tag:blogger.com,1999:blog-60633482506237294712024-03-13T21:22:28.291-07:00Le armi e la leggeL'unico blog, fatto da un avvocato, esclusivamente sulle armi.Unknownnoreply@blogger.comBlogger71125tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-68453775661609882812022-11-02T09:40:00.008-07:002022-11-02T13:31:44.999-07:00Un grande successo! Sparare in campagna è legittimo! Sparare in campagna non è reato!<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE7SF3dvzJEHeoom_J6RALNzFBmD2CeatGkOeYRRL1kTn-8nkhfn6misPEPPxXQEh0kD2bOdfkC57zK_hVVLJ1zQbO6giWcWTUg-MwIPpuBRATB3RVMB3wO_rVkIz-7I5om20LpD3Ot2XWYo6N16OGqXC9ZcDAWvVbJ3qmx5ZLR_CNewK5VICSHalEag/s474/Campagna.jpeg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Sparare in campagna" border="0" data-original-height="306" data-original-width="474" height="206" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE7SF3dvzJEHeoom_J6RALNzFBmD2CeatGkOeYRRL1kTn-8nkhfn6misPEPPxXQEh0kD2bOdfkC57zK_hVVLJ1zQbO6giWcWTUg-MwIPpuBRATB3RVMB3wO_rVkIz-7I5om20LpD3Ot2XWYo6N16OGqXC9ZcDAWvVbJ3qmx5ZLR_CNewK5VICSHalEag/w320-h206/Campagna.jpeg" title="Sparare in campagna" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Recentemente ho ottenuto una sentenza che sta facendo il giro del web. Quello che mi meraviglia è che principi così ovvi siano stati ignorati in precedenza, con tanti tiratori o cacciatori condannati ingiustamente.</div><p></p><p style="text-align: justify;">Per la Cassazione chi abbia il porto d'armi sportivo può legittimamente sparare in campagna.</p><p style="text-align: justify;">Racconto cosa è successo.</p><p style="text-align: justify;">Venne da me il sig. X che, a Pasquetta aveva sparato qualche caricatore di cal. 22, verso un bersaglio a terra distante circa quattro metri. Intorno c'erano ettari ed ettari di campagna. La zona era anche zona di caccia.</p><p style="text-align: justify;">I I Carabinieri chiamati da un vicino (in realtà più di 300 metri dietro) gli sequestravano la pistola e lo denunciavano al PM di Grosseto. La cosa carina è che altri carabinieri scrissero al PM che Mr X era una brava persona e che non aveva fatto niente di illegale.</p><p style="text-align: justify;">Pensai di fare la cosa più semplice per evitare un processo, i suoi danni ed i suoi costi: chiesi al PM un appuntamento per parlarne direttamente e comunque gli depositai delle note in cui spiegavo tutto. La denuncia poteva esserci perché non tutti i Carabinieri sanno a menadito le leggi. I PM le dovrebbero conoscere un pò meglio magari ...</p><p style="text-align: justify;">Il PM rifiutò di ricevermi e mandò il povero Mr X a processo innanzi il tribunale ordinario, sequestrando l'arma. Diciamo che un minimo di logica, di attenzione alle note e di cortesia avrebbe evitato le spese di un processo, anche per lo Stato.</p><p style="text-align: justify;">Il Tribunale, accettò subito la mia richiesta di dissequestro dell'arma perché non c'erano motivi validi per trattenere l'arma.</p><p style="text-align: justify;">Mr X era stato processato per aver portato l'arma in campagna pur avendo il porto d'armi sportivo e perchè aveva sparato in pubblico, art. 703 codice penale.</p><p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Grosseto, a fronte anche di una circolare di PS, ignorata fino a quel punto, assolse l'imputato per aver portato l'arma in campagna (ovviamente smontata) pur avendo il porto d'armi sportivo. Lo condannò invece ex art. 703 c.p. per spari esplosioni pericolose. Ordinò anche l confisca della pistola.</p><p style="text-align: justify;">A questo punto è importante sapere che un grosso esperto di diritto delle armi aveva consigliato a Mr X di patteggiare (e quindi risultare condannato e perdere per sempre il diritto di avere il porto d'armi). Non dico il nome perché, al di là di questo, è una persona che ha fatto un gran bene nel settore e quindi non sarebbe giusto. Va solo notato che il tapino tiratore e cacciatore è sempre esposto a consigli su internet almeno poco ponderati...</p><p style="text-align: justify;">La Cassazione, al contrario, con la sentenza 19888/2022 del 20.4.2022, contro il parere del Procuratore Generale, ha assolto con formula piena Mr X, annullando anche la confisca!</p><p style="text-align: justify;">L'applicazione dell'art. 703 c.p. a chi spari in montagna, zona di caccia, è un autentico abominio. Non è nemmeno necessario che si tratti di zona di caccia per escludere l'applicabilità della norma.</p><p style="text-align: justify;">Rivolgendosi al mio studio ( umberto@avvocatochialastri.it ) è possibile avere la sentenza gratuitamente. La potete anche trovare a questo indirizzo <a href="http://avvocatochialastri.net/index_file/SparareCampagnaSentenzaNomeOscurato.pdf" target="_blank">avvocatochialastri.net/index_file/SparareCampagnaSentenzaNomeOscurato.pdf</a> .<br /></p><p style="text-align: justify;">
<br /></p>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-55433046919510585172020-10-26T10:46:00.020-07:002020-10-28T04:19:44.587-07:00Coltello Glock FM 78 e 81. Pura gioia o galera?<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-r99qCR03ZCg/X5cLp2ppu9I/AAAAAAAAB6k/hlA3Qng55xMWn1fOC9ea0gQXDZQ95d_nACLcBGAsYHQ/s444/FM81.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="444" data-original-width="425" height="268" src="https://1.bp.blogspot.com/-r99qCR03ZCg/X5cLp2ppu9I/AAAAAAAAB6k/hlA3Qng55xMWn1fOC9ea0gQXDZQ95d_nACLcBGAsYHQ/w256-h268/FM81.jpg" width="256" /></a></div><br />Sono, anche io, un appassionato di armi, anche bianche. <p></p><p>Più che di armi meglio dire di coltelli in senso lato; arma è infatti un concetto specifico dal punto di vista legale (più che sostanziale).</p><p>Sono indeciso se comprare il bellissimo coltello Glock FM 78 o 81. E' un coltello esteticamente bellissimo ed assolutamente ben fatto. Non ci si può meravigliare visto che la fa la Glock dal 1978. Ci sono diverse recensioni e video che dimostrano le sue straordinarie capacità.</p><p>Parliamo della sua storia.</p><p>Fu creato nel 1978 (prima delle famosissime pistole) dalla Glock austriaca. Fu adottato dall'esercito austriaco come coltello da combattimento e baionetta per lo Steyr AUG.</p><p>Ha un sistema di attacco particolare: il manico (a differenza delle baionette classiche) ha un foro per circa metà lunghezza, coperto da un tappo. In quel foro si inserisce un perno presente sul fucile. La baionetta rimane fissata per quel perno e perché un lato dell'elsa va incastrata sotto la canna. Il sistema di bloccaggio è semplice e geniale; dalla Glock non ci si poteva aspettare di meno.</p><p>Nel 1981 fu creata una versione più adatta alla sopravvivenza, lo FM 81.</p><p>Le differenze sono che lo FM 81 ha il dorso seghettato e pesa di meno.</p><p>Il coltello (78 e 81) ha un aspetto decisamente militare, senza fronzoli. Il manico è fatto con lo stesso polimero usato nelle pistole Glock. Anche l'acciaio è lo stesso del carrello delle medesime.</p><p>Il costo di questo gioiello è assolutamente affascinante, meno di € 50. Nulla, specialmente se paragonato ad altri mostri sacri come il Ka-Bar dei Marines (tra € 100 e 150 la versione semplice).</p><p>Direi quindi che è un coltello che avrei comprato di corsa ma una cosa mi rende perplesso ...</p><p>Lo FM 78 nasce come baionetta ed è tuttora usato come tale. Lo FM 81 è pressoché identico. Un grosso problema è l'attacco per la baionetta. Il coltello, così come è venduto, può essere tranquillamente usato come baionetta. Il foro nel manico può essere usato come punto dove inserire un bastone per fare una lancia oppure per contenere attrezzi ma di fatto rimane (insieme con la guardia) utile come attacco al fucile. Anche lo FM 81 ha la stessa caratteristica. </p><p>Le caratteristiche del coltello in sé (lama da un solo lato) lo farebbero identificare come uno strumento da taglio. Il fatto che sia usato come arma - coltello da combattimento - baionetta lo fa considerare, appunto, come arma. Le conseguenze sono semplici e pesanti. Uno strumento da taglio (classico coltello da cucina o anche caccia) può essere comprato senza denunciarlo; può essere portato fuori casa per un giustificato motivo (non ditemi sbucciare la mela al parco...). Si può portare, ad esempio, in una gita in montagna.</p><p>L'arma va acquistata con regolare porto d'armi o permesso di detenzione; va denunciata e non può assolutamente uscire da casa. La differenza è tanta.</p><p>Sono abituato a persone che, in perfetta buonafede, comprano su internet cose come manganelli, fucili ad aria compressa ad alta potenza, coltelli a molla ed altri simpatici giocattoli; sono abituati a vedere molte di queste persone come clienti quando - magari per pura sfortuna - vengono rintracciati e denunciati. </p><p>Più volte ho detto che la categoria delle armi bianche andrebbe eliminata. Ciò non toglie però che esista. Le baionette sono poi un mondo a sé. La baionetta di alcuni SKS cinesi è un ... cacciavite. Non ha nemmeno una lama. Eppure è una baionetta.</p><p>Di conseguenza, comprare un coltello FM 78 può esporre a grossi rischi. Non parlo poi di andarci addirittura in giro. Uno dei problemi del caso è che non esiste una qualcosa che ci dica con certezza se è un'arma o un attrezzo: tanti poliziotti e giudici potranno avere un'idea diversa. Rimane però il fatto che nei guai ci si può trovare ed alla grande. Per un esempio, rinvio a questo mio vecchio post <a href="http://www.leggearmi.it/2014/05/il-coltello-con-chiusura-blocco-e-una.html" target="_blank">http://www.leggearmi.it/2014/05/il-coltello-con-chiusura-blocco-e-una.html</a> .</p><p>Il mio consiglio è quindi di non comprarlo o perlomeno essere coscienti dei possibili problemi. Per il Glock FM 81 il discorso potrebbe essere (dico "potrebbe", non dico "è") diverso. E' sostanzialmente la stessa cosa ma nasce come coltello da sopravvivenza. La posizione è quindi più difendibile. </p><p>Vedo la cosa in maniera pessimista. Per il mio lavoro <b>devo</b> essere pessimista. Del resto è difficile che l'amante delle armi oggi trovi organi di Polizia ben disposti. E' più facile che sia il contrario.</p><p>A favore della tesi che oggi sia un coltello comune c'è il fatto che i nuovi AUG hanno cambiato attacco ed usano altre baionette. E' pur vero che i vecchi ancora esistono.</p><p>A chiacchere ci sono tanti esperti ma la sostanza è una sola: comprando un Glock FM 78 (ed aggiungendo magari un pò di sfortuna) ci si può trovare in guai grossi. Con lo FM 81 i problemi sono minori ma non inesistenti.</p><p>Si può anche uscire vincitori da un processo del genere (con un avvocato che capisca di diritto delle armi) ma un processo è comunque sempre un bel guaio. Detto in altri termini, se vi capitasse di essere incriminati, io vi difenderei volentieri. Anche in caso di assoluzione, tuttavia, avreste comunque dovuto affrontare i costi ed i fastidi di un processo.</p><p><b>Esiste anche una possibile soluzione</b>: levare all'oggetto le caratteristiche che lo rendono una baionetta, in sostanza gli attacchi. E' una soluzione simile a quella che è stata adottata in questo vecchio post <a href="http://www.leggearmi.it/2017/07/la-storia-di-una-povera-baionetta-ak-47.html" target="_blank">http://www.leggearmi.it/2017/07/la-storia-di-una-povera-baionetta-ak-47.html</a> .<br /></p><p>Nel nostro caso i punti di attacco sono due: l'elsa nel lato piegato e il manico vuoto. Modificare l'elsa imbruttirebbe certamente l'arma e la renderebbe dissimile dall'originale. Se fosse solo piegata, raddrizzata, il peso non varierebbe. Se fosse tagliata il coltello verrebbe mutilato e perderebbe funzionalità. Per quello che riguarda il buco nel manico, potrebbe essere riempito in modo tale da non poter essere svuotato di nuovo (almeno facilmente). Immagino ci siano degli adesivi o simili in grado di riempirlo in modo permanente, modificando solo di pochi grammi anche il bilanciamento. Levare il foro nel manico impedisce di usare il coltello come lancia ma - a parte la fragilità di una eventuale lancia del genere - sono pochi quelli che possono trovarsi realmente nella necessità di usare una lancia.</p><p>Che poi di fatto un machete o un coltello da cucina siano molto più pericolosi è un'altra storia...</p>Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-53542997044341876852019-04-28T04:23:00.003-07:002019-04-28T04:39:42.229-07:00E se mi negano il porto d'armi? Posso ottenerlo lo stesso?<a href="https://3.bp.blogspot.com/-7wgfO3mwCpo/XMWM6OQ1XxI/AAAAAAAAB0w/lGmaq16n2rwKWIhNp47CqsxsZS0qlFCQwCLcBGAs/s1600/Revolver.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="240" src="https://3.bp.blogspot.com/-7wgfO3mwCpo/XMWM6OQ1XxI/AAAAAAAAB0w/lGmaq16n2rwKWIhNp47CqsxsZS0qlFCQwCLcBGAs/s320/Revolver.jpg" width="320" /></a><b></b><br />
<div style="text-align: justify;">
<b><b>Una dei problemi più comuni che mi vengono sottoposti è quello relativo al diniego di porto d'armi.</b></b></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Può capitare per il porto d'armi uso caccia, sportivo, difesa o altre autorizzazioni.</div>
<div style="text-align: justify;">
I principi sono simili; è un campo molto particolare e specialistico.</div>
<div style="text-align: justify;">
Avvocati non specificatamente preparati possono prendere<b> grossi abbagli</b> nell'applicare, ad esempio, la normativa penale in questo settore.</div>
<div style="text-align: justify;">
In diritto penale,<b> ad esempio,</b> se ci viene fatta una querela (magari dalla moglie o dal marito in occasione della separazione) la soluzione è semplice: basta che si rinunci alla querela stessa e la situazione è completamente definita. Nessuna traccia pregiudizievole rimarrà alla persona che è stata querelata.</div>
<div style="text-align: justify;">
Nel diritto delle armi la situazione è completamente diversa: il porto d'armi può esserci negato.</div>
<div style="text-align: justify;">
La situazione sarebbe completamente diversa se ci fosse una sentenza di assoluzione piena.</div>
<div style="text-align: justify;">
Perché questo?</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>La logica è che la Polizia deve giudicare sull'affidabilità di una persona.</b> In Italia portare ed avere armi non è un diritto ma una facoltà che ci può concedere lo Stato.</div>
<div style="text-align: justify;">
E' quindi logico considerare una persona non affidabile se ha picchiato la moglie o se l'ha minacciata di morte.</div>
<div style="text-align: justify;">
Quindi, anche se l'azione penale è stata annullata per la rinunzia alla querela, rimane il fatto che la persona in questione era stata capace di gravi minacce o aggressioni. Con una pistola potrebbe comportarsi peggio e quindi niente porto d'armi.</div>
<div style="text-align: justify;">
In linea generale è così ma di fatto <b>molto spesso Questure e Prefetture commettono autentici abusi</b>. Tanto per dire il più comune si considera una persona colpevole solo perché è stato querelato. Questo è illegittimo perché bisogna sempre vedere se la querela appare fondata o strumentale.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Di conseguenza, la decisione della Questura o Prefettura non va considerata come Vangelo</b>.</div>
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-a7fxttOM954/XMWM7ZF3UWI/AAAAAAAAB00/OW75k7lKPn0QknD50vEjO4hVebHLa8LXwCLcBGAs/s1600/PoliziaStemma.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="224" data-original-width="225" src="https://2.bp.blogspot.com/-a7fxttOM954/XMWM7ZF3UWI/AAAAAAAAB00/OW75k7lKPn0QknD50vEjO4hVebHLa8LXwCLcBGAs/s1600/PoliziaStemma.jpg" /></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Come difendersi quindi?</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
1) Chiedere un parere ad un avvocato <b>competente</b>.</div>
<div style="text-align: justify;">
2) Se il parere è positivo procedere con ricorso gerarchico o con ricorso al TAR.</div>
<div style="text-align: justify;">
3) In qualche caso può essere risolvente un incontro diretto dell'avvocato con gli organi di Polizia.</div>
<div style="text-align: justify;">
Nel mio caso, <b>spiegatemi quale è la situazione in generale, senza impegno riempiendo il modulo di contatto che segue o scrivendo alla mail <a href="mailto:umberto@avvocatochialastri.it">umberto@avvocatochialastri.it</a> .</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Vi darò comunque una risposta</b>. Nel caso sia opportuno si potrà procedere all'eventuale consulto formale, con esame dei documenti.</div>
<br />
<br />
<br />
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<!-- Do not change or remove this credit notice. See http://formsmarts.com/warn Unknownnoreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-16841097079256828322018-10-20T06:00:00.002-07:002018-10-20T06:03:28.288-07:00Il sindaco ha bisogno del porto d'armi per andare armato?<a href="https://2.bp.blogspot.com/-V73MV4dc5SA/W8smijzKrQI/AAAAAAAABzw/wERM6JinnaYPrv5RQ-LklR_VBE8KAiKCgCLcBGAs/s1600/BergerSindacoFrancese.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="480" height="320" src="https://2.bp.blogspot.com/-V73MV4dc5SA/W8smijzKrQI/AAAAAAAABzw/wERM6JinnaYPrv5RQ-LklR_VBE8KAiKCgCLcBGAs/s320/BergerSindacoFrancese.jpg" width="213" /></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Ci sono delle norme che sono generalmente ignorate, spesso anche dagli interessati.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Il Sindaco è una carica particolare perchè da una parte rappresenta i cittadini del suo comune ma dall'altra è un ufficiale di governo, dipendente dalla Prefettura per diversi aspetti.</div>
<div style="text-align: justify;">
Quello che qui ci interessa è la questione se possa acquistare armi e girare armato, senza richiedere il porto d'armi.</div>
<div style="text-align: justify;">
Alcuni sindaci possono girare armati, possono acqusitare le armi e non hanno nemmeno l'obbligo della denuncia di detenzione.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sono i Sindaci dei comuni dove non c'è l'ufficio locale di Pubblica Sicurezza, ora Polizia di Stato.</div>
<div style="text-align: justify;">
In questi Comuni il Sindaco è Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ed è considerato ufficiale di Pubblica Sicurezza, Ufficiale di Governo.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-q419IN-QDLY/W8smljg4sVI/AAAAAAAABz0/xy0Ok6K_nPgwy0bleD-52a8Bh1U-_We2ACLcBGAs/s1600/Luger.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="183" data-original-width="276" height="132" src="https://2.bp.blogspot.com/-q419IN-QDLY/W8smljg4sVI/AAAAAAAABz0/xy0Ok6K_nPgwy0bleD-52a8Bh1U-_We2ACLcBGAs/s200/Luger.jpeg" width="200" /></a>Questo è tanto vero che le denunce di cessione abitazione (quando si vende o affitta un immobile), nei comuni dove non c'è la PS vanno presentate al Sindaco (non ai Carabinieri).<br />
Questa normativa non vale per i Sindaci dei Comuni come Roma, Milano, Colleferro (ad esempio) dove esistono appunti uffici locali della Polizia di Stato.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
La normativa di riferimento è l'art. 15 della legge 121 del 1981, art. 1 del TULPS (Regio Decreto 773/1931), art. 6 Regio Decreto 690del 1907, art. 73 del TULPS.<br />
La bella donna della foto è la sig.ra Berger, un sindaco francese.</div>
Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-21235713089634314702018-10-09T13:50:00.000-07:002018-10-19T09:03:48.532-07:00La fine della visure CED? Disservizio inaccettabile.<div style="text-align: justify;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-HK1TW6olB_w/W70UCrvTO-I/AAAAAAAABzc/RDBYj6QPGI8y7rHoudwwuffgls5Uklf9ACLcBGAs/s1600/book-books-archive-34952.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1199" data-original-width="800" height="400" src="https://3.bp.blogspot.com/-HK1TW6olB_w/W70UCrvTO-I/AAAAAAAABzc/RDBYj6QPGI8y7rHoudwwuffgls5Uklf9ACLcBGAs/s400/book-books-archive-34952.jpg" width="266" /></a>La normativa è molto semplice.</div>
<div style="text-align: justify;">
La Polizia raccoglie i dati che possono essere utili per attività di polizia, amministrative e di controllo, come condanne e altro. Questo archivio è a disposizione di tutte le forze di polizia.</div>
<div style="text-align: justify;">
Il cittadino ha il diritto di conoscere cosa risulti a suo nome e - qualora sia possibile - chiedere la cancellazione o iscrizione.</div>
<div style="text-align: justify;">
La richiesta di visura dovrebbe essere evasa in meno di 30 giorni. Lo dicono sia il sito ufficiale CED che le disposizioni del Garante della Privacy.</div>
<div style="text-align: justify;">
La realtà è ben diversa.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ci sono delle risposte che arrivano dopo sei mesi e più. Il termine di un mese non è rispettato quasi mai.</div>
<div style="text-align: justify;">
Capita spesso che, dopo un lasso di tempo così lungo, invece di arrivare la risposta arriva una comunicazione in cui si legge solo che la posizione è stata "aggiornata"...</div>
<div style="text-align: justify;">
Il mio studio offriva la pratica di visura ad € 20 + oneri fiscali. Era un prezzo per modo di dire, più che altro era un aiuto da amante delle armi ad altri.</div>
<div style="text-align: justify;">
Di fatto però la situazione è diventata insostenibile.</div>
<div style="text-align: justify;">
Per ogni posizione ci sono state continue richieste da parte dei clienti (più che legittime, sempre costituenti lavoro in più da svolgere), solleciti, reclami, alla fine anche il ricorso al Garante per la Privacy.</div>
<div style="text-align: justify;">
Tutto questo ha significato una notevole mole di lavoro in più.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-9PY1ybMN_lU/W70URGE64dI/AAAAAAAABzg/J3Cm8aoT1RUSpFDurwt_PKe9EzvWsEkUACLcBGAs/s1600/L%2527uomo_delinquente%252C_1897_%2522Tipi_di_delinquenti_italiani%2522._%25284157067329%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1215" height="320" src="https://2.bp.blogspot.com/-9PY1ybMN_lU/W70URGE64dI/AAAAAAAABzg/J3Cm8aoT1RUSpFDurwt_PKe9EzvWsEkUACLcBGAs/s320/L%2527uomo_delinquente%252C_1897_%2522Tipi_di_delinquenti_italiani%2522._%25284157067329%2529.jpg" width="241" /></a>Mi piace portare a termine le cose che inizio e non ho chiesto nulla in più per tutto questo lavoro aggiuntivo. Credo in quello che faccio e nulla chiederò in più per i clienti iniziali.</div>
<div style="text-align: justify;">
Da oggi in poi però sono stato costretto a portare le richieste di visure ad € 100 + oneri fiscali <a href="http://www.leggearmi.it/p/visure-sul-ced.html" target="_blank">http://www.leggearmi.it/p/visure-sul-ced.html</a> . </div>
<div style="text-align: justify;">
Nello stesso tempo, ricordo a tutti che è possibile chiedere direttamente la visura senza avvocato, del tutto gratis <a href="https://www.poliziadistato.it/articolo/37262" target="_blank">https://www.poliziadistato.it/articolo/37262</a> . Se poi si intende invece essere seguiti da un avvocato durante tutto l'iter, sarà possibile fare la richiesta attraverso il mio studio con il nuovo prezzo. Grazie ancora al malfunzionamento della burocrazia italiana ed al mancato rispetto del cittadino.</div>
Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-37004935205215241232018-10-07T14:38:00.000-07:002018-10-07T14:38:51.438-07:00Bella senteza sulla (non) discrezionalità della Pubblica Ammministrazione<div style="text-align: justify;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-lWZKeuxD7vw/W7p8HpJLRjI/AAAAAAAABzM/k9oeWgqFyiM4aWUvjddcdZ-D1YUqgGrIQCLcBGAs/s1600/Sessantotto_manifestazione.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="396" data-original-width="640" height="246" src="https://4.bp.blogspot.com/-lWZKeuxD7vw/W7p8HpJLRjI/AAAAAAAABzM/k9oeWgqFyiM4aWUvjddcdZ-D1YUqgGrIQCLcBGAs/s400/Sessantotto_manifestazione.jpg" width="400" /></a>Uno dei ritornelli ricorrenti in materia di armi è il potere di discrezionalità della pubblica amministrazione.</div>
<div style="text-align: justify;">
Secondo un certo modo di fare sembra che la discrezionalità di cui gode (entro certi limiti) la pubblica amministrazione sia senza limiti, al punto che possa decidere come gli aggrada.</div>
<div style="text-align: justify;">
Come ho scritto più volte non è così. </div>
Il potere della Pubblica Amministrazione e del Ministero dell'Interno deve sempre essere esercitato nei Confini della Legge e - ove la Legge non sia esplicita - secondo i principi generali dell'ordinamento.<br />
<div style="text-align: justify;">
Il 4 ottobre 2018 la Cassazione Civile, sezione III, ha pubblicato la sentenza n. 24198/2018.</div>
<div style="text-align: justify;">
Non si tratta di armi ma i principi applicabili sono i medesimi. </div>
<div style="text-align: justify;">
Il caso è questo.</div>
<div style="text-align: justify;">
I proprietari di diversi appartamenti se li videro occupare negli anni 90 (badare ai tempi).</div>
<div style="text-align: justify;">
Nel 1994 i proprietari denunciarono i fatti alla Procura della Repubblica di Firenze che ordinò lo sgombero al Ministero dell'Interno ed agli organi comunali di Firenze.</div>
<div style="text-align: justify;">
Assessore del Comune di Firenze, Prefetto e Questore non eseguirono l'ordine di sgombero.</div>
<div style="text-align: justify;">
I proprietari riottennero gli immobili solo sei anni dopo.</div>
<div style="text-align: justify;">
I proprietari chiesero quindi la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni visto che non hanno eseguito l'ordine di sgombero per ben sei anni.</div>
<div style="text-align: justify;">
La PA ha rifiutato il risarcimento e la Corte d'Appello di Firenze le ha dato ragione.</div>
<div style="text-align: justify;">
Da qui la causa in Cassazione.</div>
<div style="text-align: justify;">
Il Ministero degli Interni ha scritto che non poteva eseguire (udite udite ... ) perché la Procura della Repubblica non aveva dato indicazioni concrete su come eseguire gli sgomberi e che comunque rientrava nella loro discrezionalità eseguire o meno e quando.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-4GxIpSRi2_8/W7p8CRlTNTI/AAAAAAAABzI/B_fMcp0V4gMP_hmu7yiQ76Pnx3WyifXRQCLcBGAs/s1600/Zingari.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="960" height="266" src="https://2.bp.blogspot.com/-4GxIpSRi2_8/W7p8CRlTNTI/AAAAAAAABzI/B_fMcp0V4gMP_hmu7yiQ76Pnx3WyifXRQCLcBGAs/s400/Zingari.jpg" width="400" /></a>La Cassazione ha dato piena ragione ai proprietari, rilevando che la PA non può rifiutarsi di eseguire l'ordine della Procura perché non era detto come doveva essere eseguito lo sgombero (forse dovevano indicare il numero ed il sesso dei poliziotti da impegnare o se dovevano indossare gli scarponcini?). Rilevava anche la Cassazione che il Ministero dell'Interno non può da una parte dire di avere potere discrezionale e poi non eseguire per una presunta mancata indicazione dei mezzi concreti (come se fosse un bambino...). </div>
<div style="text-align: justify;">
Questa è una di quelle sentenze che fanno piacere e che dovrebbero insegnare qualcosa a tanti funzionari antiarmi per principio.</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-78589458122380211232018-08-02T12:59:00.000-07:002018-08-02T12:59:02.670-07:00Il diritto delle armi al tempo dei romani e fantasiosa applicazione ad oggi<div>
<div>
</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-FmP6-hH8Dv4/W2NiPGxkHMI/AAAAAAAAByw/B_ZR5RY64TMYc2tNZcU_0kwY6x_yf9TjQCLcBGAs/s1600/2images.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="182" data-original-width="277" height="262" src="https://3.bp.blogspot.com/-FmP6-hH8Dv4/W2NiPGxkHMI/AAAAAAAAByw/B_ZR5RY64TMYc2tNZcU_0kwY6x_yf9TjQCLcBGAs/s400/2images.jpeg" width="400" /></a>Inizio spiegandovi il perchè di questo strano articolo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
il
diritto delle armi odierno si basa su leggi del 1931. Successivamente è
stato integrato e modificato da varie leggi sparse che oltre ad
aggiungere cose a casaccio hanno creato anche confusione.</div>
<div>
Anche
per questo penso non sia mai troppo tardi per vedere come gli antichi
romani disciplinassero la materia e provare ad immaginare cosa
succederebbe se la si applicassero le loro leggi al giorno d'oggi.</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
Naturalmente
non si può prescindere dal presupposto che tra le armi che erano in
commercio al tempo dei romani e quelle che ci sono oggi vi sono molte
differenze. Prima tra tutte la presenza delle armi da fuoco.</div>
<div>
Di
armi da lancio vi era un grande uso, ed anche se la loro portata
distruttiva poteva essere devastante (si pensi ad una freccia con una
stoppa di resina accesa lanciata su materiale infiammabile) non sono
minimamente paragonabili alle armi da sparo odierne.</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
Del
diritto delle armi nell'epoca romana abbiamo traccia nei testi di
Ulpiano e Giustiniano dove sostanzialmente si comprende che per il loro
diritto non vi era nessuna classificazione particolare di arma, perchè
obiettivamente per loro, come lo sarebbe anche per noi, tutto può essere
inteso come arma. Non vi era alcune differenza come invece nel nostro
ordinamento, dove si distinguono per proprie ed improprie, comuni o da
guerra, bianche, da lancio, da sparo...ecc. L'unica differenza su cui
ponevano l'attenzione era se quell'oggetto fosse utilizzato per la
difesa o per l'offesa.</div>
<div>
Nel diritto romano non ci si focalizzava sull'arma in sè, su un oggetto, ma si guardava l'utilizzo che l'uomo ne faceva.</div>
<div>
Anche
per quanto riguarda il porto dell'arma, era consentito per la
propria difesa. L'imperatore Giustiniano provò a regolamentare il porto
delle armi, stabilendo che il porto fosse permesso solo alle persone che
avevano avuto l'autorizzazione del Governatore. Ma a quei tempi
l'impero era già talmente vasto che le popolazioni a settentrione
(Franchi e Germani), abituate per le loro tradizione a non stare mai
senza la propria arma, videro ciò più come una punizione che come una
regolamentazione.</div>
<div>
Le condotte incriminate in tema di armi
erano quelle di chi armava gli schiavi, di chi utilizzava le armi per
offendere, rapinare, distruggere. Di chi ne immagazzinava più di quanto
necessario per la caccia, difesa, viaggio, navigazione, commercio o
eredità.</div>
<div>
Cercando di paragonare il diritto dei romani
sulle armi al giorno d'oggi (e le similitudini negli altri rami del
diritto sono tante, essendo il diritto romano la base del nostro
diritto) la prima differenza che troveremmo risiederebbe
nell'alleggerimento e semplificazione delle leggi che regolano la
materia.</div>
<div>
Nel piano sostanziale, oltre alla possibilità
(non da poco) di poter portare in giro armi bianche al solo fine della
propria difesa, non cambierebbe molto dato che anche la nostra
Cassazione più volte si è trovata ad esempio a ritenere arma una scopa o
un mattarello in virtù dell'uso che poi se ne è fatto.</div>
<div>
Per
quanto riguarda invece il porto di armi bianche, essendo per i romani
un coltello non molto diverso da un sasso, ciò sarebbe permesso.</div>
<div>
Impensabile
al giorno d'oggi un permesso del genere, anche perchè si sta lottando
verso la non obbligatorietà della denuncia delle armi bianche (da tenere
esclusivamente dentro casa) e non con poca fatica, figuriamoci se possa
essere possibile andare in giro con un bel coltello o tirapugni
incastrato nella cintura.</div>
<div>
Le mia conclusione è che non mi
dispiace la visione romana delle armi, ovvero inteso come qualsiasi
oggetto atto ad offendere e difendere, senza perdersi in numerose
categorie e differenze, ma concentrandosi solo sull'uso che l'uomo ne
faceva. Perchè sì, le armi sono pericolose, ma una pistola per sparare
ha bisogno di un uomo che prema il grilletto.</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-2C8lK7yHjY4/W2NiPHh6AMI/AAAAAAAABy0/Br0B5vcq10sgPJiLxVoTCyWtSaS6GbbzgCLcBGAs/s1600/images.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="313" data-original-width="161" height="200" src="https://3.bp.blogspot.com/-2C8lK7yHjY4/W2NiPHh6AMI/AAAAAAAABy0/Br0B5vcq10sgPJiLxVoTCyWtSaS6GbbzgCLcBGAs/s200/images.png" width="102" /></a>Qualche
giorno fa sono passato a trovare un amico che gestisce una palestra che
non vedevo da molto tempo. Una volta saputo che mi occupo di diritto
delle armi mi ha chiesto "ma non ti senti in colpa a permettere a delle
persone di avere la disponibilità di un'arma?" ed io, sorridendo, ho
risposto alla romana, ovvero "ma tu hai idea di quante armi ci sono in
questa palestra? Non ti senti in colpa a metterle a disposizione dei
tuoi clienti?" questo per ribadire il concetto che l'arma è un oggetto,
inanimato, ciò che le rende armi in senso stretto è solo l'utilizzo che
ne fa l'uomo. Per questo motivo non va colpevolizzato a prescindere il
semplice collezionatore, o appassionato di tiro al bersaglio, o
cacciatore, solo perchè ama le armi. Ciò non fa di lui un violento o uno
squilibrato.</div>
<div style="text-align: justify;">
Avv. Carlo Chialastri</div>
<div>
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-81008527647596619232018-08-02T03:05:00.002-07:002018-08-02T12:44:48.156-07:00Armi e camper. Nuova tesi sulla detenzione in roulotte o camper. Permessa?Mi è stato proposto un quesito molto interessante. Lo trascrivo.<br />
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-GBPBEQKdqgc/W2LWyPvvOmI/AAAAAAAAByY/i_UOfN1SYrsvF83Tf-V71H6HQ891alhLwCLcBGAs/s1600/Agriturismo-casa-rurale-Carqueiranne-Roulotte-di-charme_5.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-GBPBEQKdqgc/W2LWyPvvOmI/AAAAAAAAByY/i_UOfN1SYrsvF83Tf-V71H6HQ891alhLwCLcBGAs/s400/Agriturismo-casa-rurale-Carqueiranne-Roulotte-di-charme_5.jpeg" width="400" /></a>"<b>Buona sera avvocato Chialastri , mi perdoni per il
disturbo , io sono un xxx , volevo
chiedere una informazione prettamente , soggettiva alla mia
persona , vista la poca chiarezza delle questure , e per non
parlare dei Carabinieri ove ci si reca di volta in volta , per
motivi di lavoro personali , io per il mio lavoro faccio le stagioni, e mi trovo sempre in giro , si parla di tutto
l'anno. In
particolar modo sono uno xxx, e quindi per motivi di
convenienza economica abito nei camping , con la mia Roulotte
, di mia proprietà , sono appassionato di armi e sono titolare
di un Porto d'arma uso sportivo da oltre 22 anni , ma in
questi ultimi anni , per motivi di poca chiarezza , sul
discorso detentivo , non ho piu acquistato nulla , poichè
dicono che in roulotte nonostante io possegga sistemi di
allarme e cassaforte e telecamere , non potrei detenere una
arma , in camping esiste anche un sistema di sorveglianza 24 H
, vorrei capire se posso acquistare un arma anche se sono
praticamente 300 giorni l'anno in camping per motivi di lavoro
e che procedura dovrei applicare ? io risiedo a XXX ma
non ci sono mai per ovvi motivi. La
ringrazio e mi scuso per il disturbo grazie.</b>"</div>
Di seguito trascrivo la mia risposta che ha importanza molto al di là del caso descritto.<br />
<div class="mailPart" data-bind="html:htmlContent,afterRender:setDomReference">
<div>
Preg.mo sig. ...,il quesito merita molta attenzione.</div>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote>
<div>
In
linea generale la detenzione in camper e roulottes è proibita: vengono
in sostanza equiparati ad autovetture (e questo è logico). </div>
<div>
Le risporto un brano tratto dal sito della Polizia di Stato ( <a href="https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/56c4912572a13054053621" target="_blank">https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/56c4912572a13054053621</a> ):</div>
<div>
"<i>L’ordinamento italiano non prevede alcun obbligo circa il luogo di
detenzione; secondo la giurisprudenza in materia però, deve esistere
almeno una diretta correlazione tra il luogo di detenzione ed il
possessore dell’arma. Le armi possono, perciò, essere detenute presso
l’abitazione di residenza o di domicilio, il proprio negozio o la
seconda casa; al contrario, non potrebbe essere consentita la detenzione
presso l’abitazione di terzi o in luoghi la cui ubicazione non sia ben
determinabile, quali, ad esempio, l’autovettura, il camper,
l’imbarcazione o il capanno di caccia.</i>"</div>
<div>
Lo scrittore mette in rilevanza il fatto che in un camper o in una autevvura l'ubicazione non sarebbe determinabile. </div>
<div>
Questo
è giustissimo e ci sono anche problemi di sicurezza: rubare un fucile
in un'auto lasciata fuori dal ristorante è molto più facile che in
un'abitazione.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Tutto questo si riferisce al
classico camper (o roulotte) che si sposta in vacanza o situazioni
simili. In questi casi l'arma può essere trasportata (smontata) in modo
che non sia semplice e veloce renderla operativa. Non è consentito ad
esempio averla sul sedile vicino, senza caricatore e scatola ma con il
caricatore vicino (in modo che possa essere inserito molto velocemente).</div>
<div>
<br /></div>
<div>
La
sua situazione è però particolare. Il diritto va applicato ai casi
contreti ed è quello che fanno i magistrati tutti i giorni.</div>
<div>
Il
suo caso aa considerato in relazione ad altri fattori, tipo l'obbligo
di denuncia nelle 72 ore, la sicurezza, la stabilità e le concessioni
edilizie.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Mi spiego meglio.</div>
<div>
Si
può viaggiare trasportando la propria arma, con una licenza sportiva.
Il limite è che si ferma in un posto oltre tre giorni, il luogo di
detenzione va denunciato entro le 72 ore.</div>
<div>
Occorre quindi la denuncia.</div>
<div>
Altro
punto che viene frequentemente trascurato è che roulotte o camper sono
soggetti alla disciplina delle concessioni edilizie se vengano
stabilmente sistemati in un terreno. Si veda ad esempio questo
interessante articolo <a href="https://www.laleggepertutti.it/119716_posso-installare-una-casa-mobile-nel-terreno-non-edificabile" target="_blank">https://www.laleggepertutti.it/119716_posso-installare-una-casa-mobile-nel-terreno-non-edificabile .</a></div>
<div>
Quindi
se fermiamo la roulotte provvisariamente senza usarla come abitazione e
magazzino o simili non avremmo bisogno di nulla; se la usiamo come
abitazione dobbiamo chiedere la concessione edilizia.</div>
<div>
La concessione non va chiesta se la roulotte o il camper sono inseriti in una struttura ricreativa tipo un camping.</div>
<div>
La conseguenza è che, a mio parere, roulotte o camper, a certe condizioni, siano equiparabili ad una normale abitazione.</div>
<div>
Altro
punto è quello relativo alla sicurezza. Le armi debbono essere
custodite sempre (qualunque sia il luogo) in modo che sia difficile
rubarle o comunque usarle. In questo senso, in generale, la porta di una
roulotte offre meno garanzie di una porta blindata.</div>
<div>
Consideri
che poi qui è tutta questione di interpretazione; per alcuni tribunali
l'arma va custodita in cassaforte, per altri può bastare un appartamento
ben chiuso o un armadio robusto. I concetti di fondo però non mutano.</div>
<div>
La sicurezza, nella situazione che lei descrive (allarme, cassaforte, telecamere, personale del camping), è anche maggiore che in tanti appartamenti.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Il
punto concreto è che il camper può essere equiparato ad una abitazione,
si può lasciare un'arma (adeguatamente custodita) al suo interno ed
allontanarsi. Se invece non può essere equioparato ad una abitazione,
l'arma non può mai essere lasciata e va portata con sè (smontata etc).</div>
<div>
Altro
punto è che, in caso di equiparazione all'abitazione, l'arma può
essere tenuta carica e pronta all'uso; in caso di non equiparazione
dovrà sempre essere tenuta come per il trasporto (smontata e scarica).</div>
<div>
<br /></div>
<div>
A mio parere, lei potrebbe quindi legittimamente denunciare la detenzione di un'arma nel suo camper.</div>
<div>
La mia è una interpretazione nuova che ritengo perfettamente sostenibile in tribunale o in Cassazione.</div>
<div>
Il
problema vero è però un altro: non esiste alcuna norma che dica
chiaramente quello che le ho scritto. La conseguenza pratica è che (pur
avendo lei ragione) è probabilissimo che Carabinieri o Polizia le
facciano storie quando va a denunciare la detenzione nel camper.</div>
<div>
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-lQ_9TUZngV8/W2LWyFPGVJI/AAAAAAAAByc/Fl5bTdmeAT8eW9NFA-tUU3QpeeMeJIYHwCLcBGAs/s1600/6155609371_4b9fd019ef_b.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="779" data-original-width="1024" height="302" src="https://3.bp.blogspot.com/-lQ_9TUZngV8/W2LWyFPGVJI/AAAAAAAAByc/Fl5bTdmeAT8eW9NFA-tUU3QpeeMeJIYHwCLcBGAs/s400/6155609371_4b9fd019ef_b.jpg" width="400" /></a>L'altra
cosa da tenere presente è che, in caso di scocciature ed iniziative
giudiziarie, lei potrebbe ben essere asssolto per le considerazioni
fatte sopra; nel frattempo dovrebbe però sorbirsi anni di processo (e
blocco di ogni autorizzazione in materia di armi). </div>
<div>
Quindi
... pur ripetendo ancora che il suo comportamento sarebbe lecito con
quelle condizioni ... le raccomando la massima prudenza e la avviso che
potrebbe avere lo stesso guai.</div>
<div>
Avv. Umberto Chialastri</div>
</blockquote>
</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-44314148563565970302018-06-21T12:05:00.004-07:002018-06-21T12:06:20.685-07:00Eppur si muove! Buone notizie in diritto delle Armi<div style="text-align: justify;">
<h4>
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-qBpcocz-doI/Wyv2lSbMFPI/AAAAAAAABx8/ym7to_xd5PMr2vlxhO5IVJpb7Ot_DmS7gCLcBGAs/s1600/images.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="194" data-original-width="259" height="298" src="https://2.bp.blogspot.com/-qBpcocz-doI/Wyv2lSbMFPI/AAAAAAAABx8/ym7to_xd5PMr2vlxhO5IVJpb7Ot_DmS7gCLcBGAs/s400/images.jpeg" width="400" /></a>Sembrerà strano ai soliti pessimisti ma qualcosa di positivo accade anche nel mondo delle armi.</h4>
</div>
<h4 style="text-align: justify;">
Dopo le brutte notizie arrivate la scorsa estate, con la circolare del 31 agosto 2017 del Ministero dell'Interno <a href="https://www.poliziadistato.it/statics/20/2017_08_31-circ-557-pas-u-012843-10100_a_1-motivi-ostativi-rilascio-ed-obbligo-revoca-licenza-porto-armi-ex-art-43-tulps_problematiche-applicative.pdf" target="_blank">https://www.poliziadistato.it/statics/20/2017_08_31-circ-557-pas-u-012843-10100_a_1-motivi-ostativi-rilascio-ed-obbligo-revoca-licenza-porto-armi-ex-art-43-tulps_problematiche-applicative.pdf
</a></h4>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
che indicava l'irrilevanza della riabilitazione nei riguardi delle ostatività previste dall'art. 43 del TULPS <a href="https://www.brocardi.it/testo-unico-pubblica-sicurezza/titolo-ii/capo-iv/art43.html" target="_blank">https://www.brocardi.it/testo-unico-pubblica-sicurezza/titolo-ii/capo-iv/art43.html </a></h4>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
e quindi un orientamento più restrittivo (inefficacia della riabilitazione), passiamo alle buone notizie.</h4>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
<h4>
</h4>
</div>
<div>
<h4>
Infatti sono diverse le novità sul fronte del diritto delle armi (tralasciando tutto il filone riguardante la legittima difesa).</h4>
</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
</h4>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
È stata presentata nei giorni scorsi un'interrogazione
parlamentare da parte degli onorevoli Maria Cristina Caretta ed Emanuele
Prisco (Fratelli d'Italia) nei riguardi del Ministro degli Interni
Matteo Salvini sull'efficacia della riabilitazione sul rilascio del
porto d'armi (e delle altre licenze di polizia) in presenza di condanne per reati ostativi (art. 43 tulps).</h4>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
</h4>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
<a href="http://www.armietiro.it/interrogazione-parlamentare-maria-cristina-caretta-emanuele-prisco-matteo-salvini-sullarticolo-43-tulps-9809" target="_blank">http://www.armietiro.it/interrogazione-parlamentare-maria-cristina-caretta-emanuele-prisco-matteo-salvini-sullarticolo-43-tulps-9809</a></h4>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
Nell'interrogazione si chiede che "venga chiarita l'applicazione dell'articolo 43 del Testo unico della
legge di pubblica sicurezza. Nel caso di riabilitazione penale
dell'interessato, viene meno l'ostatività automatica al rilascio della
licenza del porto d'armi e sia consentito ai riabilitati di poter
mantenere oppure ottenere la licenza. Se un giudice decide che il
cittadino è in pari con la giustizia, non si capisce perché non debba
godere della pienezza dei diritti garantiti a tutti i cittadini avendo
azzerato i propri conti con la giustizia”</h4>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
</h4>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
Buone notizie arrivano anche da due Tribunali Amministrativi, infatti prima il Tar della Toscana<a href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaArticoloDefault/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-23&atto.codiceRedazionale=18C00117&atto.tipoProvvedimento=ORDINANZA%20%28Atto%20di%20promovimento%29" target="_blank"><span style="color: black;"> </span>http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaArticoloDefault/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-23&atto.codiceRedazionale=18C00117&atto.tipoProvvedimento=ORDINANZA%20(Atto%20di%20promovimento)</a></h4>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
e poi quello della Toscana<a href="http://www.armietiro.it/il-tar-del-friuli-manda-larticolo-43-tulps-alla-corte-costituzionale-9798" target="_blank"> http://www.armietiro.it/il-tar-del-friuli-manda-larticolo-43-tulps-alla-corte-costituzionale-9798</a> hanno emesso un'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per decidere "<span style="font-size: small;"> sotto il profilo della violazione del</span><span style="font-size: small;"> principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede un</span><span style="font-size: small;"> generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone</span><span style="font-size: small;"> condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire</span><span style="font-size: small;"> alcun apprezzamento discrezionale all'autorita' amministrativa competente."</span><span class="oneComWebmail-dettaglio_atto_testo"></span>Infatti ad opinione dello stesso Tribunale Amministrativo " non appare facilmente giustificabile un automatismo preclusivo che colleghi il diniego dell'autorizzazione a portare armi alla commissione del reato di furto, il quale non e' collegato all'utilizzo delle stesse e che, pertanto, poco ragionevolmente puo' essere posto ex se a base del diniego dell'autorizzazione medesima. Tanto piu' appare ingiustificabile l'automatismo laddove, come nel caso di specie, il richiedente il porto d'armi abbia ottenuto la riabilitazione la quale presuppone che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento (art. 179, primo comma, codice penale).</h4>
<h4>
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-VEIpaTrj22Q/Wyv2pSmWJKI/AAAAAAAAByA/Wvw74GVtZqsuVmfM_N75Nfh8qBGoTN0fQCLcBGAs/s1600/2651499413_1578e11e74_b.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="695" data-original-width="1024" height="217" src="https://3.bp.blogspot.com/-VEIpaTrj22Q/Wyv2pSmWJKI/AAAAAAAAByA/Wvw74GVtZqsuVmfM_N75Nfh8qBGoTN0fQCLcBGAs/s320/2651499413_1578e11e74_b.jpg" width="320" /></a><span class="oneComWebmail-dettaglio_atto_testo">Purtroppo queste buone notizie dal mondo giudiziario (che è quello che in definitiva conta) corrispondono ad un peggioramento della prassi (nella nostra pratica lo vediamo tutti i giorni), anche per la'rrivo di nuovo personale nelle questure e prefetture. Prendiamo comunque atto delle novità positive.<br />
<span class="oneComWebmail-dettaglio_atto_testo"></span><br /><span class="oneComWebmail-dettaglio_atto_testo"></span></span></h4>
</div>
<h4 style="text-align: justify;">
Avv. Carlo Chialastri</h4>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-74971754696839293602018-05-04T06:09:00.004-07:002018-05-04T10:46:57.392-07:00Le guardie giurate devono avere il porto d'armi con più facilità<br />
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-pzeNNkVN3Ho/WuxZAl4KMRI/AAAAAAAABw4/W3ovFyVJHScaNpGqK1on4RvUDZ25YOjMgCLcBGAs/s1600/CBP_female_officers_going_aboard_a_ship.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1065" height="400" src="https://3.bp.blogspot.com/-pzeNNkVN3Ho/WuxZAl4KMRI/AAAAAAAABw4/W3ovFyVJHScaNpGqK1on4RvUDZ25YOjMgCLcBGAs/s400/CBP_female_officers_going_aboard_a_ship.jpg" width="265" /></a>Le guardie volontarie giurate diventano tali ai sensi delle norme
del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) così come
modificato dal Decreto Legge 59/2008.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dal punto di vista pratico, gli accertamenti sono simili a quelli
riguardanti il cittadino che richieda un porto d'armi.</div>
<div style="text-align: justify;">
La differenza con i porti d'arma dei normali cittadini (licenza di
caccia, tiro sportivo ... ) è che in questi casi non ci si gioca la
possibilità di praticare un hobby ma un posto di lavoro, la
possibilità di vivere dignitosamente.</div>
<div style="text-align: justify;">
Le Prefetture spesso sembrano ignorarlo ma per fortuna i TAR
l'hanno spesso pensata in modo diverso. Esistono delle sentenze per
le quali le Prefetture dovrebbero essere più elastiche quando devono
rilasciare o meno un decreto di guardia particolare giurata proprio
per questa particolare situazione, l'esigenza di svolgere un lavoro
dignitoso, costituzionalmente riconosciuta.</div>
<div style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
“<i><b>Se,
infatti, è vero che</b></i> <i>"in materia di valutazione circa
la sussistenza dei requisiti di buona condotta necessari per ottenere
la nomina a guardia particolare giurata, l´Amministrazione
dell´interno dispone di ampi poteri discrezionali: la necessità di
garantire l´ordine e la sicurezza pubblica impone invero a chi
aspira di rivestire tale qualifica di avere una condotta
irreprensibile e immune da censure; ed impone soprattutto di offrire
completa garanzia in ordine al corretto uso delle armi; tuttavia per
ciò che concerne in particolare questo ultimo profilo, quando il
destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata,
l´Autorità amministrativa, </i><i><b>nell´esercizio della propria
ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l´eventuale
revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità
lavorativa dell´interessato e quindi sulla sua possibilità di
produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e
della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il
provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa</b></i>
<i>rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare
analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di
soggetti che non svolgono tale attività professionale" (T.A.R.
Piemonte, Torino, sez. I, 11 luglio 2014 n. 1220)</i>.”</div>
<div style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
Sulla
stessa linea:</div>
<div style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
“<b>Ovviamente
la discrezionalità non può sconfinare nell'arbitrio ma deve essere
esercitata nel rispetto di un adeguato obbligo motivazionale.</b></div>
<div style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b><i>A
maggior ragione se il rilascio o la revoca del porto d' armi viene
"messa in relazione non con la possibilità di esercitare un
hobby che richiede l'utilizzo delle armi, ma con la possibilità di
svolgere una professione</i>”</b></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
“<b>Nel primo caso,
l'interesse a poter utilizzare armi ben può essere recessivo,
rispetto a quello dell'incolumità pubblica, anche laddove vi sia una
valutazione meramente prognostica della possibilità che il soggetto
non offra piena garanzia di non abusare delle armi. Nel secondo, il
bilanciamento degli interessi opera in modo diverso, considerato che
l'uso dell'arma è strumentale alla possibilità di esercitare una
professione” (TAR Lombardia –Brescia-sentenza n. 02611/2010).”</b></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-8CIu-xCe4bQ/WuycKmJIjXI/AAAAAAAABxk/z61qq1dWs5Ih0UPNehWDkHeEqdlPmnQHwCLcBGAs/s1600/olson.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="229" height="400" src="https://3.bp.blogspot.com/-8CIu-xCe4bQ/WuycKmJIjXI/AAAAAAAABxk/z61qq1dWs5Ih0UPNehWDkHeEqdlPmnQHwCLcBGAs/s400/olson.jpg" width="285" /></a><b>Ma non solo: “La
sospensione del porto d’armi e dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività di guardia giurata, nonché il divieto di detenzione
di armi debbono, quindi, ritenersi illegittimi … <i>in quanto</i>
privi di un'adeguata motivazione ed adottati in esito ad
un'istruttoria carente e comunque <span style="color: maroon;">insufficiente
a fronte dell'incidenza del provvedimento finale sulla possibilità
di esercitare la propria attività lavorativa per la destinataria</span>”
Di conseguenza <i>l'illegittima imposizione del divieto di esercitare
la propria attività lavorativa, costituisce, quindi, la condotta
lesiva, colposa … che ha causato il danno, in linea di principio
suscettibile di risarcimento e consistente nell'impossibilità... di
operare quale guardia giurata;".</i></b></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<div align="justify" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm;">
In una delle ultime cause seguite, la Prefettura di Milano aveva negato ad un mio cliente il decreto soltanto perchè querelato per lesioni (<b>MA con procedimento archiviato per rinuncia alla querela</b>) e perchè era
stato denunciato per favoreggiamento ma il procedimento era stato
estinto per prescrizione (senza nemmeno una richiesta di rinvio a
giudizio).. Non c'era quindi alcuna condanna reale.</div>
<div align="justify" style="line-height: 150%;">
L'unico modo per ottenere ragione e quindi il decreto è stato fare il ricorso al Tar di Milano che ci ha dato ragione, imponendo la nomina.Va sfatata la credenza che contro glòi arbitri delle Prefetture / Questure non si possa fare nulla.</div>
<style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }</style></div>
<style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }</style>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-75768652003457378702018-05-04T05:49:00.001-07:002018-05-04T06:11:59.077-07:00Guardie giurate e problemi porto d'armi<div style="text-align: justify;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-M_-Oi17s7P4/Wuxb-Eq4oTI/AAAAAAAABxU/IOUHh7_ETOYVYU6NQ6hmabHrcGyXhmPIQCLcBGAs/s1600/Addestramento.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="183" height="400" src="https://2.bp.blogspot.com/-M_-Oi17s7P4/Wuxb-Eq4oTI/AAAAAAAABxU/IOUHh7_ETOYVYU6NQ6hmabHrcGyXhmPIQCLcBGAs/s400/Addestramento.jpeg" width="265" /></a>Nella mia esperienza riguardo il diritto delle armi e delle autorizzazioni di polizia mi è capitato spesso di imbattermi in problemi riguardanti la categoria delle guardie giurate, una categoria trattata sostanzialmente ... male.</div>
<div style="text-align: justify;">
Una guardia giurata ha tanti punti in comune con un poliziotto o un carabiniere ma anche tante differenze.</div>
<div style="text-align: justify;">
Una guardia giurata ha meno diritti, a cominciare dal contratto di lavoro, garanzia del mantenimento del posto e tanto altro. Sento spesso di brutte situazioni di assunzioni a tempo determinato (e licenziamenti magari ad età avanzata) o magari di donne che fanno solo orari notturni (ultima di qualche giorno fa).</div>
<div style="text-align: justify;">
Chi ci è passato sa bene che per avere il decreto di guardia particolare giurata bisogna passare attraverso controlli qualche volta decisamente esagerati.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dico esagerati perchè questi controlli dovrebbero servire ad evitare che vengano armate persone potenzialmente pericolose per la società, dal punto di vista morale o dal punto di vista psicologico.</div>
<div style="text-align: justify;">
Di per sè sono quindi controlli giusti.</div>
<div style="text-align: justify;">
Quello che non mi convince è che poliziotti, carabinieri e simili spesso sembrano non avere gli stessi controlli rigorosi (specialmente dal punto di vista psicologico). Come spiegare altrimenti casi come quello del poliziotto che sparò da una parte all'altra dell'autostrada uccidendo un poveraccio di tifoso laziale che dormiva in auto? Ed i vari casi anche recenti di omicidi in famiglia?</div>
<div style="text-align: justify;">
Direi quindi che tutto questo si può capire ma ... dovrebbe invitare ad un atteggiamento diverso quando si deve decidere se dare a qualcuno il decreto di guardia giurata, la possibilità in sostanza di lavorare.</div>
<div style="text-align: justify;">
Come spiegherò in un altro post, gli stessi TAR hannoi spesso invitato ad un atteggiamento più elastico. </div>
<div style="text-align: justify;">
Ci sono comunque anche cose positive.</div>
<div style="text-align: justify;">
La Polizia di Stato ha precisato, <b>Circolare N.4.-10. 8616/10089,</b> (<a href="http://www.poliziadistato.it/articolo/1671-Le_guardie_particolari_giurate_possono_portare_l_arma_al_seguito_fuori_dal_loro_servizio_Da_quale_leggi_sono_disciplinati_gli_istituti_di_vigilanza_e_i_loro_impiegati" target="_blank">porto d'arma guardia giurata</a>) che il porto d'armi delle guardie giurate deve intendersi come un porto d'armi normale, quindi non limitato agli orari di lavoro o a luoghi particolari.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Una situazione che invece francamente trovo ingiusta è quella del porto / trasporto delle armi sui treni e mezzi pubblici (<a href="http://www.leggearmi.it/2018/02/io-e-il-fucile-possiamo-prendere-il.html" target="_blank">http://www.leggearmi.it/2018/02/io-e-il-fucile-possiamo-prendere-il.html</a>).</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-20W2qBfPAKM/WuxWjcXSNzI/AAAAAAAABwk/zSvxvyGFOn4eRDKgmRhKx1SSOxiPua-SgCLcBGAs/s1600/treno.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="558" data-original-width="800" height="223" src="https://2.bp.blogspot.com/-20W2qBfPAKM/WuxWjcXSNzI/AAAAAAAABwk/zSvxvyGFOn4eRDKgmRhKx1SSOxiPua-SgCLcBGAs/s320/treno.jpg" width="320" /></a>Per <span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: 14.85px;">l'art. 33 del DPR 753/1980:</span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: 14.85px;">"</span><i style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14.85px;">Fermo
restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione
di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza
pubblica, è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco
cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute
negli appositi contenitori e accuratamente custodite.</i></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: "arial", "tahoma", "helvetica", "freesans", sans-serif; font-size: 14.85px; text-align: justify;">
<i>Il
divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della
forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito
ferroviario."</i></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: "arial", "tahoma", "helvetica", "freesans", sans-serif; font-size: 14.85px; text-align: justify;">
<i>Questa disposizione è stata recepita dai regolamenti di Trenitalia ed altre aziende di trasporto pubblico come l'ATAC.</i></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: "arial", "tahoma", "helvetica", "freesans", sans-serif; font-size: 14.85px; text-align: justify;">
<i>In
sostanza significa che una guardia giurata che finisca il lavoro avrà
sempre il porto d'armi ma - come un qualsiasi privato cittadino con
porto d'armi ma - a differenza dei carabinieri ad esempio - se per
tornare a casa deve prendere il treno dovrà smontare la propria arma e
portare a parte le cartucce." </i></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-36589245971817052612018-04-27T06:39:00.003-07:002018-04-27T06:39:20.166-07:00Tutte le armi devono avere la matricola?
<style type="text/css">
@page { margin: 2cm }
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
</style>
<br />
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-hGjcWV2f9ec/WuMnemlGblI/AAAAAAAABwM/Ir7UukKjJDA2e59-D5Yy1djSTD_la7esACLcBGAs/s1600/800px-Italy_revolver%252C_Modello_1889%252C_Pistola_a_Rotazione%252C_System_Bodeo%252C_Caliber_10.35_mm%252C_made_in_1918_-_National_World_War_I_Museum_-_Kansas_City%252C_MO_-_DSC07468.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-hGjcWV2f9ec/WuMnemlGblI/AAAAAAAABwM/Ir7UukKjJDA2e59-D5Yy1djSTD_la7esACLcBGAs/s400/800px-Italy_revolver%252C_Modello_1889%252C_Pistola_a_Rotazione%252C_System_Bodeo%252C_Caliber_10.35_mm%252C_made_in_1918_-_National_World_War_I_Museum_-_Kansas_City%252C_MO_-_DSC07468.JPG" width="400" /></a>Normalmente si pensa che tutte le armi debbano avere la matricola e che quelle sprovviste siano clandestine.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
Ci sono invece importanti eccezioni che interessano soprattutto i collezionisti (o chi erediti vecchie armi).</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
La prima
disposizione che si occupa delle matricole sulle armi è il
Regolamento Interno del Banco di Prova (D.M. 3 gennaio 1914, n. 72).
Viene disposto che il Banco assegni un numero matricolare all’arma;
non è imposto alcun obbligo di immatricolazione. Vengono
immatricolate in pratica solo le armi che passano al BdP.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
Con il regolamento
del Banco Nazionale di Prova di cui al Regio Decreto 16 ottobre 1924,
n. 2121, si stabiliva che “tutte le armi devono essere presentate
alla prova provviste della marca di fabbrica e del numero di
matricola.”.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
Le armi già
prodotte e detenute da fabbricanti e commercianti, prive di
matricola, dovevano essere regolarizzate entro il 10.2.1924 (L. n.
3152/1923 art. 9); il termine fu poi prorogato fino al 30.6.1925.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
La norma si riferiva
alle armi detenute da fabbricanti e commercianti, non privati.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
Di conseguenza tutte
le armi vendute prima del 30 giugno 1925 erano, legittimamente, senza
matricola.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
La legge 110/1975 è
intervenuta pesantemente stabilendo che (art. 11) le armi dovevano
tutte essere immatricolate (salvo quelle portanti i punzoni di Banco
di Prova estero). Dovevano anche essere immatricolate quelle prodotte
o importate dopo il 1920. La matricola doveva essere incisa anche
sulle canne intercambiabili (come ben sanno i proprietari di
semiautomatici a canna liscia).</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
Chi scrive ricorda
perfettamente di aver dovuto far immatricolare il proprio Diana 25 ad
aria compressa (arma di bassa potenza).</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
La data del 1920 è
del tutto arbitraria perché non corrisponde alle date precedenti (30
giugno 1925 e 1914) ma di fatto è legge e quindi
le armi che legittimamente furono vendute nel 1923 (ad esempio)
dovranno oggi risultare immatricolate.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
Come stabilire poi
se un’arma sia stata prodotta nel 1921 o nel 1920? Crediamo che non
sia semplice (salvo modelli particolari) ma questo è il campo dei
periti.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
La Direttiva europea
introdotta in Italia con il D.L.vo 204/2010, impone che le armi
in futuro debbano riportare un unico numero di serie apposto su una
parte essenziale dell’arma da fuoco; per essenziale si intende una
parte la cui distruzione renderebbe l’arma inutilizzabile. La
matricola deve poi essere apposta su una parte visibile dell’arma,
ispezionabile senza attrezzi.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
Secondo l’autorevole
interpretazione del dott. Edoardo Mori (Codice delle Armi, 2016,
591):</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
le norme sulla
matricola indelebile valgono solo dal 1975 in poi;</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
manca una norma che
imponga di apporre la matricola su parti essenziali insostituiibili e
quindi sono in regola le armi prodotte (prima o dopo il 1975) con la
matricola sul tamburo o sulla canna, sulle armi in resina è lecito
apporre la matricola sulla canna.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
La circolare 14
settembre 2000 del Ministero dell’Interno ha scritto come risolvere
il problema di chi, ad esempio, trovi un’arma senza matricola
oppure la ottenga in restituzione dopo un furto.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
La prima
precisazione da fare è che la matricola va incisa ma solo sulle armi
prodotte dopo il 1920.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
Se risulta la
vecchia matricola in qualche modo, si potrà far incidere di nuovo
(meglio in un altro posto) anche in proprio o da un armiere.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
Se non risulta dovrà
essere fatta incidere dal produttore (ma non se estero) oppure dal
Banco
</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
Nazionale di Prova.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
L’arma con la
nuova matricola dovrà essere di nuovo denunciata (e lo stesso per
quella con la vecchia che però non risulti nella denuncia
precedente).</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-UKWzh1p8iO0/WuMm4kB_d7I/AAAAAAAABv8/DcDW8AaLE8UEIzgcsGUdQfpJxXc7sGS6ACLcBGAs/s1600/Heckler_%2526_Koch_p9s.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1242" data-original-width="1600" height="248" src="https://4.bp.blogspot.com/-UKWzh1p8iO0/WuMm4kB_d7I/AAAAAAAABv8/DcDW8AaLE8UEIzgcsGUdQfpJxXc7sGS6ACLcBGAs/s320/Heckler_%2526_Koch_p9s.jpg" width="320" /></a>Vista poi sempre la
necessità di una certa prudenza, conviene conservare l’eventuale
verbale di restituzione dell’arma con la matricola abrasa o senza
matricola e, ovviamente, la nuova denuncia.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
Tanto però per
chiarire come vanno le cose in Italia, ricordo un paio di sentenze
per le quali la matricola incisa sulla canna non era di per sé
elemento idoneo a escludere la clandestinità dell’arma (Cass. 25
luglio 1995 n. 3354 e Cass. 26 maggio 2011, n. 25247).</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
Sono sentenze
ingiuste e criticate ma sono state emesse ugualmente, con tutte le
conseguenze. La seconda in particolare erra perché, ai sensi del D.
L.vo 204/2010, la matricola può anche essere apposta sulla canna.</div>
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
A <a href="http://www.indaginibalistiche.it/la-solitudine-dei-numeri-privi-matricola/" target="_blank">questo link troverete il post dell'amico Marco Milazzo</a>, uno dei migliori periti balistici italiani, sullo stesso argomento</div>
<br />
.<br />
<div style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
<br />
</div>
<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-80001921189481755592018-04-17T06:35:00.001-07:002018-04-17T06:35:06.289-07:00Risposte dal CEDDi seguito una delle risposte avute dal CED (senza riferimenti personali).<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-_H2RLoXw5bo/WtX307gF2VI/AAAAAAAABvk/7WpReKpI_5UjDDFLpJ2IKBPYfx1AADxCgCLcBGAs/s1600/RispostaCED.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1164" height="640" src="https://4.bp.blogspot.com/-_H2RLoXw5bo/WtX307gF2VI/AAAAAAAABvk/7WpReKpI_5UjDDFLpJ2IKBPYfx1AADxCgCLcBGAs/s640/RispostaCED.jpg" width="465" /></a></div>
<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-86069285560100712912018-04-16T14:46:00.004-07:002018-04-16T14:46:49.240-07:00La proposta di legge sulle armi del dott. Edoardo Mori<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-G_-77xypj3w/WtUYdZGE0NI/AAAAAAAABvE/6i9KIcAOMe0-05ovAcya5UIRvD-YwNc7ACLcBGAs/s1600/images.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="183" data-original-width="275" height="265" src="https://1.bp.blogspot.com/-G_-77xypj3w/WtUYdZGE0NI/AAAAAAAABvE/6i9KIcAOMe0-05ovAcya5UIRvD-YwNc7ACLcBGAs/s400/images.jpeg" width="400" /></a></div>
Il dott. Edoardo Mori, Consigliere di Cassazione, giudice in pensione, è una figura ben nota nel mondo delle armi.<br />
Il suo sito <a href="http://www.earmi.it/" target="_blank">www.earmi.it</a> è un punto di riferimento necessario sia dal punto di vista giuridico che tecnico.<br />
Credo sia quasi impossibile non averlo mai visitato.<br />
<span style="text-align: justify;"><b>Il dott. Mori ha redatto una proposta di legge</b> sul diritto delle armi e sul recepimento della nota direttiva europea (2017/853).</span><br />
<div style="text-align: justify;">
Trovate la proposta a questo link <a href="https://www.earmi.it/varie/Recepimento%20riodinato%2026-4.pdf" target="_blank">https://www.earmi.it/varie/Recepimento%20riodinato%2026-4.pdf</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Rimando i lettori ad una lettura del testo.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
In qualche punto può sembrare che la proposta sia peggiorativa rispetto la normativa attuale: ricordo che la nuova legge (quando si farà) dovrà comunque attuare la direttiva europea (che non è certo tenera). </div>
<div style="text-align: justify;">
Sui singoli punti si può ovviamente<b> discutere ma va comunque riconosciuto</b> il valore di questa nuova "organica" proposta, per molti aspetti innovativa e facilitativa.<br />
In questo senso trovo interessantissimo l'art. 7, anche sulle collezioni).</div>
<div style="text-align: justify;">
Basti leggere questo comma:"Fino a quando non entrerà in funzione il sistema informatico di comunicazioni online con gli uffici
di PS di cui all'art. 25, i collezionisti di armi devono tenere un registro vidimato dall'ufficio di PS in cui
annotare immediatamente l’inserimento o cessione di ogni arma e ogni loro movimentazione."</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-HV_IuoDlfGs/WtUYdnqc0AI/AAAAAAAABvI/k-PgWDxoS1Ah8Zph2hVYJym3EWB_t6VZwCLcBGAs/s1600/handgun-231699_960_720.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="960" height="225" src="https://4.bp.blogspot.com/-HV_IuoDlfGs/WtUYdnqc0AI/AAAAAAAABvI/k-PgWDxoS1Ah8Zph2hVYJym3EWB_t6VZwCLcBGAs/s400/handgun-231699_960_720.jpg" width="400" /></a>In pratica significa che invece dell'attuale sistema (richiesta autorizzazione all'acquisto di arma in questura e richiesta formale di autorizzazione per ogni cambiamento) basterebbe tenere un registro vidimato nel quale fare tutte le modifiche senza bisogno di autorizzazioni varie.</div>
<div style="text-align: justify;">
Speriamo che la proposta sia effettivamente discussa in Parlamento e che non venga stravolta dai soliti ignoranti.</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-13891974337513297372018-03-03T14:11:00.001-08:002018-03-03T14:11:04.220-08:00E se mi porto il Garand in vacanza? Devo denunciarlo? E come lo custodisco?<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-bUI1u6H1WF8/WpsbLbIVVjI/AAAAAAAABuc/k51xTmQNuT4cd6beKK-aduOy7eNNOwWQwCLcBGAs/s1600/M1_Garand_competition.JPEG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1600" height="155" src="https://1.bp.blogspot.com/-bUI1u6H1WF8/WpsbLbIVVjI/AAAAAAAABuc/k51xTmQNuT4cd6beKK-aduOy7eNNOwWQwCLcBGAs/s320/M1_Garand_competition.JPEG" width="320" /></a>Sarà capitato a tutti di andare in vacanza, magari al mare ma vicino a quel certo poligono dove non siamo mai stati ... oppure in compagnia di quegli amici amanti come noi delle armi e delle ex ordinanza.</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
Il mare è una bella cosa ma perché non portarsi appresso il proprio Garand o Carl Gustav?</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
E se invece volessimo portarci dietro una pistola?</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
Si può fare? Come ci si deve regolare per la questione denuncia?</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
Si può certamente fare.</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
Si creano però due problemi da risolvere: uno è la denuncia, uno la custodia.</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
Per quello che riguarda la denuncia, l'arma va denunciata ai Carabinieri o PS entro 72 ore dal cambiamento del luogo di detenzione.</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
Questo significa che se il nostro viaggio dura meno di 72 ore (tre giorni) non ci sarà alcuna necessità di denuncia.</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
A questo punto qualche furbone (scusate il termine) dirà che - in caso di controlli - basterà dire che si è arrivati nel posto da meno di 72 ore.</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
Attenzione ... non è detto che venga preso per buono quello che diciamo noi e in caso di contestazione saremo noi a dover dimostrare le date. Difficile che si possa sostenere che siamo arrivati da meno di 72 ore in albergo quando risulta il nostro arrivo da 10 giorni ... Queste però sono questioni pratiche.</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
Una questione delicata è quella in cui fa una vacanza venatoria in Italia e la vacanza dura diversi giorni.</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
Nel caso in cui il viaggio duri più di 72 ore ma si cambi località in modo tale che non si rimane in nessun posto per più di 72 ore, l'arma non va denunciata.</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
Problema anche più spinoso è quello della custodia. anche in vacanza l'arma va custodita con tutte le garanzie di legge. </div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-ZCa_FyqWEac/WpsbLjTgKEI/AAAAAAAABuY/raBETzARO2IdI0OJO8nVMcooR3J3fB9UACLcBGAs/s1600/Beretta_34_%25286825664724%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1227" data-original-width="1600" height="305" src="https://3.bp.blogspot.com/-ZCa_FyqWEac/WpsbLjTgKEI/AAAAAAAABuY/raBETzARO2IdI0OJO8nVMcooR3J3fB9UACLcBGAs/s400/Beretta_34_%25286825664724%2529.jpg" width="400" /></a>Quindi andrebbe custodita in cassaforte o comunque con delle garanzie efficienti.</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
Può andare bene se la si porta sempre con se, ad esempio; non va certamente bene se la si lascia nella stanza d'albergo, magari con le cameriere che entrano ed escono per le pulizie.</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
In definitiva, i principi sono chiari ma l'applicazione concreta è molto delicata.</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
Avv. Umberto Chialastri</div>
<div class="text-justify" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Raleway, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">
PS Io ho scritto di quello che dice la legge ma di fatto provate ad andare dai Carabinieri di un paese dove siete a caccia di Beccacce da più di 3 giorni (Sila? Puglia?). É facile che vedendovi con la vostra bella denuncia pronta vi rispondano che non c'è bisogno (ed in effetti siete dei veri rompiscatole). Attenzione però ... in caso di problemi saranno probabilmente proprio quegli stessi carabinieri a denunciarvi. Ho fatto questa aggiunta per dimostrare come ci sia bisogno di una normativa più semplice e non solo nel campo delle armi.</div>
Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-63130466394595335202018-02-22T13:45:00.003-08:002018-02-22T13:45:46.052-08:00Io e il fucile possiamo prendere il treno? <div style="text-align: justify;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-q2aFKbDdpKo/Wo85D0Xw6fI/AAAAAAAABuA/7sOkdcQPdYEcubFIXqbm9I7eSlOeX3xtACLcBGAs/s1600/trenoFS.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="682" data-original-width="1024" height="266" src="https://3.bp.blogspot.com/-q2aFKbDdpKo/Wo85D0Xw6fI/AAAAAAAABuA/7sOkdcQPdYEcubFIXqbm9I7eSlOeX3xtACLcBGAs/s400/trenoFS.jpg" width="400" /></a>Tra gli amanti di armi c'è spesso un certo "imbarazzo" se capita di dover prendere il treno portandosi appresso (rectius trasportando) il proprio fucile da caccia o ex ordinanza.</div>
<div style="text-align: justify;">
Scrivo di armi lunghe perché le pistole sono decisamente meno visibili.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ci si chiede se si è in regola, se si è soggetti a controlli e magari all'invito a scendere.</div>
<div style="text-align: justify;">
Del resto tutto può capitare in questa strana Italia, anche che si mobiliti mezza Roma perchè un malaccorto girava per la metro con il fucile giocattolo regalato al figlio. :)</div>
<div style="text-align: justify;">
Veniamo però alla questione giuridica.</div>
<div style="text-align: justify;">
Portare le armi in treno è consentito. Nessuna norma lo vieta.</div>
<div style="text-align: justify;">
È importante però il modo in cui si portano.</div>
<div style="text-align: justify;">
La circolare del Ministero dell'Interno 559/C.3159-10100(1)1 ha fatto una interessante sintesi delle varie ipotesi di trasporto.</div>
<div style="text-align: justify;">
Per quello che riguarda più specificatamente i mezzi pubblici va visto il DPR 753/1980 sulle "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto".</div>
<div style="text-align: justify;">
Regolamenti locali hanno ripreso gli stessi principi; si veda ad esempio il regolamento dell'ATAC di Roma.</div>
<div style="text-align: justify;">
Il concetto è sempre lo stesso: le armi vanno trasportate chiuse nella custodia e "smontate", non semplicemente scariche.</div>
<div style="text-align: justify;">
Non basta quindi mettere l'arma nella custodia ma dovrà anche essere smontata. Le munizioni vanno tenute separate e con tutte le precauzioni.</div>
<div style="text-align: justify;">
Recita l'art. 33 del DPR 753/1980:</div>
<div style="text-align: justify;">
"<i>art. 33<br />Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.<br />Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.<br />I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire 150.000 a lire 450.000</i>."</div>
<div class="" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-PEpYUwLYreY/Wo85EPw3ZnI/AAAAAAAABt8/F5WwcmOzFdci90azNkjzkKEbHaAOGfatACLcBGAs/s1600/handgun-231699_960_720.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="960" height="179" src="https://2.bp.blogspot.com/-PEpYUwLYreY/Wo85EPw3ZnI/AAAAAAAABt8/F5WwcmOzFdci90azNkjzkKEbHaAOGfatACLcBGAs/s320/handgun-231699_960_720.jpg" width="320" /></a>Come consiglio pratico aggiungo che per evitare allarme vari da parte di altri passeggeri e scocciature come controlli e meglio non rendere evidente che si stanno portando armi (ad esempio coprendo le classiche custodie con carta da pacchi). Per avere gratuitamente la circolare, il DPR ed il regolamento ATAC, scrivetemi alla mail umberto@avvocatochialastri.it.</div>
<div class="" style="clear: both; text-align: justify;">
Avv. Umberto Chialastri </div>
Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-52327947791713769392018-02-04T14:19:00.002-08:002018-02-04T14:50:56.365-08:00Agli investigatori privati spetta il porto d'armi? Stravaganti decisioni e soluzioni.<div style="text-align: justify;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-Ynb3TEcru8A/WneFrtZmGLI/AAAAAAAABto/vQkxw3OpzrAh05ZFQu_2ziFZ2R02eE1kACLcBGAs/s1600/Maigret_a_Pigalle_%25281967%2529_Gino_Cervi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="407" data-original-width="666" height="243" src="https://1.bp.blogspot.com/-Ynb3TEcru8A/WneFrtZmGLI/AAAAAAAABto/vQkxw3OpzrAh05ZFQu_2ziFZ2R02eE1kACLcBGAs/s400/Maigret_a_Pigalle_%25281967%2529_Gino_Cervi.jpg" width="400" /></a>Gli investigatori privati italiani non sono forse come il Paul Drake dei film di Perry Mason, sempre alle prese con i casi di omicidio.</div>
<div style="text-align: justify;">
Svolgono però un lavoro delicato e rischioso.</div>
<div style="text-align: justify;">
Si da per scontato, nell'immaginario comune, che abbiano la pistola. Questo anche perchè spesso sono ex poliziotti o carabinieri. Per esercitare il loro lavoro devono avere una licenza rilasciata dalla Prefettura.</div>
La realtà però è diversa. Ci sono delle questure che negano loro il porto d'armi per difesa personale se non esiste la dimostrazione concreta dei rischi specifici che corrono. In altri termini si è ritenuto che all'investigatore privato non spetti il porto d'armi solo per la sua professione.<br />
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-2dR3EXTq3DQ/WneFruri3ZI/AAAAAAAABtk/bNPA_ULD37EdYtRimxRWBeqM-4VUUGCJACLcBGAs/s1600/investigatore.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="182" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-2dR3EXTq3DQ/WneFruri3ZI/AAAAAAAABtk/bNPA_ULD37EdYtRimxRWBeqM-4VUUGCJACLcBGAs/s320/investigatore.png" width="209" /></a>Il TAR di Bologna (sentenza 617 del 2017, causa RG 450/2017) ha giustamente ritenuto che:"<i>L'attività di investigatore privato per sua natura può esporre chi
la esercita a situazioni di pericolo anche perchè spesso deve agire in
modo clandestino per acquisire informazioni di parte di chi non desidera
certo favorire la raccolta di notizie che riguardino la sua vita.</i></div>
<i>Pertando
non avendo mai il ricorrente dato modo di dubitare della sua
affidabilità, salvo che non siano mutate radicalmente le condizioni di
svolgimento dell'attività lavorativa, appare contraddittorio non
rinnovare la licenza</i>."<br />
Nel caso specifico l'investigatore, non avendo il rinnovo del porto d'armi, aveva perso il lavoro... <br />
Ricordiamo quindi ancora una volta che l'unico sistema per ottenere ragione contor ingiuste decisioni delle Questure e Prefetture, è quello del ricorso al TAR.<br />
Per avere una copia della sentenza gratuitamente scrivetemi alla mail umberto@avvocatochialastri.it . Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-45769470515549050502018-01-27T10:57:00.000-08:002018-03-01T14:09:39.543-08:00Il calibro 9x19, 9 Luger è permesso? La Beretta 92 è un'arma militare?<div style="text-align: justify;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-cyD1REAM1N0/WmzK7CDQ6LI/AAAAAAAABs8/vaubEwa3CpophHz40rzC_kqtrvRctkF9gCLcBGAs/s1600/P-08-BYF-41-Parabellum-Luger-Mauser.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-cyD1REAM1N0/WmzK7CDQ6LI/AAAAAAAABs8/vaubEwa3CpophHz40rzC_kqtrvRctkF9gCLcBGAs/s400/P-08-BYF-41-Parabellum-Luger-Mauser.jpg" width="400" /></a>La Luger è una pistola affascinante per gli appassionati di armi e non solo. È un'arma carica di storia e forte nell'immaginario collettivo. </div>
<div style="text-align: justify;">
Era fatale che tale fascino passasse anche alla cartuccia che utilizzava e che ne porta il nome, cartuccia oggi utilizzata dalle forze armate e di polizia italiane e di tutto il mondo (Beretta 92 nelle sue molte varianti).</div>
<div style="text-align: justify;">
In Italia si dice comunemente che il cal. ) Luger (9x19) sia proibito perchè militare.</div>
<div style="text-align: justify;">
I collezionisti sanno bene che possono comprare una Luger solo se ricamerata in 9x21.</div>
<div style="text-align: justify;">
La storia non è però così semplice.</div>
<div style="text-align: justify;">
Il decreto legislativo <a href="https://www.armimilitari.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/204-2010.pdf" target="_blank">26 ottobre 2010, n. 204</a> ha stabilito che le armi corte in cal. 9 Luger (9x19) siano armi comuni (non da guerra) ma siano vietate ai civili e ne sia vietata anche la vendita; sono tuttavia costruibili regolarmente.</div>
<div style="text-align: justify;">
In pratica quindi è lecito per un civile acquistare e detenere un'arma lunga in cal. 9 Luger ma non un'arma corta.</div>
<div style="text-align: justify;">
La cosa è abbastanza divertente ma così è ... In ogni caso è un deciso passo in avanti anche per la vecchia storia che il cal. 9x21 IMI (comunemente venduto ed usato dai civili, anche nella civile Beretta 98 FS) ha prestazioni del tutto sovrapponibili (se non superiori) al 9x19.</div>
<div style="text-align: justify;">
La Cassazione ha emanato una interessantissima sentenza sul punto (Cass. Penale 52170/2014 del 29 ottobre 2014), per la quale le munizioni 9x19 non sono munizioni da guerra. Di seguito trascrivo un estratto della sentenza ma chi volesse potrebbe chiedermene gratuitamente una copia alla mail umberto@avvocatochialastri.it. </div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-mPuYihuc50M/WmzK9RNj3dI/AAAAAAAABtA/6zCkJB6Cx8QktSP5DUIhe_FFX-13gC2UgCLcBGAs/s1600/Beretta-92FS_Compact_Type_M_%2528left_side%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="800" height="287" src="https://1.bp.blogspot.com/-mPuYihuc50M/WmzK9RNj3dI/AAAAAAAABtA/6zCkJB6Cx8QktSP5DUIhe_FFX-13gC2UgCLcBGAs/s400/Beretta-92FS_Compact_Type_M_%2528left_side%2529.jpg" width="400" /></a>"<i>Avuto riguardo a quanto sopra esposto, non può essere considerata arma
da guerra<b> la pistola semiautomatica calibro 9 parabellum, benché sia in
dotazione all'esercito italiano, non potendosi definire la stessa
un'arma dotata di spiccata potenzialità offensiva, avendo
caratteristiche, quali il calibro, il volume di fuoco e l'impiego,
analoghe a pistole semiautomatiche calibro 9X21, pacificamente
rientranti nella categoria delle armi comuni da sparo</b>.<br />
Ai privati è consentito detenere e portare una pistola
semiautomatica calibro 9, in quanto la stessa è considerata
precipuamente un'arma da difesa, ma la stessa arma, calibro 9
parabellum, con caratteristiche sostanzialmente analoghe, non può
essere classificata arma da guerra solo perché in dotazione
all'esercito italiano.<br />
A riprova, si deve considerare che, a seguito dell'abolizione del
catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, la legge 135/2012 ha
attribuito al Banco Nazionale di Prova il compito di verificare, per
ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità
di arma comune da sparo e la corrispondenza della stessa alle categorie
di cui alla Direttiva CEE/477/91, e il Banco Nazionale di Prova ha
considerato, per le sue caratteristiche, come arma comune da sparo la
pistola semiautomatica calibro 9 in dotazione al nostro esercito, pur
ritenendola non commerciabile tra privati in ragione della predetta
dotazione.<br />
Tra le munizioni in possesso dell'imputato sono state rinvenute n.
213 munizioni calibro 9 definite genericamente parabellum, ma nella
sentenza impugnata non si specifica a quale tipo di arma fossero
destinate e soprattutto quali fossero le caratteristiche, perché sono
considerate comunque munizioni da guerra per la loro potenzialità
offensiva, in forza dell'art.2/4 legge 110/1975, quelle a palla
costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie,
a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti.</i>"<br />
Per un elenco delle armi catalogate in 9x19 andare nel sito del Banco di Prova <a href="https://bancoprova.it/index.php/classificazione-armi/armi-classificate.html#this" target="_blank">https://bancoprova.it/index.php/classificazione-armi/armi-classificate.html#this</a> . Nella maschera di ricerca inserire 9x19 alla voce calibro.<br />
Avv. Umberto Chialastri</div>
<br />Unknownnoreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-18844837333220657462018-01-16T07:46:00.000-08:002018-01-16T07:46:04.696-08:00Spade e manifestazioni. Lecite?
<style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }</style>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-4xs-ps81KD8/Wl4du8c1b_I/AAAAAAAABss/FfzSyRYQdaIdAsWVerNpqopPGVXz-y2wgCLcBGAs/s1600/sciabola.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="800" height="220" src="https://4.bp.blogspot.com/-4xs-ps81KD8/Wl4du8c1b_I/AAAAAAAABss/FfzSyRYQdaIdAsWVerNpqopPGVXz-y2wgCLcBGAs/s320/sciabola.jpg" width="320" /></a>Le armi, sia bianche che da
sparo, non possono essere utilizzate in pubblico per solo svago: ma
per quanto riguarda le spade che non hanno il filo e senza punta
acuminata?</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
Stiamo parlando, ad esempio,
delle riproduzioni di antiche katane o spade medievali. Il loro
acquisto è libero, la loro detenzione anche (non vi è il bisogno di
denunciarle), il loro trasporto è permesso...ma il loro porto no.</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
Cosa significa? che nonostante
siano ritenuti dal legislatori degli oggetti abbastanza innocui, non
è possibile girare per la città con una spada a portata di mano
(seppur senza filo). Questo perché di fatto è come se girassimo con
una spranga di ferro (o un bastone) e se non vi fosse un motivo
valido sarebbe un illecito porto di un oggetto atto ad offendere.</blockquote>
</div>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
Il giustificato motivo può
anche essere una rappresentazione in costume o sportiva.</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
È ciò che succede da un paio
di anni a questa parte nel Comune di Lucca, sede di una delle più
importanti manifestazioni di cosplay e fumetti (LuccaComics), dove
ogni anno migliaia di persone si divertono a girare per la città
vestiti da personaggi dei cartoni animati e dei fumetti (con tanto di
riproduzioni di armi in bella vista).</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
Infatti la Questura di Lucca
ha emanato nel 2012 delle linee guida, rese valide anche negli anni
successivi, dove consentiva il porto delle riproduzioni (senza filo)
ribadendo invece il divieto per le armi proprie (spade con filo).</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
“<i>Il porto di </i><span style="color: red;"><i>ARMI
BIANCHE </i></span><i><u>realizzate a fine ornamentali</u></i><i> e,
cioè, </i><i><u>prive di punta acuminata e filo tagliente</u></i><span style="color: green;"><i>
(riproduzioni di armi bianche)</i></span><i>, sarà consentito
nell’ambito della manifestazione, purché si tratti di esibizione
finalizzata al solo uso scenico, in quanto facente parte del costume
indossato, tale quindi da escludere ogni impiego lesivo</i>“. </blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
Quindi qualora si voglia
organizzare ad esempio una manifestazione ludico-sportiva dove dare a
diversi appassionati la possibilità di scontrarsi in una sorta di
torneo medievale si dovrà, per evitare inutili grane, richiedere
l'autorizzazione alla Questura. Gli invitati, inoltre, dovranno
avvicinarsi all'evento senza brandire l'arma, trasportandola lontano
dalle proprie disponibilità, con l'invito o la descrizione
dell'evento in tasca, in modo tale da esser mostrato in caso di
problemi.
</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
Ma quindi un invitato alla
manifestazione non può prendere l'autobus tenendo alla cintura una
spada innocua senza filo? Purtroppo no.</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
E per le spade di legno
invece? Si può eseguire una manifestazione di Aikido in un parco?
La situazione è identica.</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-GGujpztXg9I/Wl4du4JUZmI/AAAAAAAABso/CBX8xIYkDZYi4QPQf1MOVVjO24JkS3XGwCLcBGAs/s1600/Et%25C3%25A0_del_bronzo_finale%252C_due_spade%252C_1300-800_ac_ca..JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="918" height="265" src="https://2.bp.blogspot.com/-GGujpztXg9I/Wl4du4JUZmI/AAAAAAAABso/CBX8xIYkDZYi4QPQf1MOVVjO24JkS3XGwCLcBGAs/s320/Et%25C3%25A0_del_bronzo_finale%252C_due_spade%252C_1300-800_ac_ca..JPG" width="320" /></a>Sono disciplinate diversamente
invece le riproduzioni di spade in materiali diversi dal ferro e
dall'acciaio, come le spade di plastica e lattice.
</blockquote>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
Non essendo ritenute armi, ma
armi giocattolo, non sono soggette a nessun tipo di divieto (salvo
nel caso sempre quelli sugli oggetti atti ad offendere, qualora siano
tali). Va detto comunque che gli attuali giocattoli, se a norma,
molto difficilmente potranno essere considerati o essere veramente
oggetti atti ad offendere.
</blockquote>
</div>
<blockquote style="margin-bottom: 0cm;">
<div style="text-align: justify;">
Avv. Carlo Chialastri</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
</blockquote>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-85148202201669865652018-01-11T13:08:00.004-08:002018-01-12T00:43:50.073-08:00Le munizioni possono essere tenute sul tavolo di casa? Sentenza della Cassazione.<div style="text-align: justify;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-6qsPSs18c2k/WlfP8XB9d2I/AAAAAAAABsE/8jkb_3_rgmQCyQwrB2eylRi1iTiJYFeigCLcBGAs/s1600/Cartucce.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="183" data-original-width="275" src="https://4.bp.blogspot.com/-6qsPSs18c2k/WlfP8XB9d2I/AAAAAAAABsE/8jkb_3_rgmQCyQwrB2eylRi1iTiJYFeigCLcBGAs/s1600/Cartucce.jpeg" /></a>Abbiamo scritto più volte che le armi vanno custodite con tutta la diligenza possibile in modo che non possano essere rubate o usate da persone non autorizzate; la cassaforte non è prescritta dalla legge ma in pratica è l'unico sistema che ci garantisce da una denuncia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Un problema diverso è quello delle munizioni, sia spezzate che a palla</b>: come vanno custodite?</div>
<div style="text-align: justify;">
Anche loro vanno tenute in cassaforte o possiamo metterle dove ci pare, compreso <b>un tavolo o in giro?</b></div>
<div style="text-align: justify;">
La Cassazione ha risposto con la sentenza n. 51278 del 9 novembre 2017; ha stabilito che gli obblighi di custodia particolari stabiliti per le armi, non valgano per le munizioni: in pratica quindi possiamo tenerle sul tavolo dell'esempio o in un qualsiasi cassetto.</div>
<div style="text-align: justify;">
I Carabineri avevano sequestrato, a Crotone, circa 700 cartucce a pallini perchè ritenevano che fossero mal custodite, in violazione dell'art. 20 della legge 110 del 1975.</div>
<div style="text-align: justify;">
La Cassazione ha ritenuto che l'art. 20 della l. 110/1975 si riferisca solo ad armi ed esplosivi ma non alle munizioni. Il principio era stato già enunciato in precedenti sentenze (15940/2013, 5112/2005).</div>
<div style="text-align: justify;">
La norma citata infatti nomina armi ed esplosivi ma non nomina le munizioni.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-d3twamdwltE/WlfP8Grxt_I/AAAAAAAABsA/7mVpDyzUQkkP4Rr0s-4ZwLIvkFofSQYUACEwYBhgL/s1600/Munizioni.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="180" data-original-width="279" height="258" src="https://1.bp.blogspot.com/-d3twamdwltE/WlfP8Grxt_I/AAAAAAAABsA/7mVpDyzUQkkP4Rr0s-4ZwLIvkFofSQYUACEwYBhgL/s400/Munizioni.jpeg" width="400" /></a>Per questa sentenza vale in parte quanto già scritto per la recente sentenza sulla denuncia degli sfollagenti (non richiesta) <a href="http://www.leggearmi.it/2017/11/il-manganello-va-denunciato-eppure.html" target="_blank">http://www.leggearmi.it/2017/11/il-manganello-va-denunciato-eppure.html</a>.<br />
<br />
Riteniamo che possano esserci dei dubbi culla correttezza giuridica o che almeno possano esserci interpretazioni anche diverse. Volendo fare gli avvocati del diavolo, basterebbe infatti ricordare che
le munizioni (specialmente quelle a pallini) sono facilmente smontabili e
si può recuperare l'esplosivo.<br />
<b>Rimane però indiscutibile e fondamentale che queste sentenze sono indice di un atteggiamento più favorevole al mondo delle armi</b>.</div>
<div style="text-align: justify;">
Nella burocrazia il discorso è ancora diverso ma contro gli errori della burocrazia si può sempre ricorrere alla magistratura.</div>
<div style="text-align: justify;">
Siamo quindi contenti di questo atteggiamento della Cassazione.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Per avere gratuitamente una copia della sentenza scrivetemi alla mail umberto@avvocatochialastri.it</b>. <i>Riportiamo di seguito il testo della norma.</i><br />
<br />
<span style="color: navy;"><b>Articolo 20 della legge 110/1975<a href="https://www.blogger.com/null" name="20"></a> - Custodia delle armi e
degli esplosivi. - Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.</b> </span>
<br />
<span style="color: navy;">La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1
e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse
della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di
armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve
adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte
dall'autorità di pubblica sicurezza.<br />
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il
fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda fino a lire 1.000.000.<br />
Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di
qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di
pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.<br />
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.<br />
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente
il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso
il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.<br />
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi
o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio
locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei
carabinieri.<br />
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in
materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque
natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda
fino a lire 400.000.</span></div>
<div class="righetta_wrapper">
<div class="righetta">
</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-77020464876030105932018-01-02T14:59:00.000-08:002018-01-02T14:59:10.094-08:00Comprare uno spray al peperoncino legale<div style="text-align: justify;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-7ObLmbFHceU/WkwOS-tfjJI/AAAAAAAABrw/zhpGI9sES5wy_UtAUMfCB0ssJ9s5HqDXgCLcBGAs/s1600/Peperoncino.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="183" data-original-width="275" height="265" src="https://3.bp.blogspot.com/-7ObLmbFHceU/WkwOS-tfjJI/AAAAAAAABrw/zhpGI9sES5wy_UtAUMfCB0ssJ9s5HqDXgCLcBGAs/s400/Peperoncino.jpeg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Può capitare, e purtroppo spesso capita, che un cittadino passi guai per una norma o una situazione non chiare.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sappiamo che è permesso portare uno spray al peperoncino ma ne esistono tipi ammessi e tipi vietati.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
Questo
strumento di autodifesa è un oggetto molto utile, indicato per le donne
e non solo. Il suo utilizzo è semplice ed efficace; può salvarci da situazioni molto pericolose. in pratica può essere molto più efficace di un bastone o un'altra arma impropria.</div>
<div>
Naturalmente,
essendo un oggetto da difesa, il suo impiego deve essere giustificato da
un pericolo concreto in atto. Di questo avviso la Cassazione (sent. n. 10889/17, 6 marzo 2017), ha deciso un procedimento
dove lo spray al peperoncino era stato utilizzato per aggredire una
guardia forestale. L'oggetto è
stato ritenuto dalla Cassazione atto ad offendere e non a difendere.</div>
</div>
<div class="oneComWebmail-spazio" style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
Una
volta utilizzato nel modo corretto rende l'aggressore inoffensivo per diversi
minuti: non riuscirà a tenere gli occhi aperti, tossirà,
non avrà cognizione di causa e questo permette la fuga o la
chiamata dei soccorsi.</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Lo spray al peperoncino, come strumento di autodifesa, è stato regolamento dal DECRETO <span> 12 maggio 2011, n. 103 ( </span><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-07-08&atto.codiceRedazionale=011G0142&elenco30giorni=false" target="_blank">http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-07-08&atto.codiceRedazionale=011G0142&elenco30giorni=false </a> ).</div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
Per essere in regola lo spray deve avere queste caratteristiche:</div>
<div>
-capienza massima di 20 ml</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
-gittata massima 3 metri</div>
<div style="text-align: justify;">
-percentuale
di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10%, con una
concentrazione massima di capsicina e capsaicinoidi totali pari al 2.5%</div>
<div style="text-align: justify;">
-non deve essere infiammabile</div>
<div style="text-align: justify;">
-deve essere sigillato.</div>
<div style="text-align: justify;">
In pratica è difficile giudicare se lo spray che stiamo acquistando è in regola, perchè viene venduto anche on line e da siti esteri.</div>
<div style="text-align: justify;">
La maggior parte degli spray acquistabili su internet (da
siti stranieri e non) ha una portata di 40 ml. Non sono quindi regolari
in Italia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
Gli oggetti che non avranno le
caratteristiche stabilite dalla legge verranno ritenuti vere e proprie
armi ed il loro porto ed utilizzo può portare ad un procedimento penale.</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
</div>
<div>
Per questo
motivo il nostro consiglio è quello di acquistarlo in Italia (anche
online, purchè da siti italiani), di leggere attentamente il foglio
illustrativo informandosi col venditore sulla provenienza e sul rispetto
delle normative nazionali. Spesso la dicitura "conforme al Decreto 12
maggio 2011 n. 103" è ben in vista sulla confezione ed è certamente importante. Qualora non fosse corretta noi saremmo tutelati dalla sua presenza.</div>
<div>
</div>
<div>
Lo spray si può trovare in armeria ma anche ferramenta e simili.</div>
<div>
</div>
<div>
Si consiglia inoltre di mantenere lo scontrino e la confezione anche dopo il suo utilizzo (che speriamo non sia mai necessario).</div>
<div>
Avv. Carlo Chialastri</div>
</div>
<div>
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-89515769498672279202017-12-05T05:24:00.001-08:002017-12-15T13:34:48.745-08:00Se ti negano il porto d'armi (difesa, caccia, tiro) devi stare zitto?<div style="text-align: justify;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-MOWD8rO-ZV0/WiadeJcSFrI/AAAAAAAABrE/5j5d-gnt65sPtHyzYGjyOlpzsqZ06vE5ACLcBGAs/s1600/Paolo_Uccello_047b.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1225" data-original-width="1600" height="305" src="https://2.bp.blogspot.com/-MOWD8rO-ZV0/WiadeJcSFrI/AAAAAAAABrE/5j5d-gnt65sPtHyzYGjyOlpzsqZ06vE5ACLcBGAs/s400/Paolo_Uccello_047b.jpg" width="400" /></a>Sembrerà strano ma <b>il popolo di chi richiede un porto d'armi o l'autorizzazione a tenere una pistola è fatto da tanta gente pacifica</b>, spesso pure troppo.</div>
<div style="text-align: justify;">
Questa gente è normalmente rispettosa verso gli organi di polizia; non dimentichiamo infatti che chi vuole un'arma clandestina può trovarla al mercato nero con risparmio di tempo ed anche di denaro.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ho fatto questo prologo perchè <i>nella mia esperienza professionale capita continuamente che chi </i>subisce un torto con il diniego della licenza di caccia o titolo similare e pur protestando ampiamente ... alla fine lasci perdere.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>È proprio vero che non si può fare nulla contro la decisione della questura?</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-2nDEhOMJIa4/WiadcJ97QFI/AAAAAAAABrA/uZx2vOSDvtwNRDk0l05P8pm-DN8w5JrdACLcBGAs/s1600/revolver.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="194" data-original-width="259" height="149" src="https://1.bp.blogspot.com/-2nDEhOMJIa4/WiadcJ97QFI/AAAAAAAABrA/uZx2vOSDvtwNRDk0l05P8pm-DN8w5JrdACLcBGAs/s200/revolver.jpeg" width="200" /></a>È <b>assolutamente falso</b>.</div>
<div style="text-align: justify;">
Il provvedimento di diniego si può impugnare e capita di frequente che venga <b>annullato</b>, con il conseguente rilascio del porto d'armi.</div>
<div style="text-align: justify;">
Le questure hanno una grande discrezionalità ma questa discrezionalità deve sempre rispondere a criteri oggettivi di rispetto delle norme e ragionevolezza.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>In caso di diniego ci si può opporre con</b> un ricorso gerarchico e/o un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Per avere maggiori informazioni, senza impegno</b>, sul vostro caso concreto, scrivetemi alla mail umberto@avvocatochialastri.it o completate il modulo sotto.<br />
Avv. Umberto Chialastri</div>
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.Unknownnoreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-48210809628775334962017-12-05T03:57:00.000-08:002017-12-05T08:07:13.263-08:00Per sparare in poligono occorre il porto d'armi?<div style="text-align: justify;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-qBS6Pa2aMfw/WiaIwRCnvMI/AAAAAAAABqs/LC-eTAKKU8IKuM_hp9mt-7V2i7TpWsAPACLcBGAs/s1600/tiratore.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="183" data-original-width="275" height="266" src="https://1.bp.blogspot.com/-qBS6Pa2aMfw/WiaIwRCnvMI/AAAAAAAABqs/LC-eTAKKU8IKuM_hp9mt-7V2i7TpWsAPACLcBGAs/s400/tiratore.jpeg" width="400" /></a>Il problema è interessante. </div>
<div style="text-align: justify;">
Le armi possono essere maneggiate o usate solo da chi ha il porto d'armi o l'autorizzazione alla detenzione?</div>
<div style="text-align: justify;">
Nella cantina di casa mia o altro luogo super sicuro posso far sparare mio figlio o un amico?</div>
<div style="text-align: justify;">
È possibile iscriversi in un poligono di tiro ed usare un'arma di proprietà del poligono o di un terzo?</div>
<div style="text-align: justify;">
Mia moglie (o mio marito) può tenere la mia pistola sul suo comodino?</div>
<div style="text-align: justify;">
Posso far maneggiare la mia pistola, in casa mia, ad un amico che non nha il porto d'armi?</div>
<div style="text-align: justify;">
Posso dare la mia pistola al sorvegliante che gira nel mio giardino? </div>
<div style="text-align: justify;">
La materia è disciplinata dall'art. 699 del codice penale, dalla legge 895/1967, dall'art. 20 bis della legge110/1975.</div>
<div style="text-align: justify;">
Come al solito le leggi ci sono ma quello che varia è la loro interpretazione.</div>
<div style="text-align: justify;">
Basta trovarsi coinvolti in un processo penale per capire la differenza.</div>
<div style="text-align: justify;">
Un processo penale può partire (con sequestri e danni per anni) anche ingiustamente; l'assoluzione finale risolve i problemi solo molto parzialmente.</div>
<div style="text-align: justify;">
C'è quindi da distinguere tra l'interpretazione "tranquilla" e quella che può dare la possibilità di guai (anche se in realtà si è in regola).</div>
<div style="text-align: justify;">
Su tutta questa problematica è interessantissimo il lungo articolo del dott. Mori che trovate a questo link <a href="http://www.earmi.it/diritto/faq/poligoni.htm" target="_blank">http://www.earmi.it/diritto/faq/poligoni.htm</a> .</div>
<div style="text-align: justify;">
Le sue conclusioni sono che nulla vieta tutti i comportamenti sopra elencati, lo afferma con la solita competenza straordinaria e sono perfettamente d'accordo. Il suo studio è anche importante perché pioneristico sotto molti aspetti.</div>
<div style="text-align: justify;">
Le argomentazioni usate sono quelle che userei molto volentieri in un processo. Se si vuole evitare il processo occorre essere però molto più restrittivi.</div>
<div style="text-align: justify;">
Vediamo alcuni punti.</div>
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Uso in poligono.</div>
<div style="text-align: justify;">
Va distinta la situazione che si crea in un TSN Tiro a Segno Nazionale da quella in un poligono privato.</div>
<div style="text-align: justify;">
Per i TSN esiste una normativa apposita che permette, anche ai minorenni, di sparare sotto la supervisione di un direttore di tiro.</div>
<div style="text-align: justify;">
Interessante è la pagina del TSN di Roma dove, tra i requisiti per l'iscrizione, non viene menzionato il porto d'armi <a href="https://www.tsnroma.it/iscrizione" target="_blank">https://www.tsnroma.it/iscrizione</a> . </div>
<div style="text-align: justify;">
Per i poligono privati la situazione dovrebbe essere legalmente la stessa, vale a dire che può sparare anche un minorenne o chi non abbia un porto d'armi, con l'arma prestatagli e sotto la supervisione, controllo, del proprietario esperto (o di altro esperto). È però una interpretazione che nella pratica non è condivisa. In pratica il poligono dove vado non ha alcuna voglia di rischiare la chiusura e così è per molti altri. Non posso dare loro torto.</div>
<div style="text-align: justify;">
Per la FITAV, pur essendo un'organizzazione privata la situazione è per molti aspetti simile ai TSN perchè è consentita l'iscrizione ai 14enni.</div>
<div style="text-align: justify;">
Veniamo alla moglie che può tenere sul comodino la vostra pistola. Secondo gli stessi principi non ci sarebbe nemmeno nulla di male a insegnarle a usare la pistola nel proprio giardino o cantina; in questo modo si potrebbe difendere in nostra assenza.</div>
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<a href="https://1.bp.blogspot.com/-M7o_LbOi0r4/WiaI7pFaJZI/AAAAAAAABqw/lP5Aminy8HwnBHG65knN29IUqpE4RhJxwCLcBGAs/s1600/tiratrice.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="986" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-M7o_LbOi0r4/WiaI7pFaJZI/AAAAAAAABqw/lP5Aminy8HwnBHG65knN29IUqpE4RhJxwCLcBGAs/s400/tiratrice.jpg" width="246" /></a><b>Al di là dell'aspetto teorico, nella pratica esiste un principio di ferro</b>: tutto (o quasi) è lecito finchè le cose vanno bene ... ma solo finchè vanno bene!</div>
<div style="text-align: justify;">
In pratica le cose possono essere diverse: ho riportato una sentenza <a href="http://www.leggearmi.it/search?q=suicida" target="_blank">http://www.leggearmi.it/search?q=suicida</a> nella quale il marito è stato condannato perchè la moglie sapeva dove erano le chiavi della cassaforte e si è suicidata.</div>
<div style="text-align: justify;">
La situazione non cambia se l'amico a cui faccio maneggiare l'arma, intenzionalmente o meno, ammazza o ferisce qualcuno. Il suo comportamento può essere al di là del prevedibile ma in pratica i guai seri possono essere solo i nostri.</div>
<div style="text-align: justify;">
Il problema vero italiano è sempre lo stesso: negli USA un'arma è un espressione del diritto di libertà, in Italia (ed in altri paesi europei) è un qualcosa che lo Stato ti può concedere o meno. </div>
<div style="text-align: justify;">
Se a questo aggiungiamo l'odio generale che porta anche a proibire le armi giocattolo ai bambini (perchè considerate diseducative...) si arriva alla sotterranea persecuzione costante a chi ama le armi e le usa (o vorrebbe usare) lecitamente.<br />
Avv. Umberto Chialastri</div>
Unknownnoreply@blogger.com8tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-25928132526629890192017-11-24T01:41:00.004-08:002017-11-24T01:41:48.660-08:00Coltello da sub, arma? Trasporto e porto d'armi.<div class="moz-text-html" lang="x-unicode" style="text-align: justify;">
<div>
Se si va a fare un'immersione portando con sè un coltello da sub si rischiano guai?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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<div>
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-W6h5Vf5fG2k/WhfpFacCE7I/AAAAAAAABqc/3HwnvBETycsyCOBcS766uyGB5XxUobUnACLcBGAs/s1600/Sub2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="637" height="301" src="https://4.bp.blogspot.com/-W6h5Vf5fG2k/WhfpFacCE7I/AAAAAAAABqc/3HwnvBETycsyCOBcS766uyGB5XxUobUnACLcBGAs/s400/Sub2.jpg" width="400" /></a>La
domanda potrà sembrare banale ma non lo è. Difatti i coltelli da sub,
che delle volte possono anche essere simili a dei veri e propri pugnali
(<a href="http://www.leggearmi.it/2017/08/coltelli-da-non-comprare.html" target="_blank">per differenza tra pugnale e coltello vedere questo post</a>), nonostante vengano venduti tranquillamente, anche per corrispondenza, senza denuncia e senza licenza, potrebbero
arrecare dei problemi al subacqueo ed all'apneista poco informati.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Il
coltello da sub viene considerato strumento atto ad offendere (arma impropria)
e non arma, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del regolamento di
attuazione del TULPS. </div>
<div>
<br /></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
Per
questo motivo, essendo anche un appassionato di subacquea e pesca in
apnea, ci tengo a dare alcuni consigli per far sì che evitiate di
trovarvi nei guai in una giornata dove volevate solo rilassarvi in
acqua.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Infatti, il coltello da sub,
qualsiasi sia la sua dimensione, è ritenuto dal legislatore un vero e
proprio oggetto atto ad offendere. Ciò significa che può essere
acquistato e ceduto senza particolari formalità ma che il trasporto
(nota bene, trasporto e non porto) debba avvenire per un giustificato
motivo.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Va da sè che l'utilità di avere un
coltello sott'acqua, quando si sta andando a fare un'immersione, è un
motivo ritenuto valido per poter trasportare il coltello in questione
(un coltello sott'acqua può salvarci la vita, ed
anche quella degli altri. Si pensi ad un compagno rimasto incastrato ad
una lenza a 10 metri di profondità).</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ma
qui si arriva alla differenza fondamentale che vi è tra il porto ed il
trasporto. Trasportare il coltello da sub significa tenerlo lontano
dalla propria disponibilità. Se si sta andando a fare l'immersione in
macchina è bene tenerlo nella borsa nel portabagagli, insieme alla muta
ed alle pinne. Portarlo in tasca, o sul sedile anteriore è un porto, non
un trasporto, e quindi punibile ai sensi dell'art. 4 della Legge del 18
aprile 1975 n. 110.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-D08-uqjhQbs/WhfpFIS3dTI/AAAAAAAABqY/1-7az0yR9IcZwJjLBQEgJn-oLNXVNaQoACLcBGAs/s1600/sub1.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="168" data-original-width="299" height="224" src="https://2.bp.blogspot.com/-D08-uqjhQbs/WhfpFIS3dTI/AAAAAAAABqY/1-7az0yR9IcZwJjLBQEgJn-oLNXVNaQoACLcBGAs/s400/sub1.jpeg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Vi invito quindi a stare attenti a queste accortezze. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Una
volta finita la giornata d'immersione riponete il vostro coltello nel
cassetto, non dimenticatelo in macchina o nel borsone, perchè rischiate
guai seri.<br /></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Avv. Carlo Chialastri</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6063348250623729471.post-32199122895789481142017-11-12T04:01:00.002-08:002017-11-14T10:00:31.414-08:00Il manganello va denunciato? Eppure questa volta ... <div style="text-align: justify;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-jPVhBBuszc0/Wgg3gz7huZI/AAAAAAAABpc/p_3UA9s4wm4Hzop4HKFureFDU3ye3IAHwCLcBGAs/s1600/ManganelloPoliziotta.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="1024" height="266" src="https://3.bp.blogspot.com/-jPVhBBuszc0/Wgg3gz7huZI/AAAAAAAABpc/p_3UA9s4wm4Hzop4HKFureFDU3ye3IAHwCLcBGAs/s400/ManganelloPoliziotta.jpg" width="400" /></a><b>Sembrerà strano ma per la Cassazione non più. </b>Vediamo cosa è successo.<br />
<b></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
Infatti,
con <b>sentenza numero 31933 pubblicata il 3 luglio 2017</b>, la Corte di
Cassazione, sezione prima, ha assolto un cittadino trovato in possesso,
all'interno della proprio abitazione, di due sfollagente (manganelli) in
acciaio.</div>
<div>
Per gli ermellini infatti <i>"lo sfollagente non è un'arma in senso proprio, in quanto non ha come
destinazione naturale l'offesa alla persona, ma può essere utilizzato
anche per finalità diverse, per esempio come strumento per
l'allontanamento o la separazione di persone, senza alcuna offesa alla
loro incolumità."</i></div>
<div>
Vi è quindi in inversione totale di tendenza sul non vedere più i manganelli come un oggetto la cui <i>destinazione naturale è l'offesa alla persona </i>prevista
dall'art. . 585, comma II n°1, c.p.. Il suo possesso non è, sempre
secondo la Corte, punibile ex art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi)</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: blue;">Questa sentenza è interessante ma anche estremamente pericolosa</span>. </div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
Vi è il rischio che alcuni pensino e quindi spargano la voce che questo tipo di arma non vada più denunciato.</div>
<div>
<i>Ricordiamo
che una sentenza non cambia la legge</i>. Anche se la sentenza è della Cassazione (il massimo organo giudicante) un tribunale qualsiasi potrebbe pensarla diversamente e cambiare.</div>
<div>
La stessa Cassazione potrebbe cambiare orientamento e giudicare diversamente.</div>
<div>
<i>C'è quindi il pericolo,
nonostante ci sia questa sentenza "favorevole", che se si venisse
trovati in possesso di un manganello non denunciato si possa essere
condannati.</i></div>
<div>
Abbiamo visto <b>articoli su internet che proclamano la cessata necessità di denunciare i manganelli: NON CREDETEGLI! Siate prudenti.</b></div>
<div>
<div>
Sappiamo
bene come una piccola condanna possa farci togliere il diritto di
detenere tutte le altre nostre armi, anche se regolarmente denunciate.</div>
<div>
<i>Per evitare gratuite rogne vi consiglio quindi di continuare a denunciare la detenzione dei manganelli!</i></div>
</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Aggiungiamo altre considerazioni.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Dal punto di vista strettamente giuridico ci sono grosse perplessità sull'orientamento della Cassazione. Valga per questo l'ottimo articolo del dott. Mori <a href="https://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/manganelli2.html" target="_blank">https://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/manganelli2.html</a> .</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>Noi intendiamo però vedere il problema da un altro punto di vista.</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>In Italia abbiamo dei legislatori che fanno decisamente schifo. Le leggi sono fatte con i piedi. I magistrati devono applicare questo schifo di legge e sanno bene che in alcuni casi, applicando la legge, si commettono gravi ingiustizie.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
Non dobbiamo dimenticare che i manganelli sono oggetti molto carini ma di fatto posso essere molto meno pericolosi di una spranga di ferro o di un manico di piccone<span style="color: blue;">. È quindi assurdo che - in quanto armi proprie . debbano essere denunciati e non possano essere mai portati fuori di casa. Tutto il settore delle armi bianche andrebbe rivisto.</span><i><br /></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>Ci sono magistrati che applicano lo stesso la legge imbecille e ci sono magistrati che cercano di "interpretarla" magari salvando il disgraziato che si è trovato nei guai.</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-VOM2_sO-gNI/WghMb41sO7I/AAAAAAAABp0/B2h0yU9wkxkd4IXtbWRCEl_pl7KLxD7uACLcBGAs/s1600/1280px-Mildred_White_Truncheon.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-VOM2_sO-gNI/WghMb41sO7I/AAAAAAAABp0/B2h0yU9wkxkd4IXtbWRCEl_pl7KLxD7uACLcBGAs/s400/1280px-Mildred_White_Truncheon.JPG" width="400" /></a><b><i>In questo caso la Cassazione ha forse forzato troppo ma ha dato un'interpretazione che comunque può aiutare a salvare molte persone e potrebbe anche essere una spinta ad una seria legge di riforma.</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i><span style="color: red;"><u>Ferma quindi la prudenza di cui sopra</u></span>, applaudiamo questo nuovo orientamento della Cassazione: <span style="color: blue;">se le leggi sono malvagie ben venga il giudice che le interpreta in modo giusto!</span> </i></b><br />
<b><i>Avv. Umberto Chialastri Avv. Carlo Chialastri</i></b></div>
<br />
<b><i><br /></i></b>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div>
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0