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giovedì 7 settembre 2017

Ma serve proprio sta cassaforte per custodire la pistola?

Ne abbiamo scritto più volte ed è anche un problema molto dibattuto tra gli appassionati di armi.
Come va custodita un'arma? È indispensabile la cassaforte?
La Cassazione ha deciso ultimamente un caso inte

ressante (Cass. Sez. I Penale, sentenza 13570/2017 del 20.3.2017).
Tizio teneva la pistola senza caricatore sotto il materasso, il caricatore nel salotto e le cartucce bel cassetto di un mobile in veranda.
La casa era protetta da porte blindate e Tizio viveva da solo.
La Cassazione ha deciso che l'arma fosse correttamente custodita perchè le cautele adottate (unitamente al fatto che non ci fossero minorenni o altri familiari) erano da considerarsi sufficienti. In questo modo sarebbe stato adempiuto quello che stabilisce l'art. 20 della legge 110/1975 per la quale l'arma va custodita con ogni esigenza nell'interesse della sicurezza pubblica".
In un altro caso la Cassazione ha ritenuto colpevole Caio che teneva le armi in bella mostra, in giro per casa (sent. Cass. Penale 16609/2013, del 12.4.2013).
Lo stesso giudice (Cass. pen. 6827 del 12.2.2013) ha assolto chi teneva la pistola scarica su un alto armadio: si poteva raggiungere la pistola solo con una scaletta.
Come al solito quindi o a grilli o tordi ...
Il mio consiglio di avvocato è sempre lo stesso: comprate la cassaforte ed usatela.
Potreste in caso contrario anche essere assolti ma chi ve lo fa fare? Una cassaforte costa molto poco.
Alla possibilità di problemi legali (con il conseguente esito di scordarsi per sempre o per anni di licenza di caccia e detenzione di armi) va aggiunto che gli appassionati amano le loro armi. Perché quindi mettersi in condizioni di farle rubare facilmente?

venerdì 8 luglio 2016

Se il convivente ha precedenti penali ci possono negare il porto d'armi?


Il Consiglio di Stato (supremo organo giurisdizionale amministrativo) ha esaminato un caso molto comune, con la sentenza del 7.12.2015 n. 5542.
Che cosa accade infatti quando noi siamo cittadini ligi alle leggi, non abbiamo precedenti e nemmeno abbiamo mai avuto problemi che pur non sfociando nel penale possano far pensare che non siamo cittadini perfetti MA abbiamo nella nostra abitazione un convivente (familiare o no) che ha precedenti penali?
Appare come una ingiustizia ma di fatto accade che il porto d'armi possa esserci negato.
Ai precedenti penali aggiungiamo anche il caso di un convivente che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti.
La prassi di alcune questure, almeno nei casi meno gravi, è quella di diffidare il titolare del porto ad usare il massimo delle precauzioni nella custodia delle armi, in modo che sia impossibile che ne venga in possesso il convivente.
Altre questure invece ritengono che il porto d'armi (o il permesso di detenzione) debbano automaticamente essere negati.
Il Consiglio di Stato ha da una parte, in linea generale, ritenuto valido l'indirizzo per cui il porto d'armi può essere negato in questi casi.
Ha però aggiunto - questa è la parte fondamentale - che vada esaminato caso per caso.
Secondo la Corte è necessario che il Prefetto indichi con precisione quali siano gli indizi che possono far ritenere che l'affidabilità personale del titolare di porto d'armi possa scemare a causa della presenza del convivente.
Non è più quindi un effetto automatico ma bisognerà valutare tutte le circostanze.
Ad esempio sarebbe rilevante la presenza di un clima di conflittualità con il convivente pregiudicato.
Nel caso esaminato dal Consiglio, si è ritenuto che mancassero indizi precisi sulla possibilità concreta di abusi; si è quindi stabilito che il porto d'armi fosse concesso (o più precisamente si è revocato il diniego alla concessione).
Questa decisione è importante anche per un altro motivo.
Nel mondo dei cacciatori, tiratori, amanti delle armi in genere esiste spesso un atteggaimento di sudditanza sostanziale per cui nemmeno si pensa che il parere della questura o del prefetto o dei carabinieri possano essere contestati.
Capita quindi che si accettino con dolore decisioni abnormi.
La realtà è diversa ed esiste sempre la possibilità di ottenere ragione facendo revocare una decisione ingiusta.

mercoledì 4 novembre 2015

Cosa avviene se un membro della famiglia è tossicodipendente

Le droghe sono diffusissime, anche in famiglie insospettabili.
Abbiamo detto più volte dei requisiti che deve avere un cittadino perchè gli sia concesso di andare a caccia o detenere delle armi.
Abbiamo sempre parlato della persona interessata.
Oggi vogliamo parlare di una caso diverso.
Il titolare della licenza di caccia o il proprietario di armi regolarmente denunciate ha un figlio o una figlia che vengono fermati con il classico spinello.
Lasciando perdere i casi di reato penale, lo spaccio, ci sono delle conseguenze anche quando si tratta di consumo personale.
Quando c'è il consumo personale si hanno conseguenze amministrative abbastanza gravi, come la sospensione della patente.
Il principio generale è che chi usa droghe, pur se non punibile penalmente, è però una persona a ridotta capacità e potenzialmente pericolosa, per se' e per gli altri.
E' quindi una favoletta che nel caso di uso personale non accada nulla.
Tornando al caso di cui sopra, la polizia può ritenere che la presenza in famiglia di un tossicodipendente metta in pericolo la regolare custodia delle armi.
Può ritenere ipotizzabile che il tossicodipendente si impadronisca delle armi per usarle contro di se' o altri; si può pensare che le rubi per venderle agli spacciatori in cambio di droga.
La conseguenza pratica è che al padre in questione potrebbero revocare il permesso di detenere le armi o di avere una licenza di caccia o di tiro sportivo.
Molte questure usano un criterio che è più condivisibile.
Diffidano il titolare di una licenza in materia di armi a custodire con la massima cura le armi stesse, precisando che debba avere tutte le cautele per impedire che possano impossessarsene terzi o conviventi.
In questo caso è ancora più importante munirsi di cassaforti che devono essere sempre ben chiuse (e senza chiavi in giro). Se infatti accadesse qualcosa  potrebbe capitare di dare l'addio alle proprie bellissime armi e per sempre.
Quello che trovo intollerabile - anche alla luce di queste conseguenze - è che nei films ed in televisione (ricordo Dario Argento che alla Bignardi diceva di aver fumato spinelli per tanti anni, tra sorrisi vari) l'haschish venga visto come una cosa che fa tanto divertire, un bel gioco.
Non intendo entrare nel dibattito di sempre sulla poca pericolosità presunta delle droghe "leggere". Quello che mi interessa sono le conseguenze legali. A Pannella, deputato, non è mai capitato nulla per aver fumato spinelli in pubblico; al ragazzo normale capitano un bel po' di guai seri dai quali sarà molto difficile uscire.
Tanti ragazzi per questo "bel gioco" rovinano la propria vita e magari quella di chi sta intorno. Diventano, almeno per qualche anno, una sorta di "segnati". Ne vale la pena?


sabato 30 maggio 2015

Una mazza ferrata e come andare dritti in galera

Sono andato a cena da una mia carissima amica giorni fa.
Nell'uscire ho visto uno strano attrezzo spuntare dalla siepe vicino il cancello.
Ho scoperto che era una autentica mazza ferrata che ho fotografato e vi mostro.
Nella parte finale di un manico di scopa sono stati inseriti vari chiodi.
Lo strumento sembra terribile ma parlerò anche di questo.
Voglio prima scrivere degli aspetti legali.
Quell'aggeggio lì è un'arma a tutti gli effetti.
E' evidente che è stato costruito per offendere, che il suo unico scopo è l'offesa alla persona.
E' quindi un'arma vera e propria. Andrebbe anche denunciata e non può essere portata fuori dall'abitazione per nessun motivo.
In caso di guai, nel caso si dovesse usare veramente, ci si troverebbe a dover rispondere del possesso di un'arma non denunciata.
E' poi da sottolineare che un aggeggio del genere è più utile a ferire e far infuriare - pericolosamente - l'aggressore che a bloccarlo.
Ho consigliato quindi alla mia amica di usare quello strano strumento per accendere il fuoco.
Ammesso che si vogliano tenere a portata di mano, in casa o nelle pertinenze, cose che possano aiutare a difenderci (o a spaventare eventuali aggressori) è molto meglio rivolgersi a tutti quelli che sono strumenti atti ad offendere ed al massimo possono essere considerate armi improprie. In questa categoria entrano machete, accette, coltelli da cucina (anche con lama bella lunga), martelli, bastoni, cacciavite e tanti altri oggetti.
Sono tutti oggetti che si possono detenere legittimamente perché servono per usi pacifici e legalmente tutelati.
In caso di bisogno (ed in modo perfettamente legale) diventano armi terribili.
Queste armi "improprie" si possono anche portare lecitamente fuori casa a condizione che ci sia uno scopo pacifico.
Si può portare una mazza da baseball in auto se si va a fare una partita di baseball; si può portare un machete in auto se si va a tagliare legna.
Non si può portare semplicemente una mazza in auto colme fanno molti...

giovedì 23 aprile 2015

Scadenza del 4 maggio 2015 per detentori di armi, certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione di armi

Un amico carissimo mi ha chiamato oggi per la scadenza del 4 maggio (diventata nelle chiacchiere 5 maggio). Mi chiedeva lumi perché 
in ufficio cacciatori e simili facevano girare la voce che entro detta data bisognava fare un misterioso certificato di idoneità alla detenzione.
Chi non lo avesse fatto avrebbe perso il diritto di detenere le armi.
Facciamo chiarezza.
Il Decreto Legislativo n. 121 del 29 settembre 2013 (entrato in vigore il 5 novembre 2013) ha stabilito che chi detiene armi deve presentare (entro il 4.5.2015) il "certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione" di armi.
Il certificato è lo stesso che si presenta quando si chiede un porto d'armi o licenza similare, ad esempio quello per il rilascio o il rinnovo della licenza di caccia.
La normativa stabilisce anche che siano esentati tutti coloro che nei sei anni precedenti l'entrata in vigore della norma (quindi i sei anni precedenti il 5.11.2013) abbiano presentato detto certificato in occasione della richiesta di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto di armi.
Che succede se non si presenta?
Si riceverà una diffida a presentare il certificato entro 30 giorni.
Se non si fa parte la procedura per il divieto alla detenzione di armi.
Gli allarmismi non hanno quindi senso.
La normativa ha la logica di impedire che le armi vengano detenute da chi non è in grado di detenerle con equilibrio. E' quindi una norma preventiva che ha una sua logica condivisibile.

lunedì 13 ottobre 2014

Il Consiglio di Stato su come si custodiscono le armi.


Il 16 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha emesso una interessantissima sentenza sulla custodia delle armi.

Il Questore ed il Prefetto di Roma avevano revocato la licenza ad uso di caccia e emesso il divieto di possesso di armi.
Il provvedimento è stato emesso a carico di un soggetto il cui fratello si era suicidato proprio usando uno dei suoi fucili.
Oltre questo, anche prima del suicidio, la Questura aveva diffidato la persona a custodire le armi e munizioni in modo che non potessero entrarne in possesso estranei o altri appartenenti alla famiglia. 
Le armi devono infatti essere custodite in modo che non ne possano entrare in possesso nemmeno gli altri componenti della famiglia.
Il diffidato non aveva provveduto.
Sta di fatto che, subito dopo il suicidio, i Carabinieri avevano trovato varie armi sparse per casa.
La casa era chiusa per gli estranei ma i familiari (come il fratello suicida) potevano accedere anche da un ingresso che dava sull'azienda agricola di famiglia.
Il titolare del porto d'armi si era giustificato dicendo che normalmente le armi erano chiuse in un armadio ben chiuso; alla porta della stanza era applicato normalmente un lucchetto, sosteneva.
La sentenza rileva che di fatto era stato possibile per il fratello prendere il fucile e suicidarsi. 
Non conta quindi che "normalmente" si tengano le armi ben chiuse (magari nella cassaforte).
Si è responsabili anche per il fatto di un momento, ad esempio se si lascia l'armadio aperto ed un figlio gioca con la pistola (o lo fa un ospite).
Bisogna che la custodia delle armi sia fatta correttamente "sempre" non "normalmente". Bisogna prevedere anche il caso eccezionale.
Nemmeno da considerare il fatto di chi, ad esempio, lascia i fucili in macchina per il pranzo in trattoria dopo la caccia ...
L'autorità di P.S. ha un potere discrezionale (art. 39 e 43 del t.u.l.p.s.) che non è nemmeno vincolato da eventuali provvedimenti giudiziari favorevoli al titolare del porto d'arma. Nel caso specifico infatti la persona era stata denunciata per omessa custodia di armi e il processo era stato archiviato.

Altro principio fondamentale stabilito dalla sentenza è che, proprio per il potere discrezionale, nulla vieta all'autorità di P.S. di dare di nuovo porto d'armi e/o permesso di detenzione qualora il soggetto dimostri in futuro la sua affidabilità.

Questa ultima parte della motivazione mi lascia perplesso perché non so proprio come un soggetto possa dimostrare la sua successiva affidabilità, almeno non in tutti i casi.
L'unico caso positivo che mi viene in mente è quello di un tossicodipendente che possa dimostrare di essersi completamente disintossicato ed aver cambiato vita.
Nel caso esaminato dalla Corte dei Conti non so proprio come la persona (cui è stato vietato di detenere armi) possa in futuro "dimostrare" che è diventato "affidabile".
E' anche vero che molte sentenze sembrano permissive nel momento in cui ad esempio dicono che è lecito tenere le armi in un armadio non blindato. Nel momento in cui però concretamente qualcuno se ne impossessa se ne ricava in automatico che la custodia era insufficiente.

sabato 11 ottobre 2014

Per aprire un poligono non serve autorizzazione

In questo stesso blog abbiamo pubblicato un post nel quale informavamo di una sentenza della Corte di Cassazione penale per la quale non occorre l'autorizzazione per aprire un poligono di tiro (post sulla sentenza).
La sentenza non era pubblicata su internet nonostante la sua importanza.
Ora la pubblichiamo qui. Chi vuole può scaricarla inserendo nome e mail nel modulo che segue.
E' importante sottolineare che si può aprire un poligono senza bisogno di autorizzazione comunale solo quando il punto dove lo si apre sia assolutamente sicuro per l'incolumità dei terzi.

Nome

Indirizzo E-mail



Per avere dei chiarimenti, scrivetemi: umberto@avvocatochialastri.it



mercoledì 4 giugno 2014

Se ti hanno trovato ubriaco alla guida puoi avere un porto d'armi? Che fare?

La Questura deve valutare l'affidabilità di una persona prima di concedere una autorizzazione relativa alle armi. La legge richiede che si sia ragionevolmente sicuri che il soggetto non usi le armi in modo improprio.
A questo proposito è evidente che una persona che è stata trovata alla guida in stato di ebbrezza non fa certo una buona impressione.
La giurisprudenza si è occupata spesso di questo.
E' comunque prassi abbastanza diffusa, per le Questure, negare il porto d'armi a chi sia stato trovato ubriaco alla guida.
Esistono però importanti sentenze a favore dei "bevitori". Il principio di fondo è che non si possa valutare l'inaffidabilità di fondo sulla base di una ubriachezza isolata, occasionale, che sia avvenuta molto tempo prima.
Il TAR Tribunale Aministrativo Regionale della  Toscana (Firenza, sez. 2, sent. 29.8.2011 n. 1329) ha ritenuto che:
* in linea astratta anche un isolato episodio di ubriachezza o consumo di stupefacenti può far ritenere il richiedente inaffidabile all'uso delle armi;
* nello stesso tempo bisogna valutare quando sia avvenuto quell'unico episodio. Più è lontano nel tempo e meno se ne può tenere conto.
Riteneva quindi che al richiedente (trovato ubriaco alla guida un anno e nove mesi prima) potesse concedersi la licenza di tiro a volo.
Ancora più elastico si è dimostrato il TAR di Bolzano (sent. 9.1.2008 n. 1) per il quale un occasionale stato di ebbrezza (senza riferimenti al tempo) non

può essere di per se' idoneo alla revoca del porto d'armi e nemmeno a vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.
Del resto, in pratica possiamo pensare ad una persona che si ubriachi una sola volta nella vita e sia talmente sfortunato da essere fermato proprio quella volta...
Dal punto di vista pratico, qualora ci fosse negato o revocato il porto d'armi, si potrà ottenere lo stesso l'autorizzazione impugnando il tutto davanti il Tribunale Amministrativo Regionale. Le basi ci sono e i principi di queste sentenze sono applicabili a casi simili

mercoledì 28 maggio 2014

Che accade se percorro l'autostrada dentro un parco, con l'arma smontata?

Anni fa mi trovai in una nutrita discussione tra cacciatori. Per raggiungere la zona di caccia dovevano passare in un parco ma percorrendo un'autostrada.
Ovviamente si trattava di fucili portati in base ad una regolare licenza e smontati nelle custodie.
Il problema nasce dall'art. 11, comma 3, legge 6.12.1991 n. 394. Questa norma ha imposto il divieto di introdurre armi o esplosivi di qualsiasi genere nelle aree protette.
La Cassazione ha detto in più sentenze che viola la legge anche chi porti il fucile smontato all'interno di una zona protetta (sentenze 2652 del 7.8.1995, 30 del 5.1.2000, 2919 del 9.3.2000). In una sentenza ha condannato anche una guardia giurata che aveva portato un fucile nel Parco Nazionale del Gran Sasso 5977 del 22.5.2000); la motivazione è stata che mentre un membro della Guardia Forestale è obbligato a portare l'arma per il proprio servizio, lo stesso non può dirsi di una guardia venatoria volontaria: questa ha solo la facoltà di portare un'arma e quindi deve lasciarla a casa quando è in un parco.
Inutile dire che il poveraccio in questione è stato rovinato per aver solo cercato di tutelare proprio la selvaggina contenuta nel parco!
La stessa norma può applicarsi in modo restrittivo a chi percorra un'autostrada all'interno di un parco, ai camion che trasportano armi, a chi abbia un regolare porto d'armi per difesa e magari risieda in una zona facente parte di un parco.
Per risolvere questo basterebbe interpretare nel modo giusto la legge, affermando il principio che violi la norma chi introduca armi all'evidente scopo di insidiare gli animali presenti nel parco.

Un fondamento a questa interpretazione è contenuto all'inizio dello stesso comma 3 dell'art. 11:"nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat...". Da queste parole è facile capire che le violazioni sono tali se possono mettere in pericolo i beni protetti. Che senso ha sanzionare un tizio che percorra a 130 km/h un'autostrada dalla quale non può nemmeno uscire con nel bagagliaio un fucile da caccia smontato?
Non è però così semplice perchè di fatto ci sono due principi fondamentali:
1) chi ha un'arma deve essere sempre considerato con sospetto;
 2) gli animali selvatici sono protetti in modo molto più duro che non ad esempio i passeggeri di un treno (dove è permesso portare un'arma smontata).
Le sanzioni sono pesanti:"Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva." a poi aggiunto che il malcapitato non potrà più avere di fatto nessuna licenza di caccia o porto d'armi.