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venerdì 30 maggio 2014

Il coltello con chiusura a blocco e una importante modifica della Cassazione

In un post precedente parlavamo della costante giurisprudenza della Cassazione per la quale un coltello a serramanico che, una volta aperto, rimanga bloccato (coltello molto comune) era considerato un pugnale, quindi arma a tutti gli effetti. Ne derivavano l'obbligo di denuncia alla autorità e l'impossibilità giuridica di portarlo fuori da casa (nemmeno per caccia, lavori o escursionismo).
Ogni tanto prevale la saggezza e finalmente la Corte di Cassazione ha preso atto del proprio errore, ammettendolo anche coraggiosamente.
Si tratta della sentenza emessa il 9 aprile 2014, nella causa RG 44782/2013, sez. I penale.
In questa bella sentenza si riassume lo stato della giurisprudenza precedente sul concetto di pugnale ed in particolare sul tipo di coltello esaminato.
Vengono richiamate le sentenze per le quali il coltello con il sistema di bloccaggio (vedi figura) è considerato un'arma propria.
La Cassazione, modificando il proprio orientamento, scrive:
"È dato, peraltro, censire l'ulteriore indirizzo (richiamato, per l'appunto, dai giudici di merito nel caso in esame) secondo il quale costituisce arma propria anche il coltello a serramanico, affatto privo di «alcun congegno di scatto», che, tuttavia, assicura il blocco della lama — una volta snudata e in linea colla impugnatura — sicché la «successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio» (Sez. 1, n. 1901 del 18/01/1996 - dep. 17/02/1996, Angugliaro, Rv. 203807; Sez. 1, n. 5213 del 19/04/1996 - dep. 25/05/1996, P.M. in proc. Ben Hassime, Rv. 204670; Sez. 1, n. 16685 del 27/03/2008 - dep. 22/04/2008, Pa- pagni, Rv. 240278, citata nella sentenza impugnata; Sez. F, n. 33604 del 30/08/2012 - dep. 03/09/2012, Luciani, Rv. 253427; cui adde: Sez. 1, n. 29483 dell' 11/06/2013 - dep. 10/07/2013, Roso, non massimata)."
Infine la Corte definisce come deve essere un pugnale: "Sicché, in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del «coltello», alla stregua della varia tipologia, il discrimen tra l'arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli."
Quindi secondo, questo indirizzo, un coltello con bloccaggio della lama è un pugnale, un'arma propria, solo ed esclusivamente se ha una lama a punta ed a due tagli.
Finalmente!


giovedì 22 maggio 2014

Un coltello con blocco della lama è un pugnale?

Ci sono dei concetti giurisprudenziali che ci fanno sorridere e soprattutto arrabbiare perché sono assolutamente contrari non solo alla logica ed al giusto diritto ma anche alla vita concreta.
Sentenze come quella di cui parleremo mettono comuni cittadini di fronte alla possibilità concreta di finire in galera senza nemmeno sapere il perché.
Conosciamo tutti quel tipo di coltelli tascabili (tecnicamente a serramanico) la cui lama, una volta aperto, si blocca in posizione.
Sono diffusissimi ed è facilissimo trovarli in negozi come ferramenta o profumerie. 
Se li compriamo nessuno ci chiede documenti o moduli da firmare. Tanto meno ci avvisano di possibili problemi giudiziari.
La Cassazione ha esaminato il caso di una persona trovata in possesso di un coltello di quel tipo con la sentenza 33604/2012 (sez. feriale penale, 33604 del 30 agosto 2012).
Ha ritenuto che il coltello dovesse essere considerato non uno strumento atto ad offendere (come un normale coltello da cucina) ma un'arma vera e propria.
Leggiamo la motivazione:
"Il coltello in questione era del tipo a serramanico, con un meccanismo di blocco della lama, con il che corretto è stato l'inquadramento normativo della fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 699 cod. pen.: è infatti stato affermato che rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello che, pur non essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d'estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio. Il porto di tale strumento integra non già il reato p. e p. dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 c.p., comma 2, (Sez. 1^ 27.3.2008, n. 16685)."
E' stato di fatto applicato il secondo comma dell'art. 699 perchè non è prevista una licenza che permetta di portare fuori casa un pugnale. La licenza è invece ammessa per pistole o bastoni animati. Il pugnale è stato da sempre infatti considerato un'arma insidiosa.
Di fatto se si porta a spasso un tagliente ed appuntito coltello da cucina con la lama da 20 cm si risponde di un reato meno grave, il porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere.
Questo è il testo dell'art. 699 del codice penale.
"Articolo 699. Porto abusivo di armi. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate."
Finalmente questo indirizzo è stato modificato dalla Cassazione. Vedere il post http://leggearmi.blogspot.it/2014/05/il-coltello-con-chiusura-blocco-e-una.html

E' lecito portare un coltellino multiuso in auto?

Pensiamo al caso di porta in auto il classico coltellino svizzero multiuso.
E' vero che c'è una lama, piccola ma insieme ci sono altri utensili.
Quel tipo di coltellino o di utensile è la classica arma impropria secondo la legge 110 del 18 aprile 1975; si tratta di un oggetto che è stato creato per essere un utensile ma può ben essere usato come un'arma.
Altro esempio è un coltello da cucina.
Le armi improprie sono concettualmente diverse dalle armi vere e proprie, oggetti creati specificatamente per servire come armi.
L'art. 4 della legge 110/75 dice che detti oggetti possono essere portati fuori dall'abitazione quando ciò sia giustificato da particolari esigenze. Penso ad esempio all'accetta portata in auto perchè si sta andando nel bosco a tagliare la legna; lo stesso è per il cacciavite quando si va a fare una riparazione4. 
E' lecito il porto dello stesso coltello quando si va a caccia o a fare una escursione in montagna.
Non basta però una necessità generica; non basta dire:"Porto il coltellino multiuso perché potrebbe servirmi".
Occorre che ci sia una necessità specifica e ben determinata.
In questo senso è stata molto chiara la sentenza n. 7331 del 14.2.2013 della 1 sezione penale della Corte di Cassazione. Per la Corte:" il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui al Legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 4, comma 2, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dell’oggetto, (da ultimo Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008 – dep. 29/01/2008, Genepro, Rv. 238946)."
Quindi portare in auto un bastone, ad esempio, può sempre procurarci un bel processo penale!