sabato 31 maggio 2014

Occorre una autorizzazione per aprire un poligono di tiro?


Per aprire un poligono di tiro non occorrono autorizzazioni.

lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3855 del 2001.
La Corte ha confermato la decisione del GIP di Latina del 12.2.2000.
Ovviamente questo non significa che si possa aprire un poligono in qualsiasi posto e che non ci sia alcun tipo di obbligo.
Chiunque spara in luogo pubblico deve essere in regola con la normativa sulle armi. Potrà quindi sparare solo chi abbia un regolare porto d'armi.
Nello stesso tempo, quando il luogo sia privato, come il giardino di una casa, potrà spararvi il proprietario.

Il luogo dovrà poi essere tale (come la classica cava) e bisognerà sparare in modo tale da non creare pericoli per il pubblico.

Se chi gestisce il poligono è un privato o una associazione senza scopo di lucro non esiste necessità di autorizzazione. Se fosse una attività commerciale si applicherebbe invece la rispettiva normativa.
E' anche evidente che si sarà praticamente soggetti a proteste dei vicini ed a continue ispezioni di Carabinieri e Polizia. Può quindi essere consigliabile trovare un modus vivendi magari adempiendo a prescrizioni che non sarebbero strettamente necessarie dal punto di vista giuridico ma che non creano eccessivi problemi.

venerdì 30 maggio 2014

Il coltello con chiusura a blocco e una importante modifica della Cassazione

In un post precedente parlavamo della costante giurisprudenza della Cassazione per la quale un coltello a serramanico che, una volta aperto, rimanga bloccato (coltello molto comune) era considerato un pugnale, quindi arma a tutti gli effetti. Ne derivavano l'obbligo di denuncia alla autorità e l'impossibilità giuridica di portarlo fuori da casa (nemmeno per caccia, lavori o escursionismo).
Ogni tanto prevale la saggezza e finalmente la Corte di Cassazione ha preso atto del proprio errore, ammettendolo anche coraggiosamente.
Si tratta della sentenza emessa il 9 aprile 2014, nella causa RG 44782/2013, sez. I penale.
In questa bella sentenza si riassume lo stato della giurisprudenza precedente sul concetto di pugnale ed in particolare sul tipo di coltello esaminato.
Vengono richiamate le sentenze per le quali il coltello con il sistema di bloccaggio (vedi figura) è considerato un'arma propria.
La Cassazione, modificando il proprio orientamento, scrive:
"È dato, peraltro, censire l'ulteriore indirizzo (richiamato, per l'appunto, dai giudici di merito nel caso in esame) secondo il quale costituisce arma propria anche il coltello a serramanico, affatto privo di «alcun congegno di scatto», che, tuttavia, assicura il blocco della lama — una volta snudata e in linea colla impugnatura — sicché la «successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio» (Sez. 1, n. 1901 del 18/01/1996 - dep. 17/02/1996, Angugliaro, Rv. 203807; Sez. 1, n. 5213 del 19/04/1996 - dep. 25/05/1996, P.M. in proc. Ben Hassime, Rv. 204670; Sez. 1, n. 16685 del 27/03/2008 - dep. 22/04/2008, Pa- pagni, Rv. 240278, citata nella sentenza impugnata; Sez. F, n. 33604 del 30/08/2012 - dep. 03/09/2012, Luciani, Rv. 253427; cui adde: Sez. 1, n. 29483 dell' 11/06/2013 - dep. 10/07/2013, Roso, non massimata)."
Infine la Corte definisce come deve essere un pugnale: "Sicché, in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del «coltello», alla stregua della varia tipologia, il discrimen tra l'arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli."
Quindi secondo, questo indirizzo, un coltello con bloccaggio della lama è un pugnale, un'arma propria, solo ed esclusivamente se ha una lama a punta ed a due tagli.
Finalmente!


mercoledì 28 maggio 2014

Che accade se percorro l'autostrada dentro un parco, con l'arma smontata?

Anni fa mi trovai in una nutrita discussione tra cacciatori. Per raggiungere la zona di caccia dovevano passare in un parco ma percorrendo un'autostrada.
Ovviamente si trattava di fucili portati in base ad una regolare licenza e smontati nelle custodie.
Il problema nasce dall'art. 11, comma 3, legge 6.12.1991 n. 394. Questa norma ha imposto il divieto di introdurre armi o esplosivi di qualsiasi genere nelle aree protette.
La Cassazione ha detto in più sentenze che viola la legge anche chi porti il fucile smontato all'interno di una zona protetta (sentenze 2652 del 7.8.1995, 30 del 5.1.2000, 2919 del 9.3.2000). In una sentenza ha condannato anche una guardia giurata che aveva portato un fucile nel Parco Nazionale del Gran Sasso 5977 del 22.5.2000); la motivazione è stata che mentre un membro della Guardia Forestale è obbligato a portare l'arma per il proprio servizio, lo stesso non può dirsi di una guardia venatoria volontaria: questa ha solo la facoltà di portare un'arma e quindi deve lasciarla a casa quando è in un parco.
Inutile dire che il poveraccio in questione è stato rovinato per aver solo cercato di tutelare proprio la selvaggina contenuta nel parco!
La stessa norma può applicarsi in modo restrittivo a chi percorra un'autostrada all'interno di un parco, ai camion che trasportano armi, a chi abbia un regolare porto d'armi per difesa e magari risieda in una zona facente parte di un parco.
Per risolvere questo basterebbe interpretare nel modo giusto la legge, affermando il principio che violi la norma chi introduca armi all'evidente scopo di insidiare gli animali presenti nel parco.

Un fondamento a questa interpretazione è contenuto all'inizio dello stesso comma 3 dell'art. 11:"nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat...". Da queste parole è facile capire che le violazioni sono tali se possono mettere in pericolo i beni protetti. Che senso ha sanzionare un tizio che percorra a 130 km/h un'autostrada dalla quale non può nemmeno uscire con nel bagagliaio un fucile da caccia smontato?
Non è però così semplice perchè di fatto ci sono due principi fondamentali:
1) chi ha un'arma deve essere sempre considerato con sospetto;
 2) gli animali selvatici sono protetti in modo molto più duro che non ad esempio i passeggeri di un treno (dove è permesso portare un'arma smontata).
Le sanzioni sono pesanti:"Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva." a poi aggiunto che il malcapitato non potrà più avere di fatto nessuna licenza di caccia o porto d'armi.

lunedì 26 maggio 2014

La bottiglia Molotov è un'arma da guerra?

La legge distingue tra armi comuni ed armi da guerra.
E' facile comprendere che chi viene trovato in possesso di armi da guerra sia trattato molto più duramente per la pericolosità maggiore.
Conosciamo le bottiglie molotov non tanto per quanto successo nella II Guerra Mondiale ma perché sono state armi usate normalmente negli scontri di piazza.
La Cassazione (sent. 18 febbraio 1977, n. 2945) l'ha classificata come arma da guerra "perché il legislatore con la legge n. 110 del 1975, ha inteso punire chiunque confezioni bottiglie o involucri capaci di cagionare un incendio o una deflagrazione che possa offendere o danneggiare le cose con la vampata, la proiezione di schegge, lo sprigionarsi di gas, ecc.". Sentenza riportata nel Codice delle Armi del giudice Edoardo Mori, pagina 255.

domenica 25 maggio 2014

Si può sparare quando il ladro scappa?

Sappiamo che la legge italiana guarda sempre con un certo sospetto chi detenga un'arma.
Se poi capita addirittura di usarla cominciano i guai seri.
Nel tentativo di applicare giusto concetti si sono creati criteri di difficile interpretazione pratica come l'eccesso di legittima difesa.
Non esiste infatti un criterio semplice dal punto di vista pratico.
Negli USA, esagerando magari in senso opposto, in caso di irruzione di un ladro dentro casa o di tentativo di violenza carnale, si può reagire come si vuole, con l'arma che si ha, anche uccidendo.
In italia occorre che ci sia una certa proporzione tra il bene che si difende ed il danno che viene causato al ladro o rapinatore. 
Esaminiamo un caso pratico, ricordando che una decisione non fa necessariamente "stato" negli altri processi.
Un tabaccaio, rapinato più volte, aveva inseguito per strada i rapinatori ed aveva ferito un rapinatore.
Era quindi stato processato per eccesso di legittima difesa visto che aveva ferito un rapinatore.
La Cassazione ha ritenuto che è lecito difendere i propri beni anche con l'uso delle armi.
Ha ritenuto lecito sparare in aria e successivamente in basso.
Non ha ritenuto giustificato ed imprudente sparare contro l'auto in fuga.
La Corte ha quindi ritenuto che il tabaccaio andava condannato ma per il reato minore di eccesso colposo di legittima difesa; lo ha infatti condannato a venti giorni di reclusione, sostituiti con € 774 di multa.
Si impongono delle riflessioni.
Nella concitazione del momento è difficile pensare a dove sparare e del resto questo lo ha tenuto presente la Cassazione; ha infatti ritenuto che il comportamento del tabaccaio fosse stato nel complesso prudente.
Aggiungo io che sparare in aria contro malviventi magari drogati può significare anche essere uccisi per la reazione.
Altra riflessione è che la condanna, oggettivamente mite, macchierà la fedina penale del tabaccaio. Gli sarà quindi revocata anche la possibilità di tenere un'arma. Come andrà la prossima rapina?
   

giovedì 22 maggio 2014

Un coltello con blocco della lama è un pugnale?

Ci sono dei concetti giurisprudenziali che ci fanno sorridere e soprattutto arrabbiare perché sono assolutamente contrari non solo alla logica ed al giusto diritto ma anche alla vita concreta.
Sentenze come quella di cui parleremo mettono comuni cittadini di fronte alla possibilità concreta di finire in galera senza nemmeno sapere il perché.
Conosciamo tutti quel tipo di coltelli tascabili (tecnicamente a serramanico) la cui lama, una volta aperto, si blocca in posizione.
Sono diffusissimi ed è facilissimo trovarli in negozi come ferramenta o profumerie. 
Se li compriamo nessuno ci chiede documenti o moduli da firmare. Tanto meno ci avvisano di possibili problemi giudiziari.
La Cassazione ha esaminato il caso di una persona trovata in possesso di un coltello di quel tipo con la sentenza 33604/2012 (sez. feriale penale, 33604 del 30 agosto 2012).
Ha ritenuto che il coltello dovesse essere considerato non uno strumento atto ad offendere (come un normale coltello da cucina) ma un'arma vera e propria.
Leggiamo la motivazione:
"Il coltello in questione era del tipo a serramanico, con un meccanismo di blocco della lama, con il che corretto è stato l'inquadramento normativo della fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 699 cod. pen.: è infatti stato affermato che rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello che, pur non essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d'estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio. Il porto di tale strumento integra non già il reato p. e p. dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 c.p., comma 2, (Sez. 1^ 27.3.2008, n. 16685)."
E' stato di fatto applicato il secondo comma dell'art. 699 perchè non è prevista una licenza che permetta di portare fuori casa un pugnale. La licenza è invece ammessa per pistole o bastoni animati. Il pugnale è stato da sempre infatti considerato un'arma insidiosa.
Di fatto se si porta a spasso un tagliente ed appuntito coltello da cucina con la lama da 20 cm si risponde di un reato meno grave, il porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere.
Questo è il testo dell'art. 699 del codice penale.
"Articolo 699. Porto abusivo di armi. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate."
Finalmente questo indirizzo è stato modificato dalla Cassazione. Vedere il post http://leggearmi.blogspot.it/2014/05/il-coltello-con-chiusura-blocco-e-una.html

E' lecito portare un coltellino multiuso in auto?

Pensiamo al caso di porta in auto il classico coltellino svizzero multiuso.
E' vero che c'è una lama, piccola ma insieme ci sono altri utensili.
Quel tipo di coltellino o di utensile è la classica arma impropria secondo la legge 110 del 18 aprile 1975; si tratta di un oggetto che è stato creato per essere un utensile ma può ben essere usato come un'arma.
Altro esempio è un coltello da cucina.
Le armi improprie sono concettualmente diverse dalle armi vere e proprie, oggetti creati specificatamente per servire come armi.
L'art. 4 della legge 110/75 dice che detti oggetti possono essere portati fuori dall'abitazione quando ciò sia giustificato da particolari esigenze. Penso ad esempio all'accetta portata in auto perchè si sta andando nel bosco a tagliare la legna; lo stesso è per il cacciavite quando si va a fare una riparazione4. 
E' lecito il porto dello stesso coltello quando si va a caccia o a fare una escursione in montagna.
Non basta però una necessità generica; non basta dire:"Porto il coltellino multiuso perché potrebbe servirmi".
Occorre che ci sia una necessità specifica e ben determinata.
In questo senso è stata molto chiara la sentenza n. 7331 del 14.2.2013 della 1 sezione penale della Corte di Cassazione. Per la Corte:" il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui al Legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 4, comma 2, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dell’oggetto, (da ultimo Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008 – dep. 29/01/2008, Genepro, Rv. 238946)."
Quindi portare in auto un bastone, ad esempio, può sempre procurarci un bel processo penale!

Vado in galera se mia moglie si suicida con la mia pistola regolarmente denunciata?

Il tribunale di Avellino (GUP Riccardi, 23.2.2011) ha risolto un caso molto interessante. La moglie si era uccisa utilizzando la pistola del marito.
La pistola era regolarmente denunciata e custodita in un armadio in camera da letto, con le munizioni.
Al marito era stata contestato che avesse agevolato colposamente il suicidio della moglie.
Era quindi in discussione se si dovessero applicare l'art. 589 del codice penale (omicidio colposo) o l'art. 580 (agevolazione del suicidio).
Il Giudice dell?Udienza Preliminare dott. Riccardi ha assolto l'imputato sotto due profili.
Il primo è che non poteva essere colpevole di agevolazione del suicidio perché tale norma si riferisce a chi aiuti un suicida volontariamente. E' ad esempio applicabile a chi consegni una pistola ad un malato di tumore che voglia suicidarsi (e la consegni capendo che vuole porre fine alla propria vita).
Il secondo è forse più interessante.
Si può infatti pensare che il non tenere una pistola in cassaforte possa aver aiutato la donna ad uccidersi. 
Se la pistola fosse stata ben chiusa, con la chiave tenuta dal marito, la donna non avrebbe potuto prenderla ed usarla.
Sembrerebbe quindi logica la condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.).
Il Tribunale ha invece ritenuto che l'aver lasciato la pistola a disposizione della moglie (o di altri familiari) sia una concausa ma non l'unica causa del suicidio. In altre parole il suicidio è avvenuto per la decisione della moglie di uccidersi. Avrebbe potuto benissimo farlo anche con il gas, barbiturici o buttandosi dalla finestra.
L'uomo è quindi stato assolto.
Presupposto della decisione è stato che la vittima fosse una persona con normale capacità di autodeterminazione.
L'imputato non è stato nemmeno condannato per negligente custodia di armi (art. 20 legge n. 110/1975).
Si è infatti ritenuto che il tenere l'arma in un armadio chiuso nella propria camera da letto sia sufficiente, proprio perché l'abitazione e la camera da letto sono normalmente frequentate solo dai familiari.
In conclusione, a parte i complimenti all'avvocato che ha difeso l'imputato ed alla sensibilità del giudice, farei altre riflessioni.
Ritengo che l'indagato non sia stato certo felice nello scoprire che la moglie ha usato proprio la sua arma per uccidersi.
Nello stesso tempo, pur in presenza di una sentenza di assoluzione, la questura potrebbe sempre negare al medesimo la possibilità di tenere armi. La facoltà di tenere armi (e di portarle) non è infatti un diritto ma una facoltà che viene concessa solo quando l'amministrazione, nella sua discrezionalità, abbia garanzie massime di retto comportamento (vedasi ad esempio la sentenza 1935/2008 del TAR dell'Emilia Romagna).
Infine altri giudici avrebbero potuto benissimo condannare la stessa persona e comunque c'è stato un processo.
Considerando la spesa irrisoria dell'acquisto di una cassaforte da muro è sempre più prudente custo 
dire la propria pistola ben al sicuro.

Se hai un'arma non funzionante la devi denunciare?

Capita a molti di avere tra le vecchie cose armi appartenute a genitori o nonni, non funzionanti.
Capita anche che la loro detenzione non sia denunciata.
La giurisprudenza ha ritenuto più volte (da ultimo il Tribunale di Avezzano, sez. penale,  30 settembre 2011, Giud. Venturini) che un’arma non funzionante non sia penalmente rilevante.
Di conseguenza non esiste l’obbligo di denuncia all’autorità.
Ovviamente per arma non funzionante si intende un’arma non facilmente riparabile.
Per evitare pericolose illusioni, vogliamo sottolineare che la sentenza sopra indicata (si riferiva ad un vecchio fucile a canne mozze cal. 12) è stata emessa alla fine di un processo penale.
Questo significa che la persona che alla fine è stata assolta è stata indagata, imputata, ha dovuto pagare un avvocato, ha subito un processo penale (con tutti i danni conseguenti). Solo alla fine è stato assolto ma, sicuramente per anni, ha subito tutte le conseguenze negative di un processo penale).
Quindi attenzione … meglio denunciare magari un’arma in più, meglio far risultare con certezza la situazione invece di correre il rischio di un processo.