lunedì 2 giugno 2014

Se portiamo l'arma nella casa di villeggiatura dobbiamo denunciarla di nuovo?

Che cosa accade quando si porta il fucile da caccia per un periodo di tempo nella casa di villeggiatura o comunque in un'altra località?
E cosa accade quando la fa un titolare di licenza per tiro a volo e porta una pistola da tiro nella casa di villeggiatura?
Si tratta di un trasferimento temporaneo e viene quindi di pensare che non si debba denunciare di nuovo la detenzione del fucile. Si è già dichiarato che abbiamo acquistato quell'arma particolare nel domicilio di residenza e non abbiamo cambiato residenza.
Per risolvere il quesito dobbiamo avere riferimento ad un principio generale stabilito dalla giurisprudenza.
Si è ritenuto che il senso della norma sulla denuncia di possesso delle armi sia anche quello di permettere in qualsiasi momento all'autorità di PS di sapere dove sono . Questo sia per esigenze legate alla persona del proprietario (come un controllo o un eventuale ordine di sequestro) sia per quelle che potrebbero essere esigenze nazionali (come una disposizione in tempo di guerra, ad esempio, di requisizione delle armi dei privati).
Chiarito questo è facile capire che  per la giurisprudenza non è necessario fare una denuncia quando si va per qualche giorno a caccia in un'altra regione, ad esempio.
E' però necessario farlo quando il trasferimento dura un "apprezzabile" periodo di tempo, per essere restrittivi diciamo comunque 72 ore. 
Una sentenza della Cassazione (sez. I penale, 20.10.1984 n. 8843) ha ritenuto condannabile ai sensi degli artt. 58 e  221 T.U.L.P.S. un signore che aveva portato per un mese il fucile da caccia nella casa di campagna.
Dal punto di vista pratico che fare?
Nel caso in esame se si fosse trattato magari di un paio di giorni non sarebbe accaduto nulla. Il discrimine è quello delle 72 ore previste per l'obbligo di denuncia.
Dal punto di vista teorico si può distinguere il caso di chi porti un'arma per usarla (cacciatore che fa una battuta di caccia, anche se per diversi giorni o tiratore che partecipa ad una gara) da chi abbia semplicemente spostato il luogo di detenzione dell'arma. Questo può essere il caso del tiratore che (potendo trasportare la pistola per la sua licenza) l'abbia semplicemente spostata per non lasciarla, ad esempio, per più giorni nella casa di residenza rimasta vuota. In questo secondo caso scatta sicuramente l'obbligo di denuncia entro le 72 ore.
Questo è il criterio interpretativo più valido. 
Ovviamente starà al pubblico ministero dimostrare che il trasferimento è avvenuto da più giorni quando il proprietario lo neghi.
Dal punto di vista pratico il tutto sarebbe più semplice se venissero adottati sistemi di denuncia semplificati. Non è un piacere nemmeno per Carabinieri e Polizia ricevere un mucchio di denunce per trasferimenti di pochi giorni, dover compilare l'apposito registro etc. Sarebbe ad esempio più semplice stabilire che si possa fare un fax o una pec al comando e che queste denunce temporanee possano essere registrate o custodite in maniera semplificata.  Anni fa nel sito della Polizia di stato si leggeva che la denuncia di possesso di armi, in caso di urgenza, poteva anche essere fatta per fax. Inutile dire che i Commissariati in pratica non hanno accettato tale modalità, ritenendola inidonea.

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