sabato 7 giugno 2014

Vengo arrestato se porto il fucile e non ho pagato le tasse?

Un'altra vecchia questione è quella della validità della licenza se non si paga la tassa.
In altri termini, se non si è pagata la tassa:
* si può trasportare il fucile?
* si possono acquistare munizioni?
* si può andare a caccia?
* posso andare a caccia all'estero?
* posso usare il fucile per il tiro a volo?
La vecchia soluzione, ritenuta ancora valida da moltissimi, compresi tanti armieri, è che se non si paga la tassa la licenza  non è valida. Di conseguenza non si potrebbe fare nulla di quanto sopra elencato.
Il fucile dovrebbe rimanere chiuso nell'armadio.
Così era fino al 1995.
Con il D.M. 28.12.1995 le cose sono cambiate.
Nel decreto leggiamo, art. 5, che:"... la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni in cui non se ne fa uso.
... 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da € 155 a 930 (L. 11.2.1992, n. 157, art. 31)."
Queste sanzioni sono poi state modificate (per l'esercizio della caccia) dalla legge 157/1992 (art. 31) e diventano da  € 154 ad € 929. In caso di recidiva da € 258 ad € 1.549.
Nel caso della licenza di caccia, se si va a caccia senza pagamento, sarà solo applicata la sanzione amministrativa sopra indicata.
Per tutti gli altri aspetti, trasporto, acquisto munizioni, etc, la licenza varrà come una licenza di tiro a volo.
Per la caccia all'estero sarà perfettamente valida.
Se si usa il fucile, se si porta, per difesa, la sanzione sarà amministrativa, dal cento al duecento per cento della tassa evasa (art. 8, D.L. 18.12.1997, n. 473).

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