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sabato 7 giugno 2014

Sul pagamento della tassa per la licenza di caccia

La licenza di porto di fucile ad uso di caccia, come quella per tiro a volo, è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa.
La licenza di caccia è valida sei anni, Il primo anno va pagata di fatto la tassa perché altrimenti la licenza non viene rilasciata.
Negli anni successivi, se non si usa la licenza, si può tranquillamente non pagare la tassa. La licenza rimane perfettamente valida anche se non utilizzabile.
Altra questione è quella del fatto che il pagamento andrebbe fatto sempre dopo la scadenza perchè altrimenti varrebbe solo per l'anno in cui è stato fatto.
In altri termini, se la licenza scade il 30 aprile che chi dice che se viene pagata la tassa il 24 aprile questa scadrà comunque il 30 aprile. 
Non è così ma per evitare equivoci è sempre preferibile indicare sul bollettino postale il periodo a cui si riferisce il pagamento.
Nell'esempio di sopra,   sarebbe bene scrivere "licenza di caccia fucile a tre colpi anno 2014/2015" oppure "dal 1.5.14 al 30.4.15".

mercoledì 4 giugno 2014

Se ti hanno trovato ubriaco alla guida puoi avere un porto d'armi? Che fare?

La Questura deve valutare l'affidabilità di una persona prima di concedere una autorizzazione relativa alle armi. La legge richiede che si sia ragionevolmente sicuri che il soggetto non usi le armi in modo improprio.
A questo proposito è evidente che una persona che è stata trovata alla guida in stato di ebbrezza non fa certo una buona impressione.
La giurisprudenza si è occupata spesso di questo.
E' comunque prassi abbastanza diffusa, per le Questure, negare il porto d'armi a chi sia stato trovato ubriaco alla guida.
Esistono però importanti sentenze a favore dei "bevitori". Il principio di fondo è che non si possa valutare l'inaffidabilità di fondo sulla base di una ubriachezza isolata, occasionale, che sia avvenuta molto tempo prima.
Il TAR Tribunale Aministrativo Regionale della  Toscana (Firenza, sez. 2, sent. 29.8.2011 n. 1329) ha ritenuto che:
* in linea astratta anche un isolato episodio di ubriachezza o consumo di stupefacenti può far ritenere il richiedente inaffidabile all'uso delle armi;
* nello stesso tempo bisogna valutare quando sia avvenuto quell'unico episodio. Più è lontano nel tempo e meno se ne può tenere conto.
Riteneva quindi che al richiedente (trovato ubriaco alla guida un anno e nove mesi prima) potesse concedersi la licenza di tiro a volo.
Ancora più elastico si è dimostrato il TAR di Bolzano (sent. 9.1.2008 n. 1) per il quale un occasionale stato di ebbrezza (senza riferimenti al tempo) non

può essere di per se' idoneo alla revoca del porto d'armi e nemmeno a vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.
Del resto, in pratica possiamo pensare ad una persona che si ubriachi una sola volta nella vita e sia talmente sfortunato da essere fermato proprio quella volta...
Dal punto di vista pratico, qualora ci fosse negato o revocato il porto d'armi, si potrà ottenere lo stesso l'autorizzazione impugnando il tutto davanti il Tribunale Amministrativo Regionale. Le basi ci sono e i principi di queste sentenze sono applicabili a casi simili