Le guardie volontarie giurate diventano tali ai sensi delle norme
del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) così come
modificato dal Decreto Legge 59/2008.
Dal punto di vista pratico, gli accertamenti sono simili a quelli
riguardanti il cittadino che richieda un porto d'armi.
La differenza con i porti d'arma dei normali cittadini (licenza di
caccia, tiro sportivo ... ) è che in questi casi non ci si gioca la
possibilità di praticare un hobby ma un posto di lavoro, la
possibilità di vivere dignitosamente.
Le Prefetture spesso sembrano ignorarlo ma per fortuna i TAR
l'hanno spesso pensata in modo diverso. Esistono delle sentenze per
le quali le Prefetture dovrebbero essere più elastiche quando devono
rilasciare o meno un decreto di guardia particolare giurata proprio
per questa particolare situazione, l'esigenza di svolgere un lavoro
dignitoso, costituzionalmente riconosciuta.
“Se,
infatti, è vero che "in materia di valutazione circa
la sussistenza dei requisiti di buona condotta necessari per ottenere
la nomina a guardia particolare giurata, l´Amministrazione
dell´interno dispone di ampi poteri discrezionali: la necessità di
garantire l´ordine e la sicurezza pubblica impone invero a chi
aspira di rivestire tale qualifica di avere una condotta
irreprensibile e immune da censure; ed impone soprattutto di offrire
completa garanzia in ordine al corretto uso delle armi; tuttavia per
ciò che concerne in particolare questo ultimo profilo, quando il
destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata,
l´Autorità amministrativa, nell´esercizio della propria
ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l´eventuale
revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità
lavorativa dell´interessato e quindi sulla sua possibilità di
produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e
della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il
provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa
rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare
analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di
soggetti che non svolgono tale attività professionale" (T.A.R.
Piemonte, Torino, sez. I, 11 luglio 2014 n. 1220).”
Sulla
stessa linea:
“Ovviamente
la discrezionalità non può sconfinare nell'arbitrio ma deve essere
esercitata nel rispetto di un adeguato obbligo motivazionale.
A
maggior ragione se il rilascio o la revoca del porto d' armi viene
"messa in relazione non con la possibilità di esercitare un
hobby che richiede l'utilizzo delle armi, ma con la possibilità di
svolgere una professione”
“Nel primo caso,
l'interesse a poter utilizzare armi ben può essere recessivo,
rispetto a quello dell'incolumità pubblica, anche laddove vi sia una
valutazione meramente prognostica della possibilità che il soggetto
non offra piena garanzia di non abusare delle armi. Nel secondo, il
bilanciamento degli interessi opera in modo diverso, considerato che
l'uso dell'arma è strumentale alla possibilità di esercitare una
professione” (TAR Lombardia –Brescia-sentenza n. 02611/2010).”
Ma non solo: “La
sospensione del porto d’armi e dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività di guardia giurata, nonché il divieto di detenzione
di armi debbono, quindi, ritenersi illegittimi … in quanto
privi di un'adeguata motivazione ed adottati in esito ad
un'istruttoria carente e comunque insufficiente
a fronte dell'incidenza del provvedimento finale sulla possibilità
di esercitare la propria attività lavorativa per la destinataria”
Di conseguenza l'illegittima imposizione del divieto di esercitare
la propria attività lavorativa, costituisce, quindi, la condotta
lesiva, colposa … che ha causato il danno, in linea di principio
suscettibile di risarcimento e consistente nell'impossibilità... di
operare quale guardia giurata;".
In una delle ultime cause seguite, la Prefettura di Milano aveva negato ad un mio cliente il decreto soltanto perchè querelato per lesioni (MA con procedimento archiviato per rinuncia alla querela) e perchè era
stato denunciato per favoreggiamento ma il procedimento era stato
estinto per prescrizione (senza nemmeno una richiesta di rinvio a
giudizio).. Non c'era quindi alcuna condanna reale.
L'unico modo per ottenere ragione e quindi il decreto è stato fare il ricorso al Tar di Milano che ci ha dato ragione, imponendo la nomina.Va sfatata la credenza che contro glòi arbitri delle Prefetture / Questure non si possa fare nulla.