mercoledì 2 novembre 2022

Un grande successo! Sparare in campagna è legittimo! Sparare in campagna non è reato!

Sparare in campagna

 Recentemente ho ottenuto una sentenza che sta facendo il giro del web. Quello che mi meraviglia è che principi così ovvi siano stati ignorati in precedenza, con tanti tiratori o cacciatori condannati ingiustamente.

Per la Cassazione chi abbia il porto d'armi sportivo può legittimamente sparare in campagna.

Racconto cosa è successo.

Venne da me il sig. X che, a Pasquetta aveva sparato qualche caricatore di cal. 22, verso un bersaglio a terra distante circa quattro metri. Intorno c'erano ettari ed ettari di campagna. La zona era anche zona di caccia.

I I Carabinieri chiamati da un vicino (in realtà più di 300 metri dietro) gli sequestravano la pistola e lo denunciavano al PM di Grosseto. La cosa carina è che altri carabinieri scrissero al PM che Mr X era una brava persona e che non aveva fatto niente di illegale.

Pensai di fare la cosa più semplice per evitare un processo, i suoi danni ed i suoi costi: chiesi al PM un appuntamento per parlarne direttamente e comunque gli depositai delle note in cui spiegavo tutto. La denuncia poteva esserci perché non tutti i Carabinieri sanno a menadito le leggi. I PM le dovrebbero conoscere un pò meglio magari ...

Il PM rifiutò di ricevermi e mandò il povero Mr X a processo innanzi il tribunale ordinario, sequestrando l'arma. Diciamo che un minimo di logica, di attenzione alle note e di cortesia avrebbe evitato le spese di un processo, anche per lo Stato.

Il Tribunale, accettò subito la mia richiesta di dissequestro dell'arma perché non c'erano motivi validi per trattenere l'arma.

Mr X era stato processato per aver portato l'arma in campagna pur avendo il porto d'armi sportivo e perchè aveva sparato in pubblico, art. 703 codice penale.

Il Tribunale di Grosseto, a fronte anche di una circolare di PS, ignorata fino a quel punto, assolse l'imputato per aver portato l'arma in campagna (ovviamente smontata) pur avendo il porto d'armi sportivo. Lo condannò invece ex art. 703 c.p. per spari esplosioni pericolose. Ordinò anche l confisca della pistola.

A questo punto è importante sapere che un grosso esperto di diritto delle armi aveva consigliato a Mr X di patteggiare (e quindi risultare condannato e perdere per sempre il diritto di avere il porto d'armi). Non dico il nome perché, al di là di questo, è una persona che ha fatto un gran bene nel settore e quindi non sarebbe giusto. Va solo notato che il tapino tiratore e cacciatore è sempre esposto a consigli su internet almeno poco ponderati...

La Cassazione, al contrario, con la sentenza 19888/2022 del 20.4.2022, contro il parere del Procuratore Generale, ha assolto con formula piena Mr X, annullando anche la confisca!

L'applicazione dell'art. 703 c.p. a chi spari in montagna, zona di caccia, è un autentico abominio. Non è nemmeno necessario che si tratti di zona di caccia per escludere l'applicabilità della norma.

Rivolgendosi al mio studio ( umberto@avvocatochialastri.it ) è possibile avere la sentenza gratuitamente. La potete anche trovare a questo indirizzo avvocatochialastri.net/index_file/SparareCampagnaSentenzaNomeOscurato.pdf .


lunedì 26 ottobre 2020

Coltello Glock FM 78 e 81. Pura gioia o galera?


Sono, anche io, un appassionato di armi, anche bianche. 

Più che di armi meglio dire di coltelli in senso lato; arma è infatti un concetto specifico dal punto di vista legale (più che sostanziale).

Sono indeciso se comprare il bellissimo coltello Glock FM 78 o 81. E' un coltello esteticamente bellissimo ed assolutamente ben fatto. Non ci si può meravigliare visto che la fa la Glock dal 1978. Ci sono diverse recensioni e video che dimostrano le sue straordinarie capacità.

Parliamo della sua storia.

Fu creato nel 1978 (prima delle famosissime pistole) dalla Glock austriaca. Fu adottato dall'esercito austriaco come coltello da combattimento e baionetta per lo Steyr AUG.

Ha un sistema di attacco particolare: il manico (a differenza delle baionette classiche) ha un foro per circa metà lunghezza, coperto da un tappo. In quel foro si inserisce un perno presente sul fucile. La baionetta rimane fissata per quel perno e perché un lato dell'elsa va incastrata sotto la canna. Il sistema di bloccaggio è semplice e geniale; dalla Glock non ci si poteva aspettare di meno.

Nel 1981 fu creata una versione più adatta alla sopravvivenza, lo FM 81.

Le differenze sono che lo FM 81 ha il dorso seghettato e pesa di meno.

Il coltello (78 e 81) ha un aspetto decisamente militare, senza fronzoli. Il manico è fatto con lo stesso polimero usato nelle pistole Glock. Anche l'acciaio è lo stesso del carrello delle medesime.

Il costo di questo gioiello è assolutamente affascinante, meno di € 50. Nulla, specialmente se paragonato ad altri mostri sacri come il Ka-Bar dei Marines (tra € 100 e 150 la versione semplice).

Direi quindi che è un coltello che avrei comprato di corsa ma una cosa mi rende perplesso ...

Lo FM 78 nasce come baionetta ed è tuttora usato come tale. Lo FM 81 è pressoché identico. Un grosso problema è l'attacco per la baionetta. Il coltello, così come è venduto, può essere tranquillamente usato come baionetta. Il foro nel manico può essere usato come punto dove inserire un bastone per fare una lancia oppure per contenere attrezzi ma di fatto rimane (insieme con la guardia) utile come attacco al fucile. Anche lo FM 81 ha la stessa caratteristica. 

Le caratteristiche del coltello in sé (lama da un solo lato) lo farebbero identificare come uno strumento da taglio. Il fatto che sia usato come arma - coltello da combattimento -  baionetta lo fa considerare, appunto,  come arma. Le conseguenze sono semplici e pesanti. Uno strumento da taglio (classico coltello da cucina o anche caccia) può essere comprato senza denunciarlo; può essere portato fuori casa per un giustificato motivo (non ditemi sbucciare la mela al parco...). Si può portare, ad esempio, in una gita in montagna.

L'arma va acquistata con regolare porto d'armi o permesso di detenzione; va denunciata e non può assolutamente uscire da casa. La differenza è tanta.

Sono abituato a persone che, in perfetta buonafede, comprano su internet cose come manganelli, fucili ad aria compressa ad alta potenza, coltelli a molla ed altri simpatici giocattoli; sono abituati a vedere molte di queste persone come clienti quando - magari per pura sfortuna - vengono rintracciati e denunciati. 

Più volte ho detto che la categoria delle armi bianche andrebbe eliminata. Ciò non toglie però che esista. Le baionette sono poi un mondo a sé. La baionetta di alcuni SKS cinesi è un ... cacciavite. Non ha nemmeno una lama. Eppure è una baionetta.

Di conseguenza, comprare un coltello FM 78 può esporre a grossi rischi. Non parlo poi di andarci addirittura in giro. Uno dei problemi del caso è che non esiste una qualcosa che ci dica con certezza se è un'arma o un attrezzo: tanti poliziotti e giudici potranno avere un'idea diversa. Rimane però il fatto che nei guai ci si può trovare ed alla grande. Per un esempio, rinvio a questo mio vecchio post http://www.leggearmi.it/2014/05/il-coltello-con-chiusura-blocco-e-una.html .

Il mio consiglio è quindi di non comprarlo o perlomeno essere coscienti dei possibili problemi. Per il Glock FM 81 il discorso potrebbe essere (dico "potrebbe", non dico "è") diverso. E' sostanzialmente la stessa cosa ma nasce come coltello da sopravvivenza. La posizione è quindi più difendibile. 

Vedo la cosa in maniera pessimista. Per il mio lavoro devo essere pessimista. Del resto è difficile che l'amante delle armi oggi trovi organi di Polizia ben disposti. E' più facile che sia il contrario.

A favore della tesi che oggi sia un coltello comune c'è il fatto che i nuovi AUG hanno cambiato attacco ed usano altre baionette. E' pur vero che i vecchi ancora esistono.

A chiacchere ci sono tanti esperti ma la sostanza è una sola: comprando un Glock FM 78 (ed aggiungendo magari un pò di  sfortuna) ci si può trovare in guai grossi. Con lo FM 81 i problemi sono minori ma non inesistenti.

Si può anche uscire vincitori da un processo del genere (con un avvocato che capisca di diritto delle armi) ma un processo è comunque sempre un bel guaio. Detto in altri termini, se vi capitasse di essere incriminati, io vi difenderei volentieri. Anche in caso di assoluzione, tuttavia, avreste comunque dovuto affrontare i costi ed i fastidi di un processo.

Esiste anche una possibile soluzione: levare all'oggetto le caratteristiche che lo rendono una baionetta, in sostanza gli attacchi. E' una soluzione simile a quella che è stata adottata in questo vecchio post http://www.leggearmi.it/2017/07/la-storia-di-una-povera-baionetta-ak-47.html .

Nel nostro caso i punti di attacco sono due: l'elsa nel lato piegato e il manico vuoto. Modificare l'elsa imbruttirebbe certamente l'arma e la renderebbe dissimile dall'originale. Se fosse solo piegata, raddrizzata, il peso non varierebbe. Se fosse tagliata il coltello verrebbe mutilato e perderebbe funzionalità. Per quello che riguarda il buco nel manico, potrebbe essere riempito in modo tale da non poter essere svuotato di nuovo (almeno facilmente). Immagino ci siano degli adesivi o simili in grado di riempirlo in modo permanente, modificando solo di pochi grammi anche il bilanciamento. Levare il foro nel manico impedisce di usare il coltello come lancia ma - a parte la fragilità di una eventuale lancia del genere - sono pochi quelli che possono trovarsi realmente nella necessità di usare una lancia.

Che poi di fatto un machete o un coltello da cucina siano molto più pericolosi è un'altra storia...

domenica 28 aprile 2019

E se mi negano il porto d'armi? Posso ottenerlo lo stesso?


Una dei problemi più comuni che mi vengono sottoposti è quello relativo al diniego di porto d'armi.

Può capitare per il porto d'armi uso caccia, sportivo, difesa o altre autorizzazioni.
I principi sono simili; è un campo molto particolare e specialistico.
Avvocati non specificatamente preparati possono prendere grossi abbagli nell'applicare, ad esempio, la normativa penale in questo settore.
In diritto penale, ad esempio, se ci viene fatta una querela (magari dalla moglie o dal marito  in occasione della separazione) la soluzione è semplice: basta che si rinunci alla querela stessa e la situazione è completamente definita. Nessuna traccia pregiudizievole rimarrà alla persona che è stata querelata.
Nel diritto delle armi la situazione è completamente diversa: il porto d'armi può esserci negato.
La situazione sarebbe completamente diversa se ci fosse una sentenza di assoluzione piena.
Perché questo?
La logica è che la Polizia deve giudicare sull'affidabilità di una persona.  In Italia portare ed avere armi non è un diritto ma una facoltà che ci può concedere lo Stato.
E' quindi logico considerare una persona non affidabile se ha picchiato la moglie o se l'ha minacciata di morte.
Quindi, anche se l'azione penale è stata annullata per la rinunzia alla querela, rimane il fatto che la persona in questione era stata capace di gravi minacce o aggressioni. Con una pistola potrebbe comportarsi peggio e quindi niente porto d'armi.
In linea generale è così ma di fatto molto spesso Questure e Prefetture commettono autentici abusi. Tanto per dire il più comune si considera una persona colpevole solo perché è stato querelato.  Questo è illegittimo perché bisogna sempre vedere se la querela appare fondata o strumentale.
Di conseguenza, la decisione della Questura o Prefettura non va considerata come Vangelo.

Come difendersi quindi?

1) Chiedere un parere ad un avvocato competente.
2) Se il parere è positivo procedere con ricorso gerarchico o con ricorso al TAR.
3) In qualche caso può essere risolvente un incontro diretto dell'avvocato con gli organi di Polizia.
Nel mio caso, spiegatemi quale è la situazione in generale, senza impegno riempiendo il modulo di contatto che segue o scrivendo alla mail umberto@avvocatochialastri.it .
Vi darò comunque una risposta. Nel caso sia opportuno si potrà procedere all'eventuale consulto formale, con esame dei  documenti.




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sabato 20 ottobre 2018

Il sindaco ha bisogno del porto d'armi per andare armato?


Ci sono delle norme che sono generalmente ignorate, spesso anche dagli interessati.

Il Sindaco è una carica particolare perchè da una parte rappresenta i cittadini del suo comune ma dall'altra è un ufficiale di governo, dipendente dalla Prefettura per diversi aspetti.
Quello che qui ci interessa è la questione se possa acquistare armi e girare armato, senza richiedere il porto d'armi.
Alcuni sindaci possono girare armati, possono acqusitare le armi e non hanno nemmeno l'obbligo della denuncia di detenzione.
Sono i Sindaci dei comuni dove non c'è l'ufficio locale di Pubblica Sicurezza, ora Polizia di Stato.
In questi Comuni il Sindaco è Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ed è considerato ufficiale di Pubblica Sicurezza, Ufficiale di Governo.

Questo è tanto vero che le denunce di cessione abitazione (quando si vende o affitta un immobile), nei comuni dove non c'è la PS vanno presentate al Sindaco (non ai Carabinieri).
Questa normativa non vale per i Sindaci dei Comuni come Roma, Milano, Colleferro (ad esempio) dove esistono appunti uffici locali della Polizia di Stato.

La normativa di riferimento è l'art. 15 della legge 121 del 1981, art. 1 del TULPS (Regio Decreto 773/1931), art. 6 Regio Decreto 690del 1907, art. 73 del TULPS.
La bella donna della foto è la sig.ra Berger, un sindaco francese.

martedì 9 ottobre 2018

La fine della visure CED? Disservizio inaccettabile.

La normativa è molto semplice.
La Polizia raccoglie i dati che possono essere utili per attività di polizia, amministrative e di controllo, come condanne e altro. Questo archivio è a disposizione di tutte le forze di polizia.
Il cittadino ha il diritto di conoscere cosa risulti a suo nome e - qualora sia possibile - chiedere la cancellazione o iscrizione.
La richiesta di visura dovrebbe essere evasa in meno di 30 giorni. Lo dicono sia il sito ufficiale CED che le disposizioni del Garante della Privacy.
La realtà è ben diversa.
Ci sono delle risposte che arrivano dopo sei mesi e più. Il termine di un mese non è rispettato quasi mai.
Capita spesso che, dopo un lasso di tempo così lungo, invece di arrivare la risposta arriva una comunicazione in cui si legge solo che la posizione è stata "aggiornata"...
Il mio studio offriva la pratica di visura ad € 20 + oneri fiscali. Era un prezzo per modo di dire, più che altro era un aiuto da amante delle armi ad altri.
Di fatto però la situazione è diventata insostenibile.
Per ogni posizione ci sono state continue richieste da parte dei clienti (più che legittime, sempre costituenti lavoro in più da svolgere), solleciti, reclami, alla fine anche il ricorso al Garante per la Privacy.
Tutto questo ha significato una notevole mole di lavoro in più.
Mi piace portare a termine le cose che inizio e non ho chiesto nulla in più per tutto questo lavoro aggiuntivo. Credo in quello che faccio e nulla chiederò in più per i clienti iniziali.
Da oggi in poi però sono stato costretto a portare le richieste di visure ad € 100 + oneri fiscali http://www.leggearmi.it/p/visure-sul-ced.html
Nello stesso tempo, ricordo a tutti che è possibile chiedere direttamente la visura senza avvocato, del tutto gratis https://www.poliziadistato.it/articolo/37262 . Se poi si intende invece essere seguiti da un avvocato durante tutto l'iter, sarà possibile fare la richiesta attraverso il mio studio con il nuovo prezzo. Grazie ancora al malfunzionamento della burocrazia italiana ed al mancato rispetto del cittadino.

domenica 7 ottobre 2018

Bella senteza sulla (non) discrezionalità della Pubblica Ammministrazione

Uno dei ritornelli ricorrenti in materia di armi è il potere di discrezionalità della pubblica amministrazione.
Secondo un certo modo di fare sembra che la discrezionalità di cui gode (entro certi limiti) la pubblica amministrazione sia senza limiti, al punto che possa decidere come gli aggrada.
Come ho scritto più volte non è così. 
Il potere della Pubblica Amministrazione e del Ministero dell'Interno deve sempre essere esercitato nei Confini della Legge e - ove la Legge non sia esplicita - secondo i principi generali dell'ordinamento.
Il 4 ottobre 2018 la Cassazione Civile, sezione III, ha pubblicato la sentenza n. 24198/2018.
Non si tratta di armi ma i principi applicabili sono i medesimi.
Il caso è questo.
I proprietari di diversi appartamenti se li videro occupare negli anni 90 (badare ai tempi).
Nel 1994 i proprietari denunciarono i fatti alla Procura della Repubblica di Firenze che ordinò lo sgombero al Ministero dell'Interno ed agli organi comunali di Firenze.
Assessore del Comune di Firenze, Prefetto e Questore non eseguirono l'ordine di sgombero.
I proprietari riottennero gli immobili solo sei anni dopo.
I proprietari chiesero quindi la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni visto che non hanno eseguito l'ordine di sgombero per ben sei anni.
La PA ha rifiutato il risarcimento e la Corte d'Appello di Firenze le ha dato ragione.
Da qui la causa in Cassazione.
Il Ministero degli Interni ha scritto che non poteva eseguire (udite udite ... ) perché la Procura della Repubblica non aveva dato indicazioni concrete su come eseguire gli sgomberi e che comunque rientrava nella loro discrezionalità eseguire o meno e quando.
La Cassazione ha dato piena ragione ai proprietari, rilevando che la PA non può rifiutarsi di eseguire l'ordine della Procura perché non era detto come doveva essere eseguito lo sgombero (forse dovevano indicare il numero ed il sesso dei poliziotti da impegnare o se dovevano indossare gli scarponcini?). Rilevava anche la Cassazione che il Ministero dell'Interno non può da una parte dire di avere potere discrezionale e poi non eseguire per una presunta mancata indicazione dei mezzi concreti (come se fosse un bambino...).
Questa è una di quelle sentenze che fanno piacere e che dovrebbero insegnare qualcosa a tanti funzionari antiarmi per principio.

giovedì 2 agosto 2018

Il diritto delle armi al tempo dei romani e fantasiosa applicazione ad oggi

Inizio spiegandovi il perchè di questo strano articolo.
il diritto delle armi odierno si basa su leggi del 1931. Successivamente è stato integrato e modificato da varie leggi sparse che oltre ad aggiungere cose a casaccio hanno creato anche confusione.
Anche per questo penso non sia mai troppo tardi per vedere come gli antichi romani disciplinassero la materia e provare ad immaginare cosa succederebbe se la si applicassero le loro leggi al giorno d'oggi.
Naturalmente non si può prescindere dal presupposto che tra le armi che erano in commercio al tempo dei romani e quelle che ci sono oggi vi sono molte differenze. Prima tra tutte la presenza delle armi da fuoco.
Di armi da lancio vi era un grande uso, ed anche se la loro portata distruttiva poteva essere devastante (si pensi ad una freccia con una stoppa di resina accesa lanciata su materiale infiammabile) non sono minimamente paragonabili alle armi da sparo odierne.
Del diritto delle armi nell'epoca romana abbiamo traccia nei testi di Ulpiano e Giustiniano dove sostanzialmente si comprende che per il loro diritto non vi era nessuna classificazione particolare di arma, perchè obiettivamente per loro, come lo sarebbe anche per noi, tutto può essere inteso come arma. Non vi era alcune differenza come invece nel nostro ordinamento, dove si distinguono per proprie ed improprie, comuni o da guerra, bianche, da lancio, da sparo...ecc. L'unica differenza su cui ponevano l'attenzione era se quell'oggetto fosse utilizzato per la difesa o per l'offesa.
Nel diritto romano non ci si focalizzava sull'arma in sè, su un oggetto, ma si guardava l'utilizzo che l'uomo ne faceva.
Anche per quanto riguarda il porto dell'arma, era consentito per la propria difesa. L'imperatore Giustiniano provò a regolamentare il porto delle armi, stabilendo che il porto fosse permesso solo alle persone che avevano avuto l'autorizzazione del Governatore. Ma a quei tempi l'impero era già talmente vasto che le popolazioni a settentrione (Franchi e Germani), abituate per le loro tradizione a non stare mai senza la propria arma, videro ciò più come una punizione che come una regolamentazione.
Le condotte incriminate in tema di armi erano quelle di chi armava gli schiavi, di chi utilizzava le armi per offendere, rapinare, distruggere. Di chi ne immagazzinava più di quanto necessario per la caccia, difesa, viaggio, navigazione, commercio o eredità.
Cercando di paragonare il diritto dei romani sulle armi  al giorno d'oggi (e le similitudini negli altri rami del diritto sono tante, essendo il diritto romano la base del nostro diritto) la prima differenza che troveremmo risiederebbe nell'alleggerimento e semplificazione delle leggi che regolano la materia.
Nel piano sostanziale, oltre alla possibilità (non da poco) di poter portare in giro armi bianche al solo fine della propria difesa, non cambierebbe molto dato che anche la nostra Cassazione più volte si è trovata ad esempio a ritenere arma una scopa o un mattarello in virtù dell'uso che poi se ne è fatto.
Per quanto riguarda invece il porto di armi bianche, essendo per i romani un coltello non molto diverso da un sasso, ciò sarebbe permesso.
Impensabile al giorno d'oggi un permesso del genere, anche perchè si sta lottando verso la non obbligatorietà della denuncia delle armi bianche (da tenere esclusivamente dentro casa) e non con poca fatica, figuriamoci se possa essere possibile andare in giro con un bel coltello o tirapugni incastrato nella cintura.
Le mia conclusione è che non mi dispiace la visione romana delle armi, ovvero inteso come qualsiasi oggetto atto ad offendere e difendere, senza perdersi in numerose categorie e differenze, ma concentrandosi solo sull'uso che l'uomo ne faceva. Perchè sì, le armi sono pericolose, ma una pistola per sparare ha bisogno di un uomo che prema il grilletto.
Qualche giorno fa sono passato a trovare un amico che gestisce una palestra che non vedevo da molto tempo. Una volta saputo che mi occupo di diritto delle armi mi ha chiesto "ma non ti senti in colpa a permettere a delle persone di avere la disponibilità di un'arma?" ed io, sorridendo, ho risposto alla romana, ovvero "ma tu hai idea di quante armi ci sono in questa palestra? Non ti senti in colpa a metterle a disposizione dei tuoi clienti?" questo per ribadire il concetto che l'arma è un oggetto, inanimato, ciò che le rende armi in senso stretto è solo l'utilizzo che ne fa l'uomo. Per questo motivo non va colpevolizzato a prescindere il semplice collezionatore, o appassionato di tiro al bersaglio, o cacciatore, solo perchè ama le armi. Ciò non fa di lui un violento o uno squilibrato.
Avv. Carlo Chialastri