
Scrivo di armi lunghe perché le pistole sono decisamente meno visibili.
Ci si chiede se si è in regola, se si è soggetti a controlli e magari all'invito a scendere.
Del resto tutto può capitare in questa strana Italia, anche che si mobiliti mezza Roma perchè un malaccorto girava per la metro con il fucile giocattolo regalato al figlio. :)
Veniamo però alla questione giuridica.
Portare le armi in treno è consentito. Nessuna norma lo vieta.
È importante però il modo in cui si portano.
La circolare del Ministero dell'Interno 559/C.3159-10100(1)1 ha fatto una interessante sintesi delle varie ipotesi di trasporto.
Per quello che riguarda più specificatamente i mezzi pubblici va visto il DPR 753/1980 sulle "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto".
Regolamenti locali hanno ripreso gli stessi principi; si veda ad esempio il regolamento dell'ATAC di Roma.
Il concetto è sempre lo stesso: le armi vanno trasportate chiuse nella custodia e "smontate", non semplicemente scariche.
Non basta quindi mettere l'arma nella custodia ma dovrà anche essere smontata. Le munizioni vanno tenute separate e con tutte le precauzioni.
Recita l'art. 33 del DPR 753/1980:
"art. 33
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.
Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.
I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire 150.000 a lire 450.000."
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.
Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.
I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire 150.000 a lire 450.000."

Avv. Umberto Chialastri