Si tratta di tutti quei meccanismi che posso aiutare a proteggere la proprietà, dai vetri rotti sul muro alle vere e proprie trappole (tipo Vietnam).
La dottrina giuridica ha inquadrato tali mezzi nella legittima difesa.
La giurisprudenza ha invece inquadrato gli offendicula come un aspetto della dell'esercizio di un diritto (art. 51 codice penale).
Quando però tali mezzi sono concretamente leciti?
La prima considerazione è che non devono causare incidenti, magari a persone che non c'entrano nulla (tipo il postino o i vigili del fuoco o un vicino).
In generale si dovrebbe anche avvisare del pericolo per chi entra in modo non autorizzato.
Occorre poi che ci sia un certo equilibrio tra quello che si protegge, il diritto che si protegge e il danno che si infligge all'eventuale ladro.
E' quindi difficilmente ammissibile e potrà portare ad una incriminazione per omicidio volontario il mettere un fucile caricato a pallettoni in modo che spari quando si apre la porta.
Saranno sicuramente ammissibili trappole che procurino danni limitati o fastidi (nei limiti in cui si sia avvistai del pericolo).
Anche la presenza di un cane aggressivo può essere considerata in questo quadro. Va quindi bene il cartello classico che avverte della presenza di un cane da guardia.
Vanno bene degli allarmi di tipo non convenzionale o magari meccanismi che mandino segnali acustici particolari o voci.
Potrebbe essere ammissibile una trappola che blocchi il ladro senza ucciderlo o danneggiarlo gravemente. Mi viene in mente il laccio che prende il piede e solleva.
C'è chi ha sostenuto, abbastanza giustamente, che non sta al giudice valutare il diritto ma questa tesi non è certo condivisa dalla giurisprudenza.
I concetti di fondo sono questi. Qualcosa si può fare ma sempre con la massima prudenza e la massima considerazione degli interessi in gioco.