sabato 27 gennaio 2018

Il calibro 9x19, 9 Luger è permesso? La Beretta 92 è un'arma militare?

La Luger è una pistola affascinante per gli appassionati di armi e non solo. È un'arma carica di storia e forte nell'immaginario collettivo. 
Era fatale che tale fascino passasse anche alla cartuccia che utilizzava e che ne porta il nome, cartuccia oggi utilizzata dalle forze armate e di polizia italiane e di tutto il mondo (Beretta 92 nelle sue molte varianti).
In Italia si dice comunemente che il cal. ) Luger (9x19) sia proibito perchè militare.
I collezionisti sanno bene che possono comprare una Luger solo se ricamerata in 9x21.
La storia non è però così semplice.
Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 ha stabilito che le armi corte in cal. 9 Luger (9x19) siano armi comuni (non da guerra) ma siano vietate ai civili e ne sia vietata anche la vendita; sono tuttavia costruibili regolarmente.
In pratica quindi è lecito per un civile acquistare e detenere un'arma lunga in cal. 9 Luger ma non un'arma corta.
La cosa è abbastanza divertente ma così è ... In ogni caso è un deciso passo in avanti anche per la vecchia storia che il cal. 9x21 IMI (comunemente venduto ed usato dai civili, anche nella civile Beretta 98 FS) ha prestazioni del tutto sovrapponibili (se non superiori) al 9x19.
La Cassazione ha emanato una interessantissima sentenza sul punto (Cass. Penale 52170/2014 del 29 ottobre 2014), per la quale le munizioni 9x19 non sono munizioni da guerra. Di seguito trascrivo un estratto della sentenza ma chi volesse potrebbe chiedermene gratuitamente una copia alla mail umberto@avvocatochialastri.it.
"Avuto riguardo a quanto sopra esposto, non può essere considerata arma da guerra la pistola semiautomatica calibro 9 parabellum, benché sia in dotazione all'esercito italiano, non potendosi definire la stessa un'arma dotata di spiccata potenzialità offensiva, avendo caratteristiche, quali il calibro, il volume di fuoco e l'impiego, analoghe a pistole semiautomatiche calibro 9X21, pacificamente rientranti nella categoria delle armi comuni da sparo.
Ai privati è consentito detenere e portare una pistola semiautomatica calibro 9, in quanto la stessa è considerata precipuamente un'arma da difesa, ma la stessa arma, calibro 9 parabellum, con caratteristiche sostanzialmente analoghe, non può essere classificata arma da guerra solo perché in dotazione all'esercito italiano.
A riprova, si deve considerare che, a seguito dell'abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, la legge 135/2012 ha attribuito al Banco Nazionale di Prova il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo e la corrispondenza della stessa alle categorie di cui alla Direttiva CEE/477/91, e il Banco Nazionale di Prova ha considerato, per le sue caratteristiche, come arma comune da sparo la pistola semiautomatica calibro 9 in dotazione al nostro esercito, pur ritenendola non commerciabile tra privati in ragione della predetta dotazione.
Tra le munizioni in possesso dell'imputato sono state rinvenute n. 213 munizioni calibro 9 definite genericamente parabellum, ma nella sentenza impugnata non si specifica a quale tipo di arma fossero destinate e soprattutto quali fossero le caratteristiche, perché sono considerate comunque munizioni da guerra per la loro potenzialità offensiva, in forza dell'art.2/4 legge 110/1975, quelle a palla costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti.
"
Per un elenco delle armi catalogate in 9x19 andare nel sito del Banco di Prova https://bancoprova.it/index.php/classificazione-armi/armi-classificate.html#this . Nella maschera di ricerca inserire 9x19 alla voce calibro.
Avv. Umberto Chialastri

martedì 16 gennaio 2018

Spade e manifestazioni. Lecite?


Le armi, sia bianche che da sparo, non possono essere utilizzate in pubblico per solo svago: ma per quanto riguarda le spade che non hanno il filo e senza punta acuminata?
Stiamo parlando, ad esempio, delle riproduzioni di antiche katane o spade medievali. Il loro acquisto è libero, la loro detenzione anche (non vi è il bisogno di denunciarle), il loro trasporto è permesso...ma il loro porto no.
Cosa significa? che nonostante siano ritenuti dal legislatori degli oggetti abbastanza innocui, non è possibile girare per la città con una spada a portata di mano (seppur senza filo). Questo perché di fatto è come se girassimo con una spranga di ferro (o un bastone) e se non vi fosse un motivo valido sarebbe un illecito porto di un oggetto atto ad offendere.
Il giustificato motivo può anche essere una rappresentazione in costume o sportiva.
È ciò che succede da un paio di anni a questa parte nel Comune di Lucca, sede di una delle più importanti manifestazioni di cosplay e fumetti (LuccaComics), dove ogni anno migliaia di persone si divertono a girare per la città vestiti da personaggi dei cartoni animati e dei fumetti (con tanto di riproduzioni di armi in bella vista).
Infatti la Questura di Lucca ha emanato nel 2012 delle linee guida, rese valide anche negli anni successivi, dove consentiva il porto delle riproduzioni (senza filo) ribadendo invece il divieto per le armi proprie (spade con filo).
Il porto di ARMI BIANCHE realizzate a fine ornamentali e, cioè, prive di punta acuminata e filo tagliente (riproduzioni di armi bianche), sarà consentito nell’ambito della manifestazione, purché si tratti di esibizione finalizzata al solo uso scenico, in quanto facente parte del costume indossato, tale quindi da escludere ogni impiego lesivo“. 
Quindi qualora si voglia organizzare ad esempio una manifestazione ludico-sportiva dove dare a diversi appassionati la possibilità di scontrarsi in una sorta di torneo medievale si dovrà, per evitare inutili grane, richiedere l'autorizzazione alla Questura. Gli invitati, inoltre, dovranno avvicinarsi all'evento senza brandire l'arma, trasportandola lontano dalle proprie disponibilità, con l'invito o la descrizione dell'evento in tasca, in modo tale da esser mostrato in caso di problemi.
Ma quindi un invitato alla manifestazione non può prendere l'autobus tenendo alla cintura una spada innocua senza filo? Purtroppo no.
E per le spade di legno invece? Si può eseguire una manifestazione di Aikido in un parco? La situazione è identica.
Sono disciplinate diversamente invece le riproduzioni di spade in materiali diversi dal ferro e dall'acciaio, come le spade di plastica e lattice.
Non essendo ritenute armi, ma armi giocattolo, non sono soggette a nessun tipo di divieto (salvo nel caso sempre quelli sugli oggetti atti ad offendere, qualora siano tali). Va detto comunque che gli attuali giocattoli, se a norma, molto difficilmente potranno essere considerati o essere veramente oggetti atti ad offendere.
Avv. Carlo Chialastri

giovedì 11 gennaio 2018

Le munizioni possono essere tenute sul tavolo di casa? Sentenza della Cassazione.

Abbiamo scritto più volte che le armi vanno custodite con tutta la diligenza possibile in modo che non possano essere rubate o usate da persone non autorizzate; la cassaforte non è prescritta dalla legge ma in pratica è l'unico sistema che ci garantisce da una denuncia.
Un problema diverso è quello delle munizioni, sia spezzate che a palla: come vanno custodite?
Anche loro vanno tenute in cassaforte o possiamo metterle dove ci pare, compreso un tavolo o in giro?
La Cassazione ha risposto con la sentenza n. 51278 del 9 novembre 2017; ha stabilito che gli obblighi di custodia particolari stabiliti per le armi, non valgano per le munizioni: in pratica quindi possiamo tenerle sul tavolo dell'esempio o in un qualsiasi cassetto.
I Carabineri avevano sequestrato, a Crotone, circa 700 cartucce a pallini perchè ritenevano che fossero mal custodite, in violazione dell'art. 20 della legge 110 del 1975.
La Cassazione ha ritenuto che l'art. 20 della l. 110/1975 si riferisca solo ad armi ed esplosivi ma non alle munizioni. Il principio era stato già enunciato in precedenti sentenze (15940/2013, 5112/2005).
La norma citata infatti nomina armi ed esplosivi ma non nomina le munizioni.
Per questa sentenza vale in parte quanto già scritto per la recente sentenza sulla denuncia degli sfollagenti (non richiesta) http://www.leggearmi.it/2017/11/il-manganello-va-denunciato-eppure.html.

Riteniamo che possano esserci dei dubbi culla correttezza giuridica o che almeno possano esserci interpretazioni anche diverse. Volendo fare gli avvocati del diavolo, basterebbe infatti ricordare che le munizioni (specialmente quelle a pallini) sono facilmente smontabili e si può recuperare l'esplosivo.
Rimane però indiscutibile e fondamentale che queste sentenze sono indice di un atteggiamento più favorevole al mondo delle armi.
Nella burocrazia il discorso è ancora diverso ma contro gli errori della burocrazia si può sempre ricorrere alla magistratura.
Siamo quindi contenti di questo atteggiamento della Cassazione.
Per avere gratuitamente una copia della sentenza scrivetemi alla mail umberto@avvocatochialastri.it. Riportiamo di seguito il testo della norma.

Articolo 20 della legge 110/1975 - Custodia delle armi e degli esplosivi. - Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

martedì 2 gennaio 2018

Comprare uno spray al peperoncino legale

Può capitare, e purtroppo spesso capita, che un cittadino passi guai per una norma o una situazione non chiare.
Sappiamo che è permesso portare uno spray al peperoncino ma ne esistono tipi ammessi e tipi vietati.
Questo strumento di autodifesa è un oggetto molto utile, indicato per le donne e non solo. Il suo utilizzo è semplice ed efficace; può salvarci da situazioni molto pericolose. in pratica può essere molto più efficace di un bastone o un'altra arma impropria.
Naturalmente, essendo un oggetto da difesa, il suo impiego deve essere giustificato da un pericolo concreto in atto. Di questo avviso la Cassazione (sent. n. 10889/17, 6 marzo 2017), ha deciso un procedimento dove lo spray al peperoncino era stato utilizzato per aggredire una guardia forestale. L'oggetto è stato ritenuto dalla Cassazione atto ad offendere e non a difendere.
Una volta utilizzato nel modo corretto rende l'aggressore inoffensivo per diversi minuti: non riuscirà a tenere gli occhi aperti, tossirà, non avrà cognizione di causa e questo permette la fuga o la chiamata dei soccorsi.
Per essere in regola lo spray deve avere queste caratteristiche:
-capienza massima di 20 ml
-gittata massima 3 metri
-percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10%, con una concentrazione massima di capsicina e capsaicinoidi totali pari al 2.5%
-non deve essere infiammabile
-deve essere sigillato.
In pratica è difficile giudicare se lo spray che stiamo acquistando è in regola, perchè viene venduto anche on line e da siti esteri.
La maggior parte degli spray acquistabili su internet (da siti stranieri e non) ha una portata di 40 ml. Non sono quindi regolari in Italia.
Gli oggetti che non avranno le caratteristiche stabilite dalla legge verranno ritenuti vere e proprie armi ed il loro porto ed utilizzo può portare ad un procedimento penale.
Per questo motivo il nostro consiglio è quello di acquistarlo in Italia (anche online, purchè da siti italiani), di leggere attentamente il foglio illustrativo informandosi col venditore sulla provenienza e sul rispetto delle normative nazionali. Spesso la dicitura "conforme al Decreto 12 maggio 2011 n. 103" è ben in vista sulla confezione ed è certamente importante. Qualora non fosse corretta noi saremmo tutelati dalla sua presenza.
Lo spray si può trovare in armeria ma anche ferramenta e simili.
Si consiglia inoltre di mantenere lo scontrino e la confezione anche dopo il suo utilizzo (che speriamo non sia mai necessario).
Avv. Carlo Chialastri