di per se' giuste ma carenti per quello che abbiamo rilevato sopra.
"E’ indubbio che la disciplina delle licenze di p.s. pone un rigoroso quadro normativo ispirato al possesso della buona condotta e all’affidabilità nell’uso delle armi, la cui valutazione è rimessa all’autorità di p.s. alla luce di un complessivo giudizio connotato da lata discrezionalità, oltreché in sede di rilascio, anche in sede di rinnovo e permanenza del titolo nel tempo; ed è vero anche che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le situazioni degli interessati devono essere vagliate non già in astratto ma in concreto, sulla base di un’adeguata istruttoria e congrua motivazione, rapportate al momento della valutazione e agli elementi in concreto acquisiti.
Ciò vale anche per quella di cui trattasi, collegata alla tutela della pubblica e privata incolumità connessa proprio all’uso delle armi e quindi al possesso di requisiti soggettivi di specifica affidabilità e di dimostrato bisogno, per cui il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell’arma, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione dei reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi.
Orbene, ad avviso del Collegio, il provvedimento de quo contiene gli elementi indispensabili, in fatto e in diritto, per configurare la fattispecie all’esame, e la Sezione condivide le puntuali argomentazioni già svolte dal giudice di prime cure, che, dopo aver richiamato il contesto normativo e giurisprudenziale, ha sottolineato, come detto, la correttezza della valutazione effettuata dall’Amministrazione sia pure alla luce di una sola querela.
Invero il titolare di licenza di p.s. è tenuto, come dianzi esposto, a tenere un comportamento ancor più rigoroso di quello richiesto comunemente ad altre persone ed anche una sola querela, per reati di una certa rilevanza e gravità quali quelli di cui trattasi, può giustificare un provvedimento di divieto di detenzione di armi alla luce proprio delle disposizioni del T.U.L.P.S. e della stessa citata circolare ministeriale."







venerdì 3 febbraio 2017

Trump vuole che i malati di mente siano armati?

Le cose non stanno esattamente come dice il titolo.
Non si tratta di una decisione del Presidente Trump ma della maggioranza della Camera dei Deputati USA, che ha votato il 2 settembre 2016.
L'amministrazione del presidente Obama aveva emanato una legge per la quale si doveva controllare se un proprietario di armi avesse problemi mentali, ai fini del diniego di detenere le armi stesse.
I deputati americani hanno votato, con una decisa maggioranza (230 contro 180) la revoca di detta legge.
La legge, per diventare definitiva, dovrà prima essere approvata dal Senato e poi essere firmata dal presidente Donal Trump.
In base alla legge Obama sono state controllate circa 75mila persone, persone che ricevono indennità statali per disabilità mentale.
Esiste una ragione per questa revoca che può apparirci irragionevole?
I parlamentari repubblicani sostengono che i controlli vadano revocati perchè il loro effetto è quello di rinforzare gli stereotipi negativi che descrivono le persone con disordini mentali come pericolose. Per il repubblicano Bob Goodlatte, infatti:
“Una volta che un burocrate che non è stato eletto inserisce queste persone del sistema federale di controlli, non è più possibile per loro esercitare il diritto previsto dal secondo emendamento”
.
Aggiungo personalmente (e con riferimento anche alla situazione italiana) che non sempre la disabilità mentale è tale da rendere sconsigliabile la detenzione di armi: dipende dal tipo di disabilità mentale.
Per i cittadini americani il problema ha pesanti risvolti costituzionali. Il II emendamento della loro Costituzione afferma che il possedere armi è un diritto dei cittadini.
In Italia, possedere armi  non è un diritto ma una licenza, una autorizzazione che lo Stato può darci (o negarci) a suo piacimento.
Si può discutere di cosa sia giusto o meno ma è innegabile che negli USA l'accento è posto sulla libertà dei cittadini, in Italia sull'Autorità dello Stato.

Litigare con la Guardia di Finanza ci fa perdere le armi?

Il Consiglio di Stato ha emanato un'altra sentenza molto interessante, (SEZ. III, sent. 7 luglio 2016, n. 3010): si discute sul tema dei motivi in base ai quali si può negare il porto d'armi o revocare quello già concesso, o l'autorizzazione a detenere armi.
La sentenza è interessante per gli effetti (non scontati) di una sentenza di assoluzione.
Il fatto è questo
Tizio, regolarmente in possesso di porto d'armi, subisce una perquisizione della Guardia di Finanza. La perquisizione è in ufficio e contemporaneamente a casa.
Ai finanzieri che ha davanti lui profferisce, secondo l'accusa: "le minacce di esibire delle armi e di far punire in sede disciplinare e/o penale gli ufficiali di polizia giudiziaria.... per opporsi alle attività di perquisizione da loro eseguite".
Tizio dice anche alla moglie, telefonicamente, "sparagli alle gambe", riferito ai finanzieri che stavano perquisendo casa.
La questura revoca l'autorizzazione di detenere le armi e non rinnova il porto d'armi di pistola; questo perchè Tizio era stato rinviato a giudizio per il diritto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.
Il Tribunale Penale ha poi assolto l'imputato non ritenendo sussistente il reato di resistenza. 
Ad onor del vero va precisato che il Tribunale Penale ha assolto per motivi formali ed anche strettamente inerenti il solo reato contestato; non nega però che le circostanze di fatto contestate fossero corrette: ritiene, in altri termini, che l'imputato avesse veramente pronunciato quelle parole ma che il fatto di averle pronunciate non costituisce il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Il provvedimento di diniego è impugnato davanti al TAR / Consiglio di Stato. Si afferma che deve essere concesso il porto d'armi in quanto Tizio è stato assolto nel processo penale.
Un primo rilievo è che è stato ritenuto legittimo revocare il porto d'armi sulla base di un rinvio a giudizio e non su una condanna.
Questo può sembrare strano ed è di per sé un principio pericoloso perchè in pratica  viene "punito" un soggetto che per la legge è ancora innocente.
E' un modo di procedere che si può prestare ad abusi ed errori ma ha una sua logica. Questo anche in riferimento agli artt. 39 e 43 del Regio Decreto n. 773/1931 (Testo Unico Pubblica Sicurezza).
Le autorizzazioni in materia di armi vengono concesse a chi dia garanzie di servirsene con il massimo della correttezza. In questo senso anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 2158/2015, per la quale l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi possono essere concesse a chi osservi "una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza".
In pratica il diritto penale e quello amministrativo (inerente la concessione delle licenze) non viaggiano sempre sullo stesso binario. Si può negare l'autorizzazione a detenere una pistola a una persona che non abbia mai avuto condanne penali ma che per esempio abbia un deficit psicologico oppure si sia comportato in modo contrario alle regole della civile convivenza.
Nel nostro blog abbiamo riportato una decisione nella quale veniva revocata la licenza di caccia ad un soggetto che, avendo un problema con i carabinieri, si era messo a discutere aspramente ed in modo ingiustificato e troppo acceso con loro.
Quindi chi litiga con i vicini o con i familiari può benissimo vedersi revocato il porto d'armi.
E' un concetto pericoloso nell'applicazione ma ha delle ragioni. Si tratta solo di vedere nei casi concreti se ci sia stato abuso.Del resto va sempre ricordato che le armi sono di per sè pericolose (come i coltelli da cucina...). Se la Polizia ha il sentore che si possa commettere un abuso, non può certo aspettare che ci sia una condanna penale... anni dopo ... prima di levare le armi.
Uno degli ultimi casi che mi è capitato riguarda un signore, peraltro tranquilla ed ottima persona, aveva litigato con la moglie ed era uscito da casa minacciando di suicidarsi. La PS gli aveva immediatamente sequestrato le armi e lo aveva portato al CSM per una valutazione delle sue condizioni psichiche. In questo caso particolare si è scoperto che in effetti la litigata era occasionale e che non esistevano problemi di rilievo. 
Tuttavia il principio in sè è comprensibile e la PS ha agito in modo logico.
Purtroppo - ed anche questo va detto - la Forza Pubblica non agisce nello stesso modo in tanti altri casi, anche più gravi.
Nella mia esperienza è capitato di vedere che quando un tizio si è visto occupare la cantina da un delinquente che voleva trasformarla in abitazione per affittarla, invece di vedere i Carabinieri agire si è visto solo quasi mettere in stato di accusa perchè aveva rotto il lucchetto abusivo. Va precisato che il fatto era avvenuto in un paese e tutti sapevano di chi fosse realmente la cantina.
Un'altra volta ho visto Carabinieri e medici del CSM presentarsi a casa di una persona con problemi mentali (e ritenuta pericolosa per sè e gli altri) per andarsene via solo perchè il cancello era chiuso (non a chiave).
Vorrei quindi vedere la stessa decisione in tanti altri casi, non solo quando si tratta di armi...
Per quello che riguarda i rimedi concreti, il cittadino ha sempre la possibilità di opporsi davanti il Prefetto ed il TAR. A parte i problemi di tempo, spesso i TAR o il Consiglio di Stato hanno condannato l'operato della PS.
La sentenza  3010/2016 ha quindi ribadito il principio per il quale l'accertamento amministrativo non deve per forza coincidere con quello penale. 
Del resto, in altri casi e in senso parzialmente favorevole al cittadino, si è ritenuto che una sentenza di condanna penale - in presenza di riabilitazione - non possa costituire ostacolo automatico al rilascio della licenza. In altri termini il principio è sempre che si debba esaminare il caso concreto ed attuale (nel bene come nel male) in assenza di preclusioni automatiche.
Chiudo questo post con la trascrizione di una parte della sentenza del Consiglio di Stato; vengono distinte le ipotesi in cui deve essere negato il porto d'armi in ogni caso da quelle in cui esiste discrezionalità.
"...emerge che il legislatore ha individuato i casi in cui l'Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell'art. 11, primo comma e terzo comma, prima parte, e dell'art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell'art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e dell'art.39 e 43, secondo comma).
In relazione all'esercizio dei relativi poteri discrezionali, l'art. 39 attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità "di abusarne", mentre l'art. 43 consente alla competente autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche - in alternativa - l'assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato: Cons. Stato, Sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121; Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987)
."