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sabato 7 giugno 2014

Vengo arrestato se porto il fucile e non ho pagato le tasse?

Un'altra vecchia questione è quella della validità della licenza se non si paga la tassa.
In altri termini, se non si è pagata la tassa:
* si può trasportare il fucile?
* si possono acquistare munizioni?
* si può andare a caccia?
* posso andare a caccia all'estero?
* posso usare il fucile per il tiro a volo?
La vecchia soluzione, ritenuta ancora valida da moltissimi, compresi tanti armieri, è che se non si paga la tassa la licenza  non è valida. Di conseguenza non si potrebbe fare nulla di quanto sopra elencato.
Il fucile dovrebbe rimanere chiuso nell'armadio.
Così era fino al 1995.
Con il D.M. 28.12.1995 le cose sono cambiate.
Nel decreto leggiamo, art. 5, che:"... la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni in cui non se ne fa uso.
... 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da € 155 a 930 (L. 11.2.1992, n. 157, art. 31)."
Queste sanzioni sono poi state modificate (per l'esercizio della caccia) dalla legge 157/1992 (art. 31) e diventano da  € 154 ad € 929. In caso di recidiva da € 258 ad € 1.549.
Nel caso della licenza di caccia, se si va a caccia senza pagamento, sarà solo applicata la sanzione amministrativa sopra indicata.
Per tutti gli altri aspetti, trasporto, acquisto munizioni, etc, la licenza varrà come una licenza di tiro a volo.
Per la caccia all'estero sarà perfettamente valida.
Se si usa il fucile, se si porta, per difesa, la sanzione sarà amministrativa, dal cento al duecento per cento della tassa evasa (art. 8, D.L. 18.12.1997, n. 473).

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giovedì 22 maggio 2014

Un coltello con blocco della lama è un pugnale?

Ci sono dei concetti giurisprudenziali che ci fanno sorridere e soprattutto arrabbiare perché sono assolutamente contrari non solo alla logica ed al giusto diritto ma anche alla vita concreta.
Sentenze come quella di cui parleremo mettono comuni cittadini di fronte alla possibilità concreta di finire in galera senza nemmeno sapere il perché.
Conosciamo tutti quel tipo di coltelli tascabili (tecnicamente a serramanico) la cui lama, una volta aperto, si blocca in posizione.
Sono diffusissimi ed è facilissimo trovarli in negozi come ferramenta o profumerie. 
Se li compriamo nessuno ci chiede documenti o moduli da firmare. Tanto meno ci avvisano di possibili problemi giudiziari.
La Cassazione ha esaminato il caso di una persona trovata in possesso di un coltello di quel tipo con la sentenza 33604/2012 (sez. feriale penale, 33604 del 30 agosto 2012).
Ha ritenuto che il coltello dovesse essere considerato non uno strumento atto ad offendere (come un normale coltello da cucina) ma un'arma vera e propria.
Leggiamo la motivazione:
"Il coltello in questione era del tipo a serramanico, con un meccanismo di blocco della lama, con il che corretto è stato l'inquadramento normativo della fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 699 cod. pen.: è infatti stato affermato che rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello che, pur non essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d'estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio. Il porto di tale strumento integra non già il reato p. e p. dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 c.p., comma 2, (Sez. 1^ 27.3.2008, n. 16685)."
E' stato di fatto applicato il secondo comma dell'art. 699 perchè non è prevista una licenza che permetta di portare fuori casa un pugnale. La licenza è invece ammessa per pistole o bastoni animati. Il pugnale è stato da sempre infatti considerato un'arma insidiosa.
Di fatto se si porta a spasso un tagliente ed appuntito coltello da cucina con la lama da 20 cm si risponde di un reato meno grave, il porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere.
Questo è il testo dell'art. 699 del codice penale.
"Articolo 699. Porto abusivo di armi. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate."
Finalmente questo indirizzo è stato modificato dalla Cassazione. Vedere il post http://leggearmi.blogspot.it/2014/05/il-coltello-con-chiusura-blocco-e-una.html

Vado in galera se mia moglie si suicida con la mia pistola regolarmente denunciata?

Il tribunale di Avellino (GUP Riccardi, 23.2.2011) ha risolto un caso molto interessante. La moglie si era uccisa utilizzando la pistola del marito.
La pistola era regolarmente denunciata e custodita in un armadio in camera da letto, con le munizioni.
Al marito era stata contestato che avesse agevolato colposamente il suicidio della moglie.
Era quindi in discussione se si dovessero applicare l'art. 589 del codice penale (omicidio colposo) o l'art. 580 (agevolazione del suicidio).
Il Giudice dell?Udienza Preliminare dott. Riccardi ha assolto l'imputato sotto due profili.
Il primo è che non poteva essere colpevole di agevolazione del suicidio perché tale norma si riferisce a chi aiuti un suicida volontariamente. E' ad esempio applicabile a chi consegni una pistola ad un malato di tumore che voglia suicidarsi (e la consegni capendo che vuole porre fine alla propria vita).
Il secondo è forse più interessante.
Si può infatti pensare che il non tenere una pistola in cassaforte possa aver aiutato la donna ad uccidersi. 
Se la pistola fosse stata ben chiusa, con la chiave tenuta dal marito, la donna non avrebbe potuto prenderla ed usarla.
Sembrerebbe quindi logica la condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.).
Il Tribunale ha invece ritenuto che l'aver lasciato la pistola a disposizione della moglie (o di altri familiari) sia una concausa ma non l'unica causa del suicidio. In altre parole il suicidio è avvenuto per la decisione della moglie di uccidersi. Avrebbe potuto benissimo farlo anche con il gas, barbiturici o buttandosi dalla finestra.
L'uomo è quindi stato assolto.
Presupposto della decisione è stato che la vittima fosse una persona con normale capacità di autodeterminazione.
L'imputato non è stato nemmeno condannato per negligente custodia di armi (art. 20 legge n. 110/1975).
Si è infatti ritenuto che il tenere l'arma in un armadio chiuso nella propria camera da letto sia sufficiente, proprio perché l'abitazione e la camera da letto sono normalmente frequentate solo dai familiari.
In conclusione, a parte i complimenti all'avvocato che ha difeso l'imputato ed alla sensibilità del giudice, farei altre riflessioni.
Ritengo che l'indagato non sia stato certo felice nello scoprire che la moglie ha usato proprio la sua arma per uccidersi.
Nello stesso tempo, pur in presenza di una sentenza di assoluzione, la questura potrebbe sempre negare al medesimo la possibilità di tenere armi. La facoltà di tenere armi (e di portarle) non è infatti un diritto ma una facoltà che viene concessa solo quando l'amministrazione, nella sua discrezionalità, abbia garanzie massime di retto comportamento (vedasi ad esempio la sentenza 1935/2008 del TAR dell'Emilia Romagna).
Infine altri giudici avrebbero potuto benissimo condannare la stessa persona e comunque c'è stato un processo.
Considerando la spesa irrisoria dell'acquisto di una cassaforte da muro è sempre più prudente custo 
dire la propria pistola ben al sicuro.