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sabato 7 giugno 2014

Vengo arrestato se porto il fucile e non ho pagato le tasse?

Un'altra vecchia questione è quella della validità della licenza se non si paga la tassa.
In altri termini, se non si è pagata la tassa:
* si può trasportare il fucile?
* si possono acquistare munizioni?
* si può andare a caccia?
* posso andare a caccia all'estero?
* posso usare il fucile per il tiro a volo?
La vecchia soluzione, ritenuta ancora valida da moltissimi, compresi tanti armieri, è che se non si paga la tassa la licenza  non è valida. Di conseguenza non si potrebbe fare nulla di quanto sopra elencato.
Il fucile dovrebbe rimanere chiuso nell'armadio.
Così era fino al 1995.
Con il D.M. 28.12.1995 le cose sono cambiate.
Nel decreto leggiamo, art. 5, che:"... la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni in cui non se ne fa uso.
... 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da € 155 a 930 (L. 11.2.1992, n. 157, art. 31)."
Queste sanzioni sono poi state modificate (per l'esercizio della caccia) dalla legge 157/1992 (art. 31) e diventano da  € 154 ad € 929. In caso di recidiva da € 258 ad € 1.549.
Nel caso della licenza di caccia, se si va a caccia senza pagamento, sarà solo applicata la sanzione amministrativa sopra indicata.
Per tutti gli altri aspetti, trasporto, acquisto munizioni, etc, la licenza varrà come una licenza di tiro a volo.
Per la caccia all'estero sarà perfettamente valida.
Se si usa il fucile, se si porta, per difesa, la sanzione sarà amministrativa, dal cento al duecento per cento della tassa evasa (art. 8, D.L. 18.12.1997, n. 473).

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mercoledì 4 giugno 2014

Se ti hanno trovato ubriaco alla guida puoi avere un porto d'armi? Che fare?

La Questura deve valutare l'affidabilità di una persona prima di concedere una autorizzazione relativa alle armi. La legge richiede che si sia ragionevolmente sicuri che il soggetto non usi le armi in modo improprio.
A questo proposito è evidente che una persona che è stata trovata alla guida in stato di ebbrezza non fa certo una buona impressione.
La giurisprudenza si è occupata spesso di questo.
E' comunque prassi abbastanza diffusa, per le Questure, negare il porto d'armi a chi sia stato trovato ubriaco alla guida.
Esistono però importanti sentenze a favore dei "bevitori". Il principio di fondo è che non si possa valutare l'inaffidabilità di fondo sulla base di una ubriachezza isolata, occasionale, che sia avvenuta molto tempo prima.
Il TAR Tribunale Aministrativo Regionale della  Toscana (Firenza, sez. 2, sent. 29.8.2011 n. 1329) ha ritenuto che:
* in linea astratta anche un isolato episodio di ubriachezza o consumo di stupefacenti può far ritenere il richiedente inaffidabile all'uso delle armi;
* nello stesso tempo bisogna valutare quando sia avvenuto quell'unico episodio. Più è lontano nel tempo e meno se ne può tenere conto.
Riteneva quindi che al richiedente (trovato ubriaco alla guida un anno e nove mesi prima) potesse concedersi la licenza di tiro a volo.
Ancora più elastico si è dimostrato il TAR di Bolzano (sent. 9.1.2008 n. 1) per il quale un occasionale stato di ebbrezza (senza riferimenti al tempo) non

può essere di per se' idoneo alla revoca del porto d'armi e nemmeno a vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.
Del resto, in pratica possiamo pensare ad una persona che si ubriachi una sola volta nella vita e sia talmente sfortunato da essere fermato proprio quella volta...
Dal punto di vista pratico, qualora ci fosse negato o revocato il porto d'armi, si potrà ottenere lo stesso l'autorizzazione impugnando il tutto davanti il Tribunale Amministrativo Regionale. Le basi ci sono e i principi di queste sentenze sono applicabili a casi simili

domenica 1 giugno 2014

La balestra è un'arma? Si può portare fuori casa?

La balestra è nata come arma e come tale è stata usata per secoli.
Le moderne balestre hanno una capacità offensiva molto alta e molto maggiore quelle antiche.
Una balestra si può acquistare tranquillamente, anche per corrispondenza.
Il problema sorge quando ci si chieda se oggi sia un'arma e se di conseguenza vada denunciato il suo possesso e occorrano particolari autorizzazioni per portarla fuori casa.
Il tema è stato affrontato più volte dalla Cassazione ed in modo costante. Significative sono le sentenze 310 del 21.1.1997 e 4331 del 10.5.1997.
In queste sentenze la balestra viene vista come un oggetto ingombrante, difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con i concetti di arma moderna. Inoltre è da moltissimo tempo che non viene più usata con lo scopo principale di "offendere" esseri umani.
Almeno non viene usata come arma - aggiungiamo - più dei coltelli da cucina.
La Cassazione ha quindi ritenuto che non sia un'arma ma un oggetto atto ad offendere (come un cacciavite o un coltello da cucina).
Il suo porto non è quindi punito dall'art. 699 codice penale (che si riferisce alle armi vere e proprie) ma dall'art. 4 della legge 110/1975.
Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 559/C.22590.101179(17) 1-582-E-95 del 16 dicembre 1995 ha dichiarato che le balestre ed i loro dardi sono da considerare "armi improprie" vale a dire oggetti atti ad offendere.
Per essere chiari questi non significa affatto che si possa andare tranquillamente in giro con una balestra in macchina, carica o meno. Se non si ha un motivo giustificato (come ad esempio un trasferimento o il recarsi in campagna per usarla per tiro a segno)  si è puniti ai sensi dell'art. 4 della legge 110/1975.

mercoledì 28 maggio 2014

Che accade se percorro l'autostrada dentro un parco, con l'arma smontata?

Anni fa mi trovai in una nutrita discussione tra cacciatori. Per raggiungere la zona di caccia dovevano passare in un parco ma percorrendo un'autostrada.
Ovviamente si trattava di fucili portati in base ad una regolare licenza e smontati nelle custodie.
Il problema nasce dall'art. 11, comma 3, legge 6.12.1991 n. 394. Questa norma ha imposto il divieto di introdurre armi o esplosivi di qualsiasi genere nelle aree protette.
La Cassazione ha detto in più sentenze che viola la legge anche chi porti il fucile smontato all'interno di una zona protetta (sentenze 2652 del 7.8.1995, 30 del 5.1.2000, 2919 del 9.3.2000). In una sentenza ha condannato anche una guardia giurata che aveva portato un fucile nel Parco Nazionale del Gran Sasso 5977 del 22.5.2000); la motivazione è stata che mentre un membro della Guardia Forestale è obbligato a portare l'arma per il proprio servizio, lo stesso non può dirsi di una guardia venatoria volontaria: questa ha solo la facoltà di portare un'arma e quindi deve lasciarla a casa quando è in un parco.
Inutile dire che il poveraccio in questione è stato rovinato per aver solo cercato di tutelare proprio la selvaggina contenuta nel parco!
La stessa norma può applicarsi in modo restrittivo a chi percorra un'autostrada all'interno di un parco, ai camion che trasportano armi, a chi abbia un regolare porto d'armi per difesa e magari risieda in una zona facente parte di un parco.
Per risolvere questo basterebbe interpretare nel modo giusto la legge, affermando il principio che violi la norma chi introduca armi all'evidente scopo di insidiare gli animali presenti nel parco.

Un fondamento a questa interpretazione è contenuto all'inizio dello stesso comma 3 dell'art. 11:"nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat...". Da queste parole è facile capire che le violazioni sono tali se possono mettere in pericolo i beni protetti. Che senso ha sanzionare un tizio che percorra a 130 km/h un'autostrada dalla quale non può nemmeno uscire con nel bagagliaio un fucile da caccia smontato?
Non è però così semplice perchè di fatto ci sono due principi fondamentali:
1) chi ha un'arma deve essere sempre considerato con sospetto;
 2) gli animali selvatici sono protetti in modo molto più duro che non ad esempio i passeggeri di un treno (dove è permesso portare un'arma smontata).
Le sanzioni sono pesanti:"Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva." a poi aggiunto che il malcapitato non potrà più avere di fatto nessuna licenza di caccia o porto d'armi.

giovedì 22 maggio 2014

Un coltello con blocco della lama è un pugnale?

Ci sono dei concetti giurisprudenziali che ci fanno sorridere e soprattutto arrabbiare perché sono assolutamente contrari non solo alla logica ed al giusto diritto ma anche alla vita concreta.
Sentenze come quella di cui parleremo mettono comuni cittadini di fronte alla possibilità concreta di finire in galera senza nemmeno sapere il perché.
Conosciamo tutti quel tipo di coltelli tascabili (tecnicamente a serramanico) la cui lama, una volta aperto, si blocca in posizione.
Sono diffusissimi ed è facilissimo trovarli in negozi come ferramenta o profumerie. 
Se li compriamo nessuno ci chiede documenti o moduli da firmare. Tanto meno ci avvisano di possibili problemi giudiziari.
La Cassazione ha esaminato il caso di una persona trovata in possesso di un coltello di quel tipo con la sentenza 33604/2012 (sez. feriale penale, 33604 del 30 agosto 2012).
Ha ritenuto che il coltello dovesse essere considerato non uno strumento atto ad offendere (come un normale coltello da cucina) ma un'arma vera e propria.
Leggiamo la motivazione:
"Il coltello in questione era del tipo a serramanico, con un meccanismo di blocco della lama, con il che corretto è stato l'inquadramento normativo della fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 699 cod. pen.: è infatti stato affermato che rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello che, pur non essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d'estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio. Il porto di tale strumento integra non già il reato p. e p. dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 c.p., comma 2, (Sez. 1^ 27.3.2008, n. 16685)."
E' stato di fatto applicato il secondo comma dell'art. 699 perchè non è prevista una licenza che permetta di portare fuori casa un pugnale. La licenza è invece ammessa per pistole o bastoni animati. Il pugnale è stato da sempre infatti considerato un'arma insidiosa.
Di fatto se si porta a spasso un tagliente ed appuntito coltello da cucina con la lama da 20 cm si risponde di un reato meno grave, il porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere.
Questo è il testo dell'art. 699 del codice penale.
"Articolo 699. Porto abusivo di armi. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate."
Finalmente questo indirizzo è stato modificato dalla Cassazione. Vedere il post http://leggearmi.blogspot.it/2014/05/il-coltello-con-chiusura-blocco-e-una.html

E' lecito portare un coltellino multiuso in auto?

Pensiamo al caso di porta in auto il classico coltellino svizzero multiuso.
E' vero che c'è una lama, piccola ma insieme ci sono altri utensili.
Quel tipo di coltellino o di utensile è la classica arma impropria secondo la legge 110 del 18 aprile 1975; si tratta di un oggetto che è stato creato per essere un utensile ma può ben essere usato come un'arma.
Altro esempio è un coltello da cucina.
Le armi improprie sono concettualmente diverse dalle armi vere e proprie, oggetti creati specificatamente per servire come armi.
L'art. 4 della legge 110/75 dice che detti oggetti possono essere portati fuori dall'abitazione quando ciò sia giustificato da particolari esigenze. Penso ad esempio all'accetta portata in auto perchè si sta andando nel bosco a tagliare la legna; lo stesso è per il cacciavite quando si va a fare una riparazione4. 
E' lecito il porto dello stesso coltello quando si va a caccia o a fare una escursione in montagna.
Non basta però una necessità generica; non basta dire:"Porto il coltellino multiuso perché potrebbe servirmi".
Occorre che ci sia una necessità specifica e ben determinata.
In questo senso è stata molto chiara la sentenza n. 7331 del 14.2.2013 della 1 sezione penale della Corte di Cassazione. Per la Corte:" il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui al Legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 4, comma 2, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dell’oggetto, (da ultimo Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008 – dep. 29/01/2008, Genepro, Rv. 238946)."
Quindi portare in auto un bastone, ad esempio, può sempre procurarci un bel processo penale!