sabato 20 ottobre 2018

Il sindaco ha bisogno del porto d'armi per andare armato?


Ci sono delle norme che sono generalmente ignorate, spesso anche dagli interessati.

Il Sindaco è una carica particolare perchè da una parte rappresenta i cittadini del suo comune ma dall'altra è un ufficiale di governo, dipendente dalla Prefettura per diversi aspetti.
Quello che qui ci interessa è la questione se possa acquistare armi e girare armato, senza richiedere il porto d'armi.
Alcuni sindaci possono girare armati, possono acqusitare le armi e non hanno nemmeno l'obbligo della denuncia di detenzione.
Sono i Sindaci dei comuni dove non c'è l'ufficio locale di Pubblica Sicurezza, ora Polizia di Stato.
In questi Comuni il Sindaco è Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ed è considerato ufficiale di Pubblica Sicurezza, Ufficiale di Governo.

Questo è tanto vero che le denunce di cessione abitazione (quando si vende o affitta un immobile), nei comuni dove non c'è la PS vanno presentate al Sindaco (non ai Carabinieri).
Questa normativa non vale per i Sindaci dei Comuni come Roma, Milano, Colleferro (ad esempio) dove esistono appunti uffici locali della Polizia di Stato.

La normativa di riferimento è l'art. 15 della legge 121 del 1981, art. 1 del TULPS (Regio Decreto 773/1931), art. 6 Regio Decreto 690del 1907, art. 73 del TULPS.
La bella donna della foto è la sig.ra Berger, un sindaco francese.

martedì 9 ottobre 2018

La fine della visure CED? Disservizio inaccettabile.

La normativa è molto semplice.
La Polizia raccoglie i dati che possono essere utili per attività di polizia, amministrative e di controllo, come condanne e altro. Questo archivio è a disposizione di tutte le forze di polizia.
Il cittadino ha il diritto di conoscere cosa risulti a suo nome e - qualora sia possibile - chiedere la cancellazione o iscrizione.
La richiesta di visura dovrebbe essere evasa in meno di 30 giorni. Lo dicono sia il sito ufficiale CED che le disposizioni del Garante della Privacy.
La realtà è ben diversa.
Ci sono delle risposte che arrivano dopo sei mesi e più. Il termine di un mese non è rispettato quasi mai.
Capita spesso che, dopo un lasso di tempo così lungo, invece di arrivare la risposta arriva una comunicazione in cui si legge solo che la posizione è stata "aggiornata"...
Il mio studio offriva la pratica di visura ad € 20 + oneri fiscali. Era un prezzo per modo di dire, più che altro era un aiuto da amante delle armi ad altri.
Di fatto però la situazione è diventata insostenibile.
Per ogni posizione ci sono state continue richieste da parte dei clienti (più che legittime, sempre costituenti lavoro in più da svolgere), solleciti, reclami, alla fine anche il ricorso al Garante per la Privacy.
Tutto questo ha significato una notevole mole di lavoro in più.
Mi piace portare a termine le cose che inizio e non ho chiesto nulla in più per tutto questo lavoro aggiuntivo. Credo in quello che faccio e nulla chiederò in più per i clienti iniziali.
Da oggi in poi però sono stato costretto a portare le richieste di visure ad € 100 + oneri fiscali http://www.leggearmi.it/p/visure-sul-ced.html
Nello stesso tempo, ricordo a tutti che è possibile chiedere direttamente la visura senza avvocato, del tutto gratis https://www.poliziadistato.it/articolo/37262 . Se poi si intende invece essere seguiti da un avvocato durante tutto l'iter, sarà possibile fare la richiesta attraverso il mio studio con il nuovo prezzo. Grazie ancora al malfunzionamento della burocrazia italiana ed al mancato rispetto del cittadino.

domenica 7 ottobre 2018

Bella senteza sulla (non) discrezionalità della Pubblica Ammministrazione

Uno dei ritornelli ricorrenti in materia di armi è il potere di discrezionalità della pubblica amministrazione.
Secondo un certo modo di fare sembra che la discrezionalità di cui gode (entro certi limiti) la pubblica amministrazione sia senza limiti, al punto che possa decidere come gli aggrada.
Come ho scritto più volte non è così. 
Il potere della Pubblica Amministrazione e del Ministero dell'Interno deve sempre essere esercitato nei Confini della Legge e - ove la Legge non sia esplicita - secondo i principi generali dell'ordinamento.
Il 4 ottobre 2018 la Cassazione Civile, sezione III, ha pubblicato la sentenza n. 24198/2018.
Non si tratta di armi ma i principi applicabili sono i medesimi.
Il caso è questo.
I proprietari di diversi appartamenti se li videro occupare negli anni 90 (badare ai tempi).
Nel 1994 i proprietari denunciarono i fatti alla Procura della Repubblica di Firenze che ordinò lo sgombero al Ministero dell'Interno ed agli organi comunali di Firenze.
Assessore del Comune di Firenze, Prefetto e Questore non eseguirono l'ordine di sgombero.
I proprietari riottennero gli immobili solo sei anni dopo.
I proprietari chiesero quindi la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni visto che non hanno eseguito l'ordine di sgombero per ben sei anni.
La PA ha rifiutato il risarcimento e la Corte d'Appello di Firenze le ha dato ragione.
Da qui la causa in Cassazione.
Il Ministero degli Interni ha scritto che non poteva eseguire (udite udite ... ) perché la Procura della Repubblica non aveva dato indicazioni concrete su come eseguire gli sgomberi e che comunque rientrava nella loro discrezionalità eseguire o meno e quando.
La Cassazione ha dato piena ragione ai proprietari, rilevando che la PA non può rifiutarsi di eseguire l'ordine della Procura perché non era detto come doveva essere eseguito lo sgombero (forse dovevano indicare il numero ed il sesso dei poliziotti da impegnare o se dovevano indossare gli scarponcini?). Rilevava anche la Cassazione che il Ministero dell'Interno non può da una parte dire di avere potere discrezionale e poi non eseguire per una presunta mancata indicazione dei mezzi concreti (come se fosse un bambino...).
Questa è una di quelle sentenze che fanno piacere e che dovrebbero insegnare qualcosa a tanti funzionari antiarmi per principio.