Anni fa mi trovai in una nutrita discussione tra cacciatori. Per raggiungere la zona di caccia dovevano passare in un parco ma percorrendo un'autostrada.
Ovviamente si trattava di fucili portati in base ad una regolare licenza e smontati nelle custodie.
Il problema nasce dall'art. 11, comma 3, legge 6.12.1991 n. 394. Questa norma ha imposto il divieto di introdurre armi o esplosivi di qualsiasi genere nelle aree protette.
La Cassazione ha detto in più sentenze che viola la legge anche chi porti il fucile smontato all'interno di una zona protetta (sentenze 2652 del 7.8.1995, 30 del 5.1.2000, 2919 del 9.3.2000). In una sentenza ha condannato anche una guardia giurata che aveva portato un fucile nel Parco Nazionale del Gran Sasso 5977 del 22.5.2000); la motivazione è stata che mentre un membro della Guardia Forestale è obbligato a portare l'arma per il proprio servizio, lo stesso non può dirsi di una guardia venatoria volontaria: questa ha solo la facoltà di portare un'arma e quindi deve lasciarla a casa quando è in un parco.
Inutile dire che il poveraccio in questione è stato rovinato per aver solo cercato di tutelare proprio la selvaggina contenuta nel parco!
La stessa norma può applicarsi in modo restrittivo a chi percorra un'autostrada all'interno di un parco, ai camion che trasportano armi, a chi abbia un regolare porto d'armi per difesa e magari risieda in una zona facente parte di un parco.
Per risolvere questo basterebbe interpretare nel modo giusto la legge, affermando il principio che violi la norma chi introduca armi all'evidente scopo di insidiare gli animali presenti nel parco.
Un fondamento a questa interpretazione è contenuto all'inizio dello stesso comma 3 dell'art. 11:"nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat...". Da queste parole è facile capire che le violazioni sono tali se possono mettere in pericolo i beni protetti. Che senso ha sanzionare un tizio che percorra a 130 km/h un'autostrada dalla quale non può nemmeno uscire con nel bagagliaio un fucile da caccia smontato?
1) chi ha un'arma deve essere sempre considerato con sospetto;
2) gli animali selvatici sono protetti in modo molto più duro che non ad esempio i passeggeri di un treno (dove è permesso portare un'arma smontata).
Le sanzioni sono pesanti:"Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva." a poi aggiunto che il malcapitato non potrà più avere di fatto nessuna licenza di caccia o porto d'armi.
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