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sabato 30 maggio 2015

Una mazza ferrata e come andare dritti in galera

Sono andato a cena da una mia carissima amica giorni fa.
Nell'uscire ho visto uno strano attrezzo spuntare dalla siepe vicino il cancello.
Ho scoperto che era una autentica mazza ferrata che ho fotografato e vi mostro.
Nella parte finale di un manico di scopa sono stati inseriti vari chiodi.
Lo strumento sembra terribile ma parlerò anche di questo.
Voglio prima scrivere degli aspetti legali.
Quell'aggeggio lì è un'arma a tutti gli effetti.
E' evidente che è stato costruito per offendere, che il suo unico scopo è l'offesa alla persona.
E' quindi un'arma vera e propria. Andrebbe anche denunciata e non può essere portata fuori dall'abitazione per nessun motivo.
In caso di guai, nel caso si dovesse usare veramente, ci si troverebbe a dover rispondere del possesso di un'arma non denunciata.
E' poi da sottolineare che un aggeggio del genere è più utile a ferire e far infuriare - pericolosamente - l'aggressore che a bloccarlo.
Ho consigliato quindi alla mia amica di usare quello strano strumento per accendere il fuoco.
Ammesso che si vogliano tenere a portata di mano, in casa o nelle pertinenze, cose che possano aiutare a difenderci (o a spaventare eventuali aggressori) è molto meglio rivolgersi a tutti quelli che sono strumenti atti ad offendere ed al massimo possono essere considerate armi improprie. In questa categoria entrano machete, accette, coltelli da cucina (anche con lama bella lunga), martelli, bastoni, cacciavite e tanti altri oggetti.
Sono tutti oggetti che si possono detenere legittimamente perché servono per usi pacifici e legalmente tutelati.
In caso di bisogno (ed in modo perfettamente legale) diventano armi terribili.
Queste armi "improprie" si possono anche portare lecitamente fuori casa a condizione che ci sia uno scopo pacifico.
Si può portare una mazza da baseball in auto se si va a fare una partita di baseball; si può portare un machete in auto se si va a tagliare legna.
Non si può portare semplicemente una mazza in auto colme fanno molti...

sabato 18 ottobre 2014

Le armi e le pubbliche riunioni


L'art. 4 della legge 110/1975 proibisce di portare armi, proprie o improprie, in una riunione pubblica.

Il divieto vale anche per chi ha il porto d'armi.
La ragione è quella di tutelarsi dal pericolo che chi ha l'arma possa minacciare o aggredire o che magari possa essergli sottratta l'arma per usarla nel contesto.
Si ritiene infatti che la presenza di un'arma in un contesto affollato sia fonte di pericolo.
Per arma si può intendere anche un bastone, un coltello, una  accetta, tipiche armi improprie.
Il reato previsto dalla norma comporta le pene seguenti:
a) arma impropria, arresto da due a diciotto mesi ed ammenda da € 103 a € 413;
b) arma propria bianca o da sparo, da parte di chi è titolare della licenza di porto d'armi, arresto da 4 a 18 mesi ed ammenda da € 103 a 413;
c) arma propria bianca o da sparo, da parte di chi non ha la licenza di porto d'armi, arresto da uno a tre anni ed ammenda da € 206 a 413.
La riunione pubblica che viene immediatamente in mente è il comizio politico.
Quella forse più frequente è la partita di calcio.
La Corte di Cassazione Penale sez. I (16 dicembre 1982, n. 11589) ha ritenuto che ci sia pubblica riunione non solo dentro lo stadio ma anche nell'assembramento che si forma prima dei cancelli o nello spazio tra i cancelli ed il settore riservato al pubblico.
Perchè una riunione sia pubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 110/1975 occorrono tre condizioni:
1) che sia una riunione, vale a dire una cosa programmata e non l'incontro occasionale di più persone;

2) che si tratti di una riunione da considerarsi pubblica per il luogo in cui è tenuta, per lo scopo o il suo oggetto insomma che abbia carattere di riunione non privata. Non può quindi considerarsi pubblica la riunione di un circolo di iscritti ai Lions in un ristorante, anche se si tratta di 300 persone;

3) che per il suo ogetto o per circostanzerelative al tempo, alle persone, al luogo dello svolgimento, lapubblica riunione abbia attitudine, secondo un criterio di normale prevedibilità a determinare disordini (Cass. Pen. sent. 22 febbraio 1983, n. 1913). Per questo si è considerata pubblica riunione una partita di calcio.


venerdì 30 maggio 2014

Il coltello con chiusura a blocco e una importante modifica della Cassazione

In un post precedente parlavamo della costante giurisprudenza della Cassazione per la quale un coltello a serramanico che, una volta aperto, rimanga bloccato (coltello molto comune) era considerato un pugnale, quindi arma a tutti gli effetti. Ne derivavano l'obbligo di denuncia alla autorità e l'impossibilità giuridica di portarlo fuori da casa (nemmeno per caccia, lavori o escursionismo).
Ogni tanto prevale la saggezza e finalmente la Corte di Cassazione ha preso atto del proprio errore, ammettendolo anche coraggiosamente.
Si tratta della sentenza emessa il 9 aprile 2014, nella causa RG 44782/2013, sez. I penale.
In questa bella sentenza si riassume lo stato della giurisprudenza precedente sul concetto di pugnale ed in particolare sul tipo di coltello esaminato.
Vengono richiamate le sentenze per le quali il coltello con il sistema di bloccaggio (vedi figura) è considerato un'arma propria.
La Cassazione, modificando il proprio orientamento, scrive:
"È dato, peraltro, censire l'ulteriore indirizzo (richiamato, per l'appunto, dai giudici di merito nel caso in esame) secondo il quale costituisce arma propria anche il coltello a serramanico, affatto privo di «alcun congegno di scatto», che, tuttavia, assicura il blocco della lama — una volta snudata e in linea colla impugnatura — sicché la «successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio» (Sez. 1, n. 1901 del 18/01/1996 - dep. 17/02/1996, Angugliaro, Rv. 203807; Sez. 1, n. 5213 del 19/04/1996 - dep. 25/05/1996, P.M. in proc. Ben Hassime, Rv. 204670; Sez. 1, n. 16685 del 27/03/2008 - dep. 22/04/2008, Pa- pagni, Rv. 240278, citata nella sentenza impugnata; Sez. F, n. 33604 del 30/08/2012 - dep. 03/09/2012, Luciani, Rv. 253427; cui adde: Sez. 1, n. 29483 dell' 11/06/2013 - dep. 10/07/2013, Roso, non massimata)."
Infine la Corte definisce come deve essere un pugnale: "Sicché, in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del «coltello», alla stregua della varia tipologia, il discrimen tra l'arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli."
Quindi secondo, questo indirizzo, un coltello con bloccaggio della lama è un pugnale, un'arma propria, solo ed esclusivamente se ha una lama a punta ed a due tagli.
Finalmente!