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venerdì 24 novembre 2017

Coltello da sub, arma? Trasporto e porto d'armi.

Se si va a fare un'immersione portando con sè un coltello da sub si rischiano guai?

La domanda potrà sembrare banale ma non lo è. Difatti i coltelli da sub, che delle volte possono anche essere simili a dei veri e propri pugnali (per differenza tra pugnale e coltello vedere questo post), nonostante vengano venduti tranquillamente, anche per corrispondenza, senza denuncia e senza licenza, potrebbero arrecare dei problemi al subacqueo ed all'apneista poco informati.

Il coltello da sub viene considerato strumento atto ad offendere (arma impropria) e non arma, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del regolamento di attuazione del TULPS.

Per questo motivo, essendo anche un appassionato di subacquea e pesca in apnea, ci tengo a dare alcuni consigli per far sì che evitiate di trovarvi nei guai in una giornata dove volevate solo rilassarvi in acqua.

Infatti, il coltello da sub, qualsiasi sia la sua dimensione, è ritenuto dal legislatore un vero e proprio oggetto atto ad offendere. Ciò significa che può essere acquistato e ceduto senza particolari formalità ma che il trasporto (nota bene, trasporto e non porto) debba avvenire per un giustificato motivo.

Va da sè che l'utilità di avere un coltello sott'acqua, quando si sta andando a fare un'immersione, è un motivo ritenuto valido per poter trasportare il coltello in questione (un coltello sott'acqua può salvarci la vita, ed anche quella degli altri. Si pensi ad un compagno rimasto incastrato ad una lenza a 10 metri di profondità).

Ma qui si arriva alla differenza fondamentale che vi è tra il porto ed il trasporto. Trasportare il coltello da sub significa tenerlo lontano dalla propria disponibilità. Se si sta andando a fare l'immersione in macchina è bene tenerlo nella borsa nel portabagagli, insieme alla muta ed alle pinne. Portarlo in tasca, o sul sedile anteriore è un porto, non un trasporto, e quindi punibile ai sensi dell'art. 4 della Legge del 18 aprile 1975 n. 110.
Vi invito quindi a stare attenti a queste accortezze.

Una volta finita la giornata d'immersione riponete il vostro coltello nel cassetto, non dimenticatelo in macchina o nel borsone, perchè rischiate guai seri.
Avv. Carlo Chialastri

sabato 7 giugno 2014

Vengo arrestato se porto il fucile e non ho pagato le tasse?

Un'altra vecchia questione è quella della validità della licenza se non si paga la tassa.
In altri termini, se non si è pagata la tassa:
* si può trasportare il fucile?
* si possono acquistare munizioni?
* si può andare a caccia?
* posso andare a caccia all'estero?
* posso usare il fucile per il tiro a volo?
La vecchia soluzione, ritenuta ancora valida da moltissimi, compresi tanti armieri, è che se non si paga la tassa la licenza  non è valida. Di conseguenza non si potrebbe fare nulla di quanto sopra elencato.
Il fucile dovrebbe rimanere chiuso nell'armadio.
Così era fino al 1995.
Con il D.M. 28.12.1995 le cose sono cambiate.
Nel decreto leggiamo, art. 5, che:"... la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni in cui non se ne fa uso.
... 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da € 155 a 930 (L. 11.2.1992, n. 157, art. 31)."
Queste sanzioni sono poi state modificate (per l'esercizio della caccia) dalla legge 157/1992 (art. 31) e diventano da  € 154 ad € 929. In caso di recidiva da € 258 ad € 1.549.
Nel caso della licenza di caccia, se si va a caccia senza pagamento, sarà solo applicata la sanzione amministrativa sopra indicata.
Per tutti gli altri aspetti, trasporto, acquisto munizioni, etc, la licenza varrà come una licenza di tiro a volo.
Per la caccia all'estero sarà perfettamente valida.
Se si usa il fucile, se si porta, per difesa, la sanzione sarà amministrativa, dal cento al duecento per cento della tassa evasa (art. 8, D.L. 18.12.1997, n. 473).

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lunedì 2 giugno 2014

Se portiamo l'arma nella casa di villeggiatura dobbiamo denunciarla di nuovo?

Che cosa accade quando si porta il fucile da caccia per un periodo di tempo nella casa di villeggiatura o comunque in un'altra località?
E cosa accade quando la fa un titolare di licenza per tiro a volo e porta una pistola da tiro nella casa di villeggiatura?
Si tratta di un trasferimento temporaneo e viene quindi di pensare che non si debba denunciare di nuovo la detenzione del fucile. Si è già dichiarato che abbiamo acquistato quell'arma particolare nel domicilio di residenza e non abbiamo cambiato residenza.
Per risolvere il quesito dobbiamo avere riferimento ad un principio generale stabilito dalla giurisprudenza.
Si è ritenuto che il senso della norma sulla denuncia di possesso delle armi sia anche quello di permettere in qualsiasi momento all'autorità di PS di sapere dove sono . Questo sia per esigenze legate alla persona del proprietario (come un controllo o un eventuale ordine di sequestro) sia per quelle che potrebbero essere esigenze nazionali (come una disposizione in tempo di guerra, ad esempio, di requisizione delle armi dei privati).
Chiarito questo è facile capire che  per la giurisprudenza non è necessario fare una denuncia quando si va per qualche giorno a caccia in un'altra regione, ad esempio.
E' però necessario farlo quando il trasferimento dura un "apprezzabile" periodo di tempo, per essere restrittivi diciamo comunque 72 ore. 
Una sentenza della Cassazione (sez. I penale, 20.10.1984 n. 8843) ha ritenuto condannabile ai sensi degli artt. 58 e  221 T.U.L.P.S. un signore che aveva portato per un mese il fucile da caccia nella casa di campagna.
Dal punto di vista pratico che fare?
Nel caso in esame se si fosse trattato magari di un paio di giorni non sarebbe accaduto nulla. Il discrimine è quello delle 72 ore previste per l'obbligo di denuncia.
Dal punto di vista teorico si può distinguere il caso di chi porti un'arma per usarla (cacciatore che fa una battuta di caccia, anche se per diversi giorni o tiratore che partecipa ad una gara) da chi abbia semplicemente spostato il luogo di detenzione dell'arma. Questo può essere il caso del tiratore che (potendo trasportare la pistola per la sua licenza) l'abbia semplicemente spostata per non lasciarla, ad esempio, per più giorni nella casa di residenza rimasta vuota. In questo secondo caso scatta sicuramente l'obbligo di denuncia entro le 72 ore.
Questo è il criterio interpretativo più valido. 
Ovviamente starà al pubblico ministero dimostrare che il trasferimento è avvenuto da più giorni quando il proprietario lo neghi.
Dal punto di vista pratico il tutto sarebbe più semplice se venissero adottati sistemi di denuncia semplificati. Non è un piacere nemmeno per Carabinieri e Polizia ricevere un mucchio di denunce per trasferimenti di pochi giorni, dover compilare l'apposito registro etc. Sarebbe ad esempio più semplice stabilire che si possa fare un fax o una pec al comando e che queste denunce temporanee possano essere registrate o custodite in maniera semplificata.  Anni fa nel sito della Polizia di stato si leggeva che la denuncia di possesso di armi, in caso di urgenza, poteva anche essere fatta per fax. Inutile dire che i Commissariati in pratica non hanno accettato tale modalità, ritenendola inidonea.

domenica 1 giugno 2014

La balestra è un'arma? Si può portare fuori casa?

La balestra è nata come arma e come tale è stata usata per secoli.
Le moderne balestre hanno una capacità offensiva molto alta e molto maggiore quelle antiche.
Una balestra si può acquistare tranquillamente, anche per corrispondenza.
Il problema sorge quando ci si chieda se oggi sia un'arma e se di conseguenza vada denunciato il suo possesso e occorrano particolari autorizzazioni per portarla fuori casa.
Il tema è stato affrontato più volte dalla Cassazione ed in modo costante. Significative sono le sentenze 310 del 21.1.1997 e 4331 del 10.5.1997.
In queste sentenze la balestra viene vista come un oggetto ingombrante, difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con i concetti di arma moderna. Inoltre è da moltissimo tempo che non viene più usata con lo scopo principale di "offendere" esseri umani.
Almeno non viene usata come arma - aggiungiamo - più dei coltelli da cucina.
La Cassazione ha quindi ritenuto che non sia un'arma ma un oggetto atto ad offendere (come un cacciavite o un coltello da cucina).
Il suo porto non è quindi punito dall'art. 699 codice penale (che si riferisce alle armi vere e proprie) ma dall'art. 4 della legge 110/1975.
Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 559/C.22590.101179(17) 1-582-E-95 del 16 dicembre 1995 ha dichiarato che le balestre ed i loro dardi sono da considerare "armi improprie" vale a dire oggetti atti ad offendere.
Per essere chiari questi non significa affatto che si possa andare tranquillamente in giro con una balestra in macchina, carica o meno. Se non si ha un motivo giustificato (come ad esempio un trasferimento o il recarsi in campagna per usarla per tiro a segno)  si è puniti ai sensi dell'art. 4 della legge 110/1975.

lunedì 26 maggio 2014

La bottiglia Molotov è un'arma da guerra?

La legge distingue tra armi comuni ed armi da guerra.
E' facile comprendere che chi viene trovato in possesso di armi da guerra sia trattato molto più duramente per la pericolosità maggiore.
Conosciamo le bottiglie molotov non tanto per quanto successo nella II Guerra Mondiale ma perché sono state armi usate normalmente negli scontri di piazza.
La Cassazione (sent. 18 febbraio 1977, n. 2945) l'ha classificata come arma da guerra "perché il legislatore con la legge n. 110 del 1975, ha inteso punire chiunque confezioni bottiglie o involucri capaci di cagionare un incendio o una deflagrazione che possa offendere o danneggiare le cose con la vampata, la proiezione di schegge, lo sprigionarsi di gas, ecc.". Sentenza riportata nel Codice delle Armi del giudice Edoardo Mori, pagina 255.

domenica 25 maggio 2014

Si può sparare quando il ladro scappa?

Sappiamo che la legge italiana guarda sempre con un certo sospetto chi detenga un'arma.
Se poi capita addirittura di usarla cominciano i guai seri.
Nel tentativo di applicare giusto concetti si sono creati criteri di difficile interpretazione pratica come l'eccesso di legittima difesa.
Non esiste infatti un criterio semplice dal punto di vista pratico.
Negli USA, esagerando magari in senso opposto, in caso di irruzione di un ladro dentro casa o di tentativo di violenza carnale, si può reagire come si vuole, con l'arma che si ha, anche uccidendo.
In italia occorre che ci sia una certa proporzione tra il bene che si difende ed il danno che viene causato al ladro o rapinatore. 
Esaminiamo un caso pratico, ricordando che una decisione non fa necessariamente "stato" negli altri processi.
Un tabaccaio, rapinato più volte, aveva inseguito per strada i rapinatori ed aveva ferito un rapinatore.
Era quindi stato processato per eccesso di legittima difesa visto che aveva ferito un rapinatore.
La Cassazione ha ritenuto che è lecito difendere i propri beni anche con l'uso delle armi.
Ha ritenuto lecito sparare in aria e successivamente in basso.
Non ha ritenuto giustificato ed imprudente sparare contro l'auto in fuga.
La Corte ha quindi ritenuto che il tabaccaio andava condannato ma per il reato minore di eccesso colposo di legittima difesa; lo ha infatti condannato a venti giorni di reclusione, sostituiti con € 774 di multa.
Si impongono delle riflessioni.
Nella concitazione del momento è difficile pensare a dove sparare e del resto questo lo ha tenuto presente la Cassazione; ha infatti ritenuto che il comportamento del tabaccaio fosse stato nel complesso prudente.
Aggiungo io che sparare in aria contro malviventi magari drogati può significare anche essere uccisi per la reazione.
Altra riflessione è che la condanna, oggettivamente mite, macchierà la fedina penale del tabaccaio. Gli sarà quindi revocata anche la possibilità di tenere un'arma. Come andrà la prossima rapina?
   

giovedì 22 maggio 2014

E' lecito portare un coltellino multiuso in auto?

Pensiamo al caso di porta in auto il classico coltellino svizzero multiuso.
E' vero che c'è una lama, piccola ma insieme ci sono altri utensili.
Quel tipo di coltellino o di utensile è la classica arma impropria secondo la legge 110 del 18 aprile 1975; si tratta di un oggetto che è stato creato per essere un utensile ma può ben essere usato come un'arma.
Altro esempio è un coltello da cucina.
Le armi improprie sono concettualmente diverse dalle armi vere e proprie, oggetti creati specificatamente per servire come armi.
L'art. 4 della legge 110/75 dice che detti oggetti possono essere portati fuori dall'abitazione quando ciò sia giustificato da particolari esigenze. Penso ad esempio all'accetta portata in auto perchè si sta andando nel bosco a tagliare la legna; lo stesso è per il cacciavite quando si va a fare una riparazione4. 
E' lecito il porto dello stesso coltello quando si va a caccia o a fare una escursione in montagna.
Non basta però una necessità generica; non basta dire:"Porto il coltellino multiuso perché potrebbe servirmi".
Occorre che ci sia una necessità specifica e ben determinata.
In questo senso è stata molto chiara la sentenza n. 7331 del 14.2.2013 della 1 sezione penale della Corte di Cassazione. Per la Corte:" il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui al Legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 4, comma 2, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dell’oggetto, (da ultimo Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008 – dep. 29/01/2008, Genepro, Rv. 238946)."
Quindi portare in auto un bastone, ad esempio, può sempre procurarci un bel processo penale!

Vado in galera se mia moglie si suicida con la mia pistola regolarmente denunciata?

Il tribunale di Avellino (GUP Riccardi, 23.2.2011) ha risolto un caso molto interessante. La moglie si era uccisa utilizzando la pistola del marito.
La pistola era regolarmente denunciata e custodita in un armadio in camera da letto, con le munizioni.
Al marito era stata contestato che avesse agevolato colposamente il suicidio della moglie.
Era quindi in discussione se si dovessero applicare l'art. 589 del codice penale (omicidio colposo) o l'art. 580 (agevolazione del suicidio).
Il Giudice dell?Udienza Preliminare dott. Riccardi ha assolto l'imputato sotto due profili.
Il primo è che non poteva essere colpevole di agevolazione del suicidio perché tale norma si riferisce a chi aiuti un suicida volontariamente. E' ad esempio applicabile a chi consegni una pistola ad un malato di tumore che voglia suicidarsi (e la consegni capendo che vuole porre fine alla propria vita).
Il secondo è forse più interessante.
Si può infatti pensare che il non tenere una pistola in cassaforte possa aver aiutato la donna ad uccidersi. 
Se la pistola fosse stata ben chiusa, con la chiave tenuta dal marito, la donna non avrebbe potuto prenderla ed usarla.
Sembrerebbe quindi logica la condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.).
Il Tribunale ha invece ritenuto che l'aver lasciato la pistola a disposizione della moglie (o di altri familiari) sia una concausa ma non l'unica causa del suicidio. In altre parole il suicidio è avvenuto per la decisione della moglie di uccidersi. Avrebbe potuto benissimo farlo anche con il gas, barbiturici o buttandosi dalla finestra.
L'uomo è quindi stato assolto.
Presupposto della decisione è stato che la vittima fosse una persona con normale capacità di autodeterminazione.
L'imputato non è stato nemmeno condannato per negligente custodia di armi (art. 20 legge n. 110/1975).
Si è infatti ritenuto che il tenere l'arma in un armadio chiuso nella propria camera da letto sia sufficiente, proprio perché l'abitazione e la camera da letto sono normalmente frequentate solo dai familiari.
In conclusione, a parte i complimenti all'avvocato che ha difeso l'imputato ed alla sensibilità del giudice, farei altre riflessioni.
Ritengo che l'indagato non sia stato certo felice nello scoprire che la moglie ha usato proprio la sua arma per uccidersi.
Nello stesso tempo, pur in presenza di una sentenza di assoluzione, la questura potrebbe sempre negare al medesimo la possibilità di tenere armi. La facoltà di tenere armi (e di portarle) non è infatti un diritto ma una facoltà che viene concessa solo quando l'amministrazione, nella sua discrezionalità, abbia garanzie massime di retto comportamento (vedasi ad esempio la sentenza 1935/2008 del TAR dell'Emilia Romagna).
Infine altri giudici avrebbero potuto benissimo condannare la stessa persona e comunque c'è stato un processo.
Considerando la spesa irrisoria dell'acquisto di una cassaforte da muro è sempre più prudente custo 
dire la propria pistola ben al sicuro.

Se hai un'arma non funzionante la devi denunciare?

Capita a molti di avere tra le vecchie cose armi appartenute a genitori o nonni, non funzionanti.
Capita anche che la loro detenzione non sia denunciata.
La giurisprudenza ha ritenuto più volte (da ultimo il Tribunale di Avezzano, sez. penale,  30 settembre 2011, Giud. Venturini) che un’arma non funzionante non sia penalmente rilevante.
Di conseguenza non esiste l’obbligo di denuncia all’autorità.
Ovviamente per arma non funzionante si intende un’arma non facilmente riparabile.
Per evitare pericolose illusioni, vogliamo sottolineare che la sentenza sopra indicata (si riferiva ad un vecchio fucile a canne mozze cal. 12) è stata emessa alla fine di un processo penale.
Questo significa che la persona che alla fine è stata assolta è stata indagata, imputata, ha dovuto pagare un avvocato, ha subito un processo penale (con tutti i danni conseguenti). Solo alla fine è stato assolto ma, sicuramente per anni, ha subito tutte le conseguenze negative di un processo penale).
Quindi attenzione … meglio denunciare magari un’arma in più, meglio far risultare con certezza la situazione invece di correre il rischio di un processo.