C'è un enorme contrasto tra quelle che sono logica e corretta interpretazione giuridica e la giurisprudenza della Cassazione.
Una bella disquisizione giuridica è contenuta a pag. 700 del Codice delle Armi e degli Esplosivi del giudice Mori (ed. 2014).
Vi si legge che la legge italiana non si è mai occupata dei silenziatori che peraltro sarebbero di libera produzione e detenzione.
Si ricorda che i silenziatori per armi di piccolo calibro sono di libera vendita in Francia, Austria, Svizzera.
Esiste una circolare del 1939 (ribadita poi fino a quella 14.1.1996) del Ministero dell'Interno in cui si fa divieto di produrre e vendere i silenziatori. Tale circolare però può obbligare sul piano amministrativo solo i titolari di licenze di polizia: un armiere non può quindi produrre o vendere silenziatori.
La Convenzione di Strasburgo ratificata con la legge 8 maggio 1989 prevedeva che i silenziatori avessero lo stesso regime giuridico delle armi su cui andavano applicati. Tale convenzione però non ha mai avuto norma di attuazione.
L'art. 4 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sulla caccia ha stabilito che per la caccia non si possano usare i silenziatori.
Sembrerebbe quindi che per altri usi si possano usare. Quello che non è proibito è lecito.
Del resto avrebbe una logica i silenziatori in poligono per evitare l'inquinamento acustico ad esempio (salvo difficoltà tecniche). O comunque potrebbe essere un legittimo divertimento montarli sulla propria arma, sempre in poligono.
Eppure non c'è da stare tranquilli.
Del tutto contestabilmente anche da un punto di vista tecnico, la Cassazione ha più volte stabilito che si ha alterazione d'arma quando viene realizzata una filettatura per applicarvi un silenziatore. In questo modo si avrebbe un aumento della potenzialità d'offesa dell'arma (Cass. I, 8.9.1982 n. 7835; Cass. I, 27 maggio 1985, n. 5202; Cass. I, 29.12.1988, n. 12867).
E' vero che la Cassazione trascura che la filettatura non è detto serva solo per i silenziatori ma la giurisprudenza ad oggi così è.
Una sentenza del 18 aprile 1977 (Cass. I sez.) ha stabilito che il reato di cui all'art. 3 della legge 110/1975 sia configurabile anche quando non ci stata una filetattura ma il silenziatore sia applicabile in altro modo (innesto a baionetta).
Lo stesso silenziatore è stato definito parte d'arma, quindi con tutta la normativa per le armi dalla sentenza Cass. pen. I sez., 12.12.2002, n. 41704.
"Agli
effetti della legge penale costituisce parte di arma non solo ogni
parte strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo
sparo, ma anche quella che contribuisce a rendere l'arma più
pericolosa per volume di fuoco o rapidità di sparo, precisione di
tiro e simili, ovvero più insidiosa, sempre che essa, pur avendo una
sua autonomia funzionale, si presti a una ricomposizione con l'arma
mediante un procedimento di facile e veloce effettuazione, di guisa
che risultano penalmente irrilevanti solo le parti di mera rifinitura
od ornamento, non aventi cioè riflesso alcuno, né diretto, né
indiretto, sul funzionamento e/o sulla pericolosità dell'arma al
momento della sua utilizzazione. (Nella
specie è stata ritenuta parte di arma un silenziatore in quanto
tale, indipendentemente dall'accertamento della sua riferibilità a
un'arma specifica)."
non esistono armi più pericolose e meno pericolose, ne maggiorate tramite un silenziatore o da un cannocchiale che lo rende più preciso, le due cose non hanno alcuna rilevanza, uno fa meno rumore l altro lo rende piu facile da usare al poligono o a caccia, con questo non piu pericolose di armi sprovviste, non si riesce a capire il motivo del divieto.
RispondiEliminaHo letto da. Qualche parte riviste del settore che il soppressore di rumore della casa a Schultz era l'unico legale in italia
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