sabato 20 ottobre 2018

Il sindaco ha bisogno del porto d'armi per andare armato?


Ci sono delle norme che sono generalmente ignorate, spesso anche dagli interessati.

Il Sindaco è una carica particolare perchè da una parte rappresenta i cittadini del suo comune ma dall'altra è un ufficiale di governo, dipendente dalla Prefettura per diversi aspetti.
Quello che qui ci interessa è la questione se possa acquistare armi e girare armato, senza richiedere il porto d'armi.
Alcuni sindaci possono girare armati, possono acqusitare le armi e non hanno nemmeno l'obbligo della denuncia di detenzione.
Sono i Sindaci dei comuni dove non c'è l'ufficio locale di Pubblica Sicurezza, ora Polizia di Stato.
In questi Comuni il Sindaco è Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ed è considerato ufficiale di Pubblica Sicurezza, Ufficiale di Governo.

Questo è tanto vero che le denunce di cessione abitazione (quando si vende o affitta un immobile), nei comuni dove non c'è la PS vanno presentate al Sindaco (non ai Carabinieri).
Questa normativa non vale per i Sindaci dei Comuni come Roma, Milano, Colleferro (ad esempio) dove esistono appunti uffici locali della Polizia di Stato.

La normativa di riferimento è l'art. 15 della legge 121 del 1981, art. 1 del TULPS (Regio Decreto 773/1931), art. 6 Regio Decreto 690del 1907, art. 73 del TULPS.
La bella donna della foto è la sig.ra Berger, un sindaco francese.

martedì 9 ottobre 2018

La fine della visure CED? Disservizio inaccettabile.

La normativa è molto semplice.
La Polizia raccoglie i dati che possono essere utili per attività di polizia, amministrative e di controllo, come condanne e altro. Questo archivio è a disposizione di tutte le forze di polizia.
Il cittadino ha il diritto di conoscere cosa risulti a suo nome e - qualora sia possibile - chiedere la cancellazione o iscrizione.
La richiesta di visura dovrebbe essere evasa in meno di 30 giorni. Lo dicono sia il sito ufficiale CED che le disposizioni del Garante della Privacy.
La realtà è ben diversa.
Ci sono delle risposte che arrivano dopo sei mesi e più. Il termine di un mese non è rispettato quasi mai.
Capita spesso che, dopo un lasso di tempo così lungo, invece di arrivare la risposta arriva una comunicazione in cui si legge solo che la posizione è stata "aggiornata"...
Il mio studio offriva la pratica di visura ad € 20 + oneri fiscali. Era un prezzo per modo di dire, più che altro era un aiuto da amante delle armi ad altri.
Di fatto però la situazione è diventata insostenibile.
Per ogni posizione ci sono state continue richieste da parte dei clienti (più che legittime, sempre costituenti lavoro in più da svolgere), solleciti, reclami, alla fine anche il ricorso al Garante per la Privacy.
Tutto questo ha significato una notevole mole di lavoro in più.
Mi piace portare a termine le cose che inizio e non ho chiesto nulla in più per tutto questo lavoro aggiuntivo. Credo in quello che faccio e nulla chiederò in più per i clienti iniziali.
Da oggi in poi però sono stato costretto a portare le richieste di visure ad € 100 + oneri fiscali http://www.leggearmi.it/p/visure-sul-ced.html
Nello stesso tempo, ricordo a tutti che è possibile chiedere direttamente la visura senza avvocato, del tutto gratis https://www.poliziadistato.it/articolo/37262 . Se poi si intende invece essere seguiti da un avvocato durante tutto l'iter, sarà possibile fare la richiesta attraverso il mio studio con il nuovo prezzo. Grazie ancora al malfunzionamento della burocrazia italiana ed al mancato rispetto del cittadino.

domenica 7 ottobre 2018

Bella senteza sulla (non) discrezionalità della Pubblica Ammministrazione

Uno dei ritornelli ricorrenti in materia di armi è il potere di discrezionalità della pubblica amministrazione.
Secondo un certo modo di fare sembra che la discrezionalità di cui gode (entro certi limiti) la pubblica amministrazione sia senza limiti, al punto che possa decidere come gli aggrada.
Come ho scritto più volte non è così. 
Il potere della Pubblica Amministrazione e del Ministero dell'Interno deve sempre essere esercitato nei Confini della Legge e - ove la Legge non sia esplicita - secondo i principi generali dell'ordinamento.
Il 4 ottobre 2018 la Cassazione Civile, sezione III, ha pubblicato la sentenza n. 24198/2018.
Non si tratta di armi ma i principi applicabili sono i medesimi.
Il caso è questo.
I proprietari di diversi appartamenti se li videro occupare negli anni 90 (badare ai tempi).
Nel 1994 i proprietari denunciarono i fatti alla Procura della Repubblica di Firenze che ordinò lo sgombero al Ministero dell'Interno ed agli organi comunali di Firenze.
Assessore del Comune di Firenze, Prefetto e Questore non eseguirono l'ordine di sgombero.
I proprietari riottennero gli immobili solo sei anni dopo.
I proprietari chiesero quindi la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni visto che non hanno eseguito l'ordine di sgombero per ben sei anni.
La PA ha rifiutato il risarcimento e la Corte d'Appello di Firenze le ha dato ragione.
Da qui la causa in Cassazione.
Il Ministero degli Interni ha scritto che non poteva eseguire (udite udite ... ) perché la Procura della Repubblica non aveva dato indicazioni concrete su come eseguire gli sgomberi e che comunque rientrava nella loro discrezionalità eseguire o meno e quando.
La Cassazione ha dato piena ragione ai proprietari, rilevando che la PA non può rifiutarsi di eseguire l'ordine della Procura perché non era detto come doveva essere eseguito lo sgombero (forse dovevano indicare il numero ed il sesso dei poliziotti da impegnare o se dovevano indossare gli scarponcini?). Rilevava anche la Cassazione che il Ministero dell'Interno non può da una parte dire di avere potere discrezionale e poi non eseguire per una presunta mancata indicazione dei mezzi concreti (come se fosse un bambino...).
Questa è una di quelle sentenze che fanno piacere e che dovrebbero insegnare qualcosa a tanti funzionari antiarmi per principio.

giovedì 2 agosto 2018

Il diritto delle armi al tempo dei romani e fantasiosa applicazione ad oggi

Inizio spiegandovi il perchè di questo strano articolo.
il diritto delle armi odierno si basa su leggi del 1931. Successivamente è stato integrato e modificato da varie leggi sparse che oltre ad aggiungere cose a casaccio hanno creato anche confusione.
Anche per questo penso non sia mai troppo tardi per vedere come gli antichi romani disciplinassero la materia e provare ad immaginare cosa succederebbe se la si applicassero le loro leggi al giorno d'oggi.
Naturalmente non si può prescindere dal presupposto che tra le armi che erano in commercio al tempo dei romani e quelle che ci sono oggi vi sono molte differenze. Prima tra tutte la presenza delle armi da fuoco.
Di armi da lancio vi era un grande uso, ed anche se la loro portata distruttiva poteva essere devastante (si pensi ad una freccia con una stoppa di resina accesa lanciata su materiale infiammabile) non sono minimamente paragonabili alle armi da sparo odierne.
Del diritto delle armi nell'epoca romana abbiamo traccia nei testi di Ulpiano e Giustiniano dove sostanzialmente si comprende che per il loro diritto non vi era nessuna classificazione particolare di arma, perchè obiettivamente per loro, come lo sarebbe anche per noi, tutto può essere inteso come arma. Non vi era alcune differenza come invece nel nostro ordinamento, dove si distinguono per proprie ed improprie, comuni o da guerra, bianche, da lancio, da sparo...ecc. L'unica differenza su cui ponevano l'attenzione era se quell'oggetto fosse utilizzato per la difesa o per l'offesa.
Nel diritto romano non ci si focalizzava sull'arma in sè, su un oggetto, ma si guardava l'utilizzo che l'uomo ne faceva.
Anche per quanto riguarda il porto dell'arma, era consentito per la propria difesa. L'imperatore Giustiniano provò a regolamentare il porto delle armi, stabilendo che il porto fosse permesso solo alle persone che avevano avuto l'autorizzazione del Governatore. Ma a quei tempi l'impero era già talmente vasto che le popolazioni a settentrione (Franchi e Germani), abituate per le loro tradizione a non stare mai senza la propria arma, videro ciò più come una punizione che come una regolamentazione.
Le condotte incriminate in tema di armi erano quelle di chi armava gli schiavi, di chi utilizzava le armi per offendere, rapinare, distruggere. Di chi ne immagazzinava più di quanto necessario per la caccia, difesa, viaggio, navigazione, commercio o eredità.
Cercando di paragonare il diritto dei romani sulle armi  al giorno d'oggi (e le similitudini negli altri rami del diritto sono tante, essendo il diritto romano la base del nostro diritto) la prima differenza che troveremmo risiederebbe nell'alleggerimento e semplificazione delle leggi che regolano la materia.
Nel piano sostanziale, oltre alla possibilità (non da poco) di poter portare in giro armi bianche al solo fine della propria difesa, non cambierebbe molto dato che anche la nostra Cassazione più volte si è trovata ad esempio a ritenere arma una scopa o un mattarello in virtù dell'uso che poi se ne è fatto.
Per quanto riguarda invece il porto di armi bianche, essendo per i romani un coltello non molto diverso da un sasso, ciò sarebbe permesso.
Impensabile al giorno d'oggi un permesso del genere, anche perchè si sta lottando verso la non obbligatorietà della denuncia delle armi bianche (da tenere esclusivamente dentro casa) e non con poca fatica, figuriamoci se possa essere possibile andare in giro con un bel coltello o tirapugni incastrato nella cintura.
Le mia conclusione è che non mi dispiace la visione romana delle armi, ovvero inteso come qualsiasi oggetto atto ad offendere e difendere, senza perdersi in numerose categorie e differenze, ma concentrandosi solo sull'uso che l'uomo ne faceva. Perchè sì, le armi sono pericolose, ma una pistola per sparare ha bisogno di un uomo che prema il grilletto.
Qualche giorno fa sono passato a trovare un amico che gestisce una palestra che non vedevo da molto tempo. Una volta saputo che mi occupo di diritto delle armi mi ha chiesto "ma non ti senti in colpa a permettere a delle persone di avere la disponibilità di un'arma?" ed io, sorridendo, ho risposto alla romana, ovvero "ma tu hai idea di quante armi ci sono in questa palestra? Non ti senti in colpa a metterle a disposizione dei tuoi clienti?" questo per ribadire il concetto che l'arma è un oggetto, inanimato, ciò che le rende armi in senso stretto è solo l'utilizzo che ne fa l'uomo. Per questo motivo non va colpevolizzato a prescindere il semplice collezionatore, o appassionato di tiro al bersaglio, o cacciatore, solo perchè ama le armi. Ciò non fa di lui un violento o uno squilibrato.
Avv. Carlo Chialastri

Armi e camper. Nuova tesi sulla detenzione in roulotte o camper. Permessa?

Mi è stato proposto un quesito molto interessante. Lo trascrivo.
"Buona sera avvocato Chialastri , mi perdoni per il disturbo , io sono un xxx , volevo chiedere una informazione prettamente , soggettiva alla mia persona , vista la poca chiarezza delle questure , e per non parlare dei Carabinieri ove ci si reca di volta in volta , per motivi di lavoro personali , io per il mio lavoro  faccio le stagioni, e mi trovo sempre in giro , si parla di tutto l'anno. In particolar modo sono uno xxx, e quindi per motivi di convenienza economica abito nei camping , con la mia Roulotte , di mia proprietà , sono appassionato di armi e sono titolare di un Porto d'arma uso sportivo da oltre 22 anni , ma in questi ultimi anni , per motivi di poca chiarezza , sul discorso detentivo , non ho piu acquistato nulla , poichè dicono che in roulotte nonostante io possegga sistemi di allarme e cassaforte e telecamere , non potrei detenere una arma , in camping esiste anche un sistema di sorveglianza 24 H , vorrei capire se posso acquistare un arma anche se sono praticamente 300 giorni l'anno in camping per motivi di lavoro e che procedura dovrei applicare ? io risiedo a XXX ma non ci sono mai per ovvi motivi. La ringrazio e mi scuso per il disturbo grazie."
Di seguito trascrivo la mia risposta che ha importanza molto al di là del caso descritto.
Preg.mo sig. ...,il quesito merita molta attenzione.
In linea generale la detenzione in camper e roulottes è proibita: vengono in sostanza equiparati ad autovetture (e questo è logico).
Le risporto un brano tratto dal sito della Polizia di Stato ( https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/56c4912572a13054053621 ):
"L’ordinamento italiano non prevede alcun obbligo circa il luogo di detenzione; secondo la giurisprudenza in materia però, deve esistere almeno una diretta correlazione tra il luogo di detenzione ed il possessore dell’arma. Le armi possono, perciò, essere detenute presso l’abitazione di residenza o di domicilio, il proprio negozio o la seconda casa; al contrario, non potrebbe essere consentita la detenzione presso l’abitazione di terzi o in luoghi la cui ubicazione non sia ben determinabile, quali, ad esempio, l’autovettura, il camper, l’imbarcazione o il capanno di caccia."
Lo scrittore mette in rilevanza il fatto che in un camper o in una autevvura l'ubicazione non sarebbe determinabile.
Questo è giustissimo e ci sono anche problemi di sicurezza: rubare un fucile in un'auto lasciata fuori dal ristorante è molto più facile che in un'abitazione.

Tutto questo si riferisce al classico camper (o roulotte) che si sposta in vacanza o situazioni simili. In questi casi l'arma può essere trasportata (smontata) in modo che non sia semplice e veloce renderla operativa. Non è consentito ad esempio averla sul sedile vicino, senza caricatore e scatola ma con il caricatore vicino (in modo che possa essere inserito molto velocemente).

La sua situazione è però particolare. Il diritto va applicato ai casi contreti ed è quello che fanno i magistrati tutti i giorni.
Il suo caso aa considerato in relazione ad altri fattori, tipo l'obbligo di denuncia nelle 72 ore, la sicurezza, la stabilità e le concessioni edilizie.

Mi spiego meglio.
Si può viaggiare trasportando la propria arma, con una licenza sportiva. Il limite è che si ferma in un posto oltre tre giorni, il luogo di detenzione va denunciato entro le 72 ore.
Occorre quindi la denuncia.
Altro punto che viene frequentemente trascurato è che roulotte o camper sono soggetti alla disciplina delle concessioni edilizie se vengano stabilmente sistemati in un terreno. Si veda ad esempio questo interessante articolo https://www.laleggepertutti.it/119716_posso-installare-una-casa-mobile-nel-terreno-non-edificabile .
Quindi se fermiamo la roulotte provvisariamente senza usarla come abitazione e magazzino o simili non avremmo bisogno di nulla; se la usiamo come abitazione dobbiamo chiedere la concessione edilizia.
La concessione non va chiesta se la roulotte o il camper sono inseriti in una struttura ricreativa tipo un camping.
La conseguenza è che, a mio parere, roulotte o camper, a certe condizioni, siano equiparabili ad una normale abitazione.
Altro punto è quello relativo alla sicurezza. Le armi debbono essere custodite sempre (qualunque sia il luogo) in modo che sia difficile rubarle o comunque usarle. In questo senso, in generale, la porta di una roulotte offre meno garanzie di una porta blindata.
Consideri che poi qui è tutta questione di interpretazione; per alcuni tribunali l'arma va custodita in cassaforte, per altri può bastare un appartamento ben chiuso o un armadio robusto. I concetti di fondo però non mutano.
La sicurezza, nella situazione che lei descrive (allarme, cassaforte, telecamere, personale del camping), è anche maggiore che in tanti appartamenti.

Il punto concreto è che il camper può essere equiparato ad una abitazione, si può lasciare un'arma (adeguatamente custodita) al suo interno ed allontanarsi. Se invece non può essere equioparato ad una abitazione, l'arma non può mai essere lasciata e va portata con sè (smontata etc).
Altro punto è che, in caso di equiparazione all'abitazione, l'arma può essere tenuta carica e pronta all'uso; in caso di non equiparazione dovrà sempre essere tenuta come per il trasporto (smontata e scarica).

A mio parere, lei potrebbe quindi legittimamente denunciare la detenzione di un'arma nel suo camper.
La mia è una interpretazione nuova che ritengo perfettamente sostenibile in tribunale o in Cassazione.
Il problema vero è però un altro: non esiste alcuna norma che dica chiaramente quello che le ho scritto. La conseguenza pratica è che (pur avendo lei ragione) è probabilissimo che Carabinieri o Polizia le facciano storie quando va a denunciare la detenzione nel camper.
L'altra cosa da tenere presente è che, in caso di scocciature ed iniziative giudiziarie, lei potrebbe ben essere asssolto per le considerazioni fatte sopra; nel frattempo dovrebbe però sorbirsi anni di processo (e blocco di ogni autorizzazione in materia di armi).
Quindi ... pur ripetendo ancora che il suo comportamento sarebbe lecito con quelle condizioni ... le raccomando la massima prudenza e la avviso che potrebbe avere lo stesso guai.
Avv. Umberto Chialastri

giovedì 21 giugno 2018

Eppur si muove! Buone notizie in diritto delle Armi

Sembrerà strano ai soliti pessimisti ma qualcosa di positivo accade anche nel mondo delle armi.

Dopo le brutte notizie arrivate la scorsa estate, con la circolare del 31 agosto 2017 del Ministero dell'Interno https://www.poliziadistato.it/statics/20/2017_08_31-circ-557-pas-u-012843-10100_a_1-motivi-ostativi-rilascio-ed-obbligo-revoca-licenza-porto-armi-ex-art-43-tulps_problematiche-applicative.pdf

che indicava l'irrilevanza della riabilitazione nei riguardi delle ostatività previste dall'art. 43 del TULPS https://www.brocardi.it/testo-unico-pubblica-sicurezza/titolo-ii/capo-iv/art43.html 

e quindi un orientamento più restrittivo (inefficacia della riabilitazione), passiamo alle buone notizie.

Infatti sono diverse le novità sul fronte del diritto delle armi (tralasciando tutto il filone riguardante la legittima difesa).

È stata presentata nei giorni scorsi un'interrogazione parlamentare da parte degli onorevoli Maria Cristina Caretta ed Emanuele Prisco (Fratelli d'Italia) nei riguardi del Ministro degli Interni Matteo Salvini sull'efficacia della riabilitazione sul rilascio del porto d'armi (e delle altre licenze di polizia) in presenza di condanne per reati ostativi (art. 43 tulps).

Nell'interrogazione si chiede che "venga chiarita l'applicazione dell'articolo 43 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza. Nel caso di riabilitazione penale dell'interessato, viene meno l'ostatività automatica al rilascio della licenza del porto d'armi e sia consentito ai riabilitati di poter mantenere oppure ottenere la licenza. Se un giudice decide che il cittadino è in pari con la giustizia, non si capisce perché non debba godere della pienezza dei diritti garantiti a tutti i cittadini avendo azzerato i propri conti con la giustizia”

e poi quello della Toscana http://www.armietiro.it/il-tar-del-friuli-manda-larticolo-43-tulps-alla-corte-costituzionale-9798 hanno emesso un'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per decidere " sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorita' amministrativa competente."Infatti ad opinione dello stesso Tribunale Amministrativo " non appare facilmente giustificabile un automatismo preclusivo che colleghi il diniego dell'autorizzazione a portare armi alla commissione del reato di furto, il quale non e' collegato all'utilizzo delle stesse e che, pertanto, poco ragionevolmente puo' essere posto ex se a base del diniego dell'autorizzazione medesima. Tanto piu' appare ingiustificabile l'automatismo laddove, come nel caso di specie, il richiedente il porto d'armi abbia ottenuto la riabilitazione la quale presuppone che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di  buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento (art. 179, primo comma, codice penale).

Purtroppo queste buone notizie dal mondo giudiziario (che è quello che in definitiva conta) corrispondono ad un peggioramento della prassi (nella nostra pratica lo vediamo tutti i giorni), anche per la'rrivo di nuovo personale nelle questure e prefetture. Prendiamo comunque atto delle novità positive.
 

Avv. Carlo Chialastri

venerdì 4 maggio 2018

Le guardie giurate devono avere il porto d'armi con più facilità


Le guardie volontarie giurate diventano tali ai sensi delle norme del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) così come modificato dal Decreto Legge 59/2008.
Dal punto di vista pratico, gli accertamenti sono simili a quelli riguardanti il cittadino che  richieda un porto d'armi.
La differenza con i porti d'arma dei normali cittadini (licenza di caccia, tiro sportivo ... ) è che in questi casi non ci si gioca la possibilità di praticare un hobby ma un posto di lavoro, la possibilità di vivere dignitosamente.
Le Prefetture spesso sembrano ignorarlo ma per fortuna i TAR l'hanno spesso pensata in modo diverso. Esistono delle sentenze per le quali le Prefetture dovrebbero essere più elastiche quando devono rilasciare o meno un decreto di guardia particolare giurata proprio per questa particolare situazione, l'esigenza di svolgere un lavoro dignitoso, costituzionalmente riconosciuta.
Se, infatti, è vero che "in materia di valutazione circa la sussistenza dei requisiti di buona condotta necessari per ottenere la nomina a guardia particolare giurata, l´Amministrazione dell´interno dispone di ampi poteri discrezionali: la necessità di garantire l´ordine e la sicurezza pubblica impone invero a chi aspira di rivestire tale qualifica di avere una condotta irreprensibile e immune da censure; ed impone soprattutto di offrire completa garanzia in ordine al corretto uso delle armi; tuttavia per ciò che concerne in particolare questo ultimo profilo, quando il destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata, l´Autorità amministrativa, nell´esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l´eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa dell´interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale" (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 11 luglio 2014 n. 1220).”
Sulla stessa linea:
Ovviamente la discrezionalità non può sconfinare nell'arbitrio ma deve essere esercitata nel rispetto di un adeguato obbligo motivazionale.
A maggior ragione se il rilascio o la revoca del porto d' armi viene "messa in relazione non con la possibilità di esercitare un hobby che richiede l'utilizzo delle armi, ma con la possibilità di svolgere una professione
Nel primo caso, l'interesse a poter utilizzare armi ben può essere recessivo, rispetto a quello dell'incolumità pubblica, anche laddove vi sia una valutazione meramente prognostica della possibilità che il soggetto non offra piena garanzia di non abusare delle armi. Nel secondo, il bilanciamento degli interessi opera in modo diverso, considerato che l'uso dell'arma è strumentale alla possibilità di esercitare una professione” (TAR Lombardia –Brescia-sentenza n. 02611/2010).”
Ma non solo: “La sospensione del porto d’armi e dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia giurata, nonché il divieto di detenzione di armi debbono, quindi, ritenersi illegittimi … in quanto privi di un'adeguata motivazione ed adottati in esito ad un'istruttoria carente e comunque insufficiente a fronte dell'incidenza del provvedimento finale sulla possibilità di esercitare la propria attività lavorativa per la destinataria” Di conseguenza l'illegittima imposizione del divieto di esercitare la propria attività lavorativa, costituisce, quindi, la condotta lesiva, colposa … che ha causato il danno, in linea di principio suscettibile di risarcimento e consistente nell'impossibilità... di operare quale guardia giurata;".
In una delle ultime cause seguite, la Prefettura di Milano aveva negato ad un mio cliente il decreto soltanto perchè querelato per lesioni (MA con procedimento archiviato per rinuncia alla querela) e perchè era stato denunciato per favoreggiamento ma il procedimento era stato estinto per prescrizione (senza nemmeno una richiesta di rinvio a giudizio).. Non c'era quindi alcuna condanna reale.
L'unico modo per ottenere ragione e quindi il decreto è stato fare il ricorso al Tar di Milano che ci ha dato ragione, imponendo la nomina.Va sfatata la credenza che contro glòi arbitri delle Prefetture / Questure non si possa fare nulla.

Guardie giurate e problemi porto d'armi

Nella mia esperienza riguardo il diritto delle armi e delle autorizzazioni di polizia mi è capitato spesso di imbattermi in problemi riguardanti la categoria delle guardie giurate, una categoria trattata sostanzialmente ... male.
Una guardia giurata ha tanti punti in comune con un poliziotto o un carabiniere ma anche tante differenze.
Una guardia giurata ha meno diritti, a cominciare dal contratto di lavoro, garanzia del mantenimento del posto e tanto altro. Sento spesso di brutte situazioni di assunzioni a tempo determinato (e licenziamenti magari ad età avanzata) o magari di donne che fanno solo orari notturni (ultima di qualche giorno fa).
Chi ci è passato sa bene che per avere il decreto di guardia particolare giurata   bisogna passare attraverso controlli qualche volta decisamente esagerati.
Dico esagerati perchè questi controlli dovrebbero servire ad evitare che vengano armate persone potenzialmente pericolose per la società, dal punto di vista morale o dal punto di vista psicologico.
Di per sè sono quindi controlli giusti.
Quello che non mi convince è che poliziotti, carabinieri e simili spesso sembrano non avere gli stessi controlli rigorosi (specialmente dal punto di vista psicologico). Come spiegare altrimenti casi come quello del poliziotto che sparò da una parte all'altra dell'autostrada uccidendo un poveraccio di tifoso laziale che dormiva in auto? Ed i vari casi anche recenti di omicidi in famiglia?
Direi quindi che tutto questo si può capire ma ...  dovrebbe invitare ad un  atteggiamento diverso quando si deve decidere se dare a qualcuno il decreto di guardia giurata, la possibilità in sostanza di lavorare.
Come spiegherò in un altro post, gli stessi TAR hannoi spesso invitato ad un atteggiamento più elastico.
Ci sono comunque anche cose positive.
La Polizia di Stato ha precisato, Circolare N.4.-10. 8616/10089, (porto d'arma guardia giurata) che il porto d'armi delle guardie giurate deve intendersi come un porto d'armi normale, quindi non limitato agli orari di lavoro o a luoghi particolari.
Una situazione che invece francamente trovo ingiusta è quella del porto / trasporto delle armi sui treni e mezzi pubblici (http://www.leggearmi.it/2018/02/io-e-il-fucile-possiamo-prendere-il.html).
Per l'art. 33 del DPR 753/1980:"Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.
Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario."
Questa disposizione è stata recepita dai regolamenti di Trenitalia ed altre aziende di trasporto pubblico come l'ATAC.
In sostanza significa che una guardia giurata che finisca il lavoro avrà sempre il porto d'armi ma - come un qualsiasi privato cittadino con porto d'armi ma - a differenza dei carabinieri ad esempio - se per tornare a casa deve prendere il treno dovrà smontare la propria arma e portare a parte le cartucce."

venerdì 27 aprile 2018

Tutte le armi devono avere la matricola?


Normalmente si pensa che tutte le armi debbano avere la matricola e che quelle sprovviste siano clandestine.
Ci sono invece importanti eccezioni che interessano soprattutto i collezionisti (o chi erediti vecchie armi).
La prima disposizione che si occupa delle matricole sulle armi è il Regolamento Interno del Banco di Prova (D.M. 3 gennaio 1914, n. 72). Viene disposto che il Banco assegni un numero matricolare all’arma; non è imposto alcun obbligo di immatricolazione. Vengono immatricolate in pratica solo le armi che passano al BdP.
Con il regolamento del Banco Nazionale di Prova di cui al Regio Decreto 16 ottobre 1924, n. 2121, si stabiliva che “tutte le armi devono essere presentate alla prova provviste della marca di fabbrica e del numero di matricola.”.
Le armi già prodotte e detenute da fabbricanti e commercianti, prive di matricola, dovevano essere regolarizzate entro il 10.2.1924 (L. n. 3152/1923 art. 9); il termine fu poi prorogato fino al 30.6.1925.
La norma si riferiva alle armi detenute da fabbricanti e commercianti, non privati.
Di conseguenza tutte le armi vendute prima del 30 giugno 1925 erano, legittimamente, senza matricola.
La legge 110/1975 è intervenuta pesantemente stabilendo che (art. 11) le armi dovevano tutte essere immatricolate (salvo quelle portanti i punzoni di Banco di Prova estero). Dovevano anche essere immatricolate quelle prodotte o importate dopo il 1920. La matricola doveva essere incisa anche sulle canne intercambiabili (come ben sanno i proprietari di semiautomatici a canna liscia).
Chi scrive ricorda perfettamente di aver dovuto far immatricolare il proprio Diana 25 ad aria compressa (arma di bassa potenza).
La data del 1920 è del tutto arbitraria perché non corrisponde alle date precedenti (30 giugno 1925 e 1914) ma di fatto è legge e quindi le armi che legittimamente furono vendute nel 1923 (ad esempio) dovranno oggi risultare immatricolate.
Come stabilire poi se un’arma sia stata prodotta nel 1921 o nel 1920? Crediamo che non sia semplice (salvo modelli particolari) ma questo è il campo dei periti.
La Direttiva europea introdotta in Italia con il D.L.vo 204/2010, impone che le armi in futuro debbano riportare un unico numero di serie apposto su una parte essenziale dell’arma da fuoco; per essenziale si intende una parte la cui distruzione renderebbe l’arma inutilizzabile. La matricola deve poi essere apposta su una parte visibile dell’arma, ispezionabile senza attrezzi.
Secondo l’autorevole interpretazione del dott. Edoardo Mori (Codice delle Armi, 2016, 591):
le norme sulla matricola indelebile valgono solo dal 1975 in poi;
manca una norma che imponga di apporre la matricola su parti essenziali insostituiibili e quindi sono in regola le armi prodotte (prima o dopo il 1975) con la matricola sul tamburo o sulla canna, sulle armi in resina è lecito apporre la matricola sulla canna.
La circolare 14 settembre 2000 del Ministero dell’Interno ha scritto come risolvere il problema di chi, ad esempio, trovi un’arma senza matricola oppure la ottenga in restituzione dopo un furto.
La prima precisazione da fare è che la matricola va incisa ma solo sulle armi prodotte dopo il 1920.
Se risulta la vecchia matricola in qualche modo, si potrà far incidere di nuovo (meglio in un altro posto) anche in proprio o da un armiere.
Se non risulta dovrà essere fatta incidere dal produttore (ma non se estero) oppure dal Banco
Nazionale di Prova.
L’arma con la nuova matricola dovrà essere di nuovo denunciata (e lo stesso per quella con la vecchia che però non risulti nella denuncia precedente).
Vista poi sempre la necessità di una certa prudenza, conviene conservare l’eventuale verbale di restituzione dell’arma con la matricola abrasa o senza matricola e, ovviamente, la nuova denuncia.
Tanto però per chiarire come vanno le cose in Italia, ricordo un paio di sentenze per le quali la matricola incisa sulla canna non era di per sé elemento idoneo a escludere la clandestinità dell’arma (Cass. 25 luglio 1995 n. 3354 e Cass. 26 maggio 2011, n. 25247).
Sono sentenze ingiuste e criticate ma sono state emesse ugualmente, con tutte le conseguenze. La seconda in particolare erra perché, ai sensi del D. L.vo 204/2010, la matricola può anche essere apposta sulla canna.
A questo link troverete il post dell'amico Marco Milazzo, uno dei migliori periti balistici italiani, sullo stesso argomento

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martedì 17 aprile 2018

Risposte dal CED

Di seguito una delle risposte avute dal CED (senza riferimenti personali).

lunedì 16 aprile 2018

La proposta di legge sulle armi del dott. Edoardo Mori

Il dott. Edoardo Mori, Consigliere di Cassazione, giudice in pensione, è una figura ben nota nel mondo delle armi.
Il suo sito www.earmi.it è un punto di riferimento necessario sia dal punto di vista giuridico che tecnico.
Credo sia quasi impossibile non averlo mai visitato.
Il dott. Mori ha redatto una proposta di legge sul diritto delle armi e sul recepimento della nota direttiva europea (2017/853).
Rimando i lettori ad una lettura del testo.
In qualche punto può sembrare che la proposta sia peggiorativa rispetto la normativa attuale: ricordo che la nuova legge (quando si farà) dovrà comunque attuare la direttiva europea (che non è certo tenera). 
Sui singoli punti si può ovviamente discutere ma va comunque riconosciuto il valore di questa nuova "organica" proposta, per molti aspetti innovativa e facilitativa.
In questo senso trovo interessantissimo  l'art. 7, anche  sulle collezioni).
Basti leggere questo comma:"Fino a quando non entrerà in funzione il sistema informatico di comunicazioni online con gli uffici di PS di cui all'art. 25, i collezionisti di armi devono tenere un registro vidimato dall'ufficio di PS in cui annotare immediatamente l’inserimento o cessione di ogni arma e ogni loro movimentazione."
In pratica significa che invece dell'attuale sistema (richiesta autorizzazione all'acquisto di arma in questura e richiesta formale di autorizzazione per ogni cambiamento) basterebbe tenere un registro vidimato nel quale fare tutte le modifiche senza bisogno di autorizzazioni varie.
Speriamo che la proposta sia effettivamente discussa in Parlamento e che non venga stravolta dai soliti ignoranti.

sabato 3 marzo 2018

E se mi porto il Garand in vacanza? Devo denunciarlo? E come lo custodisco?

Sarà capitato a tutti di andare in vacanza, magari al mare ma vicino a quel certo poligono dove non siamo mai stati ...  oppure in compagnia di quegli amici amanti come noi delle armi e delle ex ordinanza.
Il mare è una bella cosa ma perché non portarsi appresso il proprio Garand o Carl Gustav?
E se invece volessimo portarci dietro una pistola?
Si può fare? Come ci si deve regolare per la questione denuncia?
Si può certamente fare.
Si creano però due problemi da risolvere: uno è la denuncia, uno la custodia.
Per quello che riguarda la denuncia, l'arma va denunciata ai Carabinieri o PS  entro 72 ore dal cambiamento del luogo di detenzione.
Questo significa che se il nostro viaggio dura meno di 72 ore (tre giorni) non ci sarà alcuna necessità di denuncia.
A questo punto qualche furbone (scusate il termine) dirà che - in caso di controlli - basterà dire che si è arrivati nel posto da meno di 72 ore.
Attenzione ... non è detto che venga preso per buono quello che diciamo noi e in caso di contestazione saremo noi a dover dimostrare le date. Difficile che si possa sostenere che siamo arrivati da meno di 72 ore in albergo quando risulta il nostro arrivo da 10 giorni ... Queste però sono questioni pratiche.
Una questione delicata è quella in cui fa una vacanza venatoria in Italia e la vacanza dura diversi giorni.
Nel caso in cui il viaggio duri più di 72 ore ma si cambi località in modo tale che non si rimane in nessun posto per più di 72 ore, l'arma non va denunciata.
Problema anche più spinoso è quello della custodia. anche in vacanza l'arma va custodita con tutte le garanzie di legge. 
Quindi andrebbe custodita in cassaforte o comunque con delle garanzie efficienti.
Può andare bene se la si porta sempre con se, ad esempio; non va certamente bene se la si lascia nella stanza d'albergo, magari con le cameriere che entrano ed escono per le pulizie.
In definitiva, i principi sono chiari ma l'applicazione concreta è molto delicata.
Avv. Umberto Chialastri
PS Io ho scritto di quello che dice la legge ma di fatto provate ad andare dai Carabinieri di un paese dove siete a caccia di Beccacce da più di 3 giorni (Sila? Puglia?). É facile che vedendovi con la vostra bella denuncia pronta vi rispondano che non c'è bisogno (ed in effetti siete dei veri rompiscatole). Attenzione però ... in caso di problemi saranno probabilmente proprio quegli stessi carabinieri a denunciarvi. Ho fatto questa aggiunta per dimostrare come ci sia bisogno di una normativa più semplice e non solo nel campo delle armi.

giovedì 22 febbraio 2018

Io e il fucile possiamo prendere il treno?

Tra gli amanti di armi c'è spesso un certo "imbarazzo" se capita di dover prendere il treno portandosi appresso (rectius trasportando) il proprio fucile da caccia o ex ordinanza.
Scrivo di armi lunghe perché le pistole sono decisamente meno visibili.
Ci si chiede se si è in regola, se si è soggetti a controlli e magari all'invito a scendere.
Del resto tutto può capitare in questa strana Italia, anche che si mobiliti mezza Roma perchè un malaccorto girava per la metro con il fucile giocattolo regalato al figlio. :)
Veniamo però alla questione giuridica.
Portare le armi in treno è consentito. Nessuna norma lo vieta.
È importante però il modo in cui si portano.
La circolare del Ministero dell'Interno 559/C.3159-10100(1)1 ha fatto una interessante sintesi delle varie ipotesi di trasporto.
Per quello che riguarda più specificatamente i mezzi pubblici va visto il DPR 753/1980 sulle "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto".
Regolamenti locali hanno ripreso gli stessi principi; si veda ad esempio il regolamento dell'ATAC di Roma.
Il concetto è sempre lo stesso: le armi vanno trasportate chiuse nella custodia e "smontate", non semplicemente scariche.
Non basta quindi mettere l'arma nella custodia ma dovrà anche essere smontata. Le munizioni vanno tenute separate e con tutte le precauzioni.
Recita l'art. 33 del DPR 753/1980:
"art. 33
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.
Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.
I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire 150.000 a lire 450.000
."
Come consiglio pratico aggiungo che per evitare allarme vari da parte di altri passeggeri e scocciature come controlli e meglio non rendere evidente che si stanno portando armi (ad esempio coprendo le classiche custodie con carta da pacchi). Per avere gratuitamente la circolare, il DPR ed il regolamento ATAC, scrivetemi alla mail umberto@avvocatochialastri.it.
Avv. Umberto Chialastri

domenica 4 febbraio 2018

Agli investigatori privati spetta il porto d'armi? Stravaganti decisioni e soluzioni.

Gli investigatori privati italiani non sono forse come il Paul Drake dei film di Perry Mason, sempre alle prese con i casi di omicidio.
Svolgono però un lavoro delicato e rischioso.
Si da per scontato, nell'immaginario comune, che abbiano la pistola. Questo anche perchè spesso sono ex poliziotti o carabinieri. Per esercitare il loro lavoro devono avere una licenza rilasciata dalla Prefettura.
La realtà però è diversa. Ci sono delle questure che negano loro il porto d'armi per difesa personale se non esiste la dimostrazione concreta dei rischi specifici che corrono. In altri termini si è ritenuto che all'investigatore privato non spetti il porto d'armi solo per la sua professione.
Il TAR di Bologna (sentenza 617 del 2017, causa RG 450/2017) ha giustamente ritenuto che:"L'attività di investigatore privato per sua natura può esporre chi la esercita a situazioni di pericolo anche perchè spesso deve agire in modo clandestino per acquisire informazioni di parte di chi non desidera certo favorire la raccolta di notizie che riguardino la sua vita.
Pertando non avendo mai il ricorrente dato modo di dubitare della sua affidabilità, salvo che non siano mutate radicalmente le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, appare contraddittorio non rinnovare la licenza."
Nel caso specifico l'investigatore, non avendo il rinnovo del porto d'armi, aveva perso il lavoro...
Ricordiamo quindi ancora una volta che l'unico sistema per ottenere ragione contor ingiuste decisioni delle Questure e Prefetture, è quello del ricorso al TAR.
Per avere una copia della sentenza gratuitamente scrivetemi alla mail umberto@avvocatochialastri.it .

sabato 27 gennaio 2018

Il calibro 9x19, 9 Luger è permesso? La Beretta 92 è un'arma militare?

La Luger è una pistola affascinante per gli appassionati di armi e non solo. È un'arma carica di storia e forte nell'immaginario collettivo. 
Era fatale che tale fascino passasse anche alla cartuccia che utilizzava e che ne porta il nome, cartuccia oggi utilizzata dalle forze armate e di polizia italiane e di tutto il mondo (Beretta 92 nelle sue molte varianti).
In Italia si dice comunemente che il cal. ) Luger (9x19) sia proibito perchè militare.
I collezionisti sanno bene che possono comprare una Luger solo se ricamerata in 9x21.
La storia non è però così semplice.
Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 ha stabilito che le armi corte in cal. 9 Luger (9x19) siano armi comuni (non da guerra) ma siano vietate ai civili e ne sia vietata anche la vendita; sono tuttavia costruibili regolarmente.
In pratica quindi è lecito per un civile acquistare e detenere un'arma lunga in cal. 9 Luger ma non un'arma corta.
La cosa è abbastanza divertente ma così è ... In ogni caso è un deciso passo in avanti anche per la vecchia storia che il cal. 9x21 IMI (comunemente venduto ed usato dai civili, anche nella civile Beretta 98 FS) ha prestazioni del tutto sovrapponibili (se non superiori) al 9x19.
La Cassazione ha emanato una interessantissima sentenza sul punto (Cass. Penale 52170/2014 del 29 ottobre 2014), per la quale le munizioni 9x19 non sono munizioni da guerra. Di seguito trascrivo un estratto della sentenza ma chi volesse potrebbe chiedermene gratuitamente una copia alla mail umberto@avvocatochialastri.it.
"Avuto riguardo a quanto sopra esposto, non può essere considerata arma da guerra la pistola semiautomatica calibro 9 parabellum, benché sia in dotazione all'esercito italiano, non potendosi definire la stessa un'arma dotata di spiccata potenzialità offensiva, avendo caratteristiche, quali il calibro, il volume di fuoco e l'impiego, analoghe a pistole semiautomatiche calibro 9X21, pacificamente rientranti nella categoria delle armi comuni da sparo.
Ai privati è consentito detenere e portare una pistola semiautomatica calibro 9, in quanto la stessa è considerata precipuamente un'arma da difesa, ma la stessa arma, calibro 9 parabellum, con caratteristiche sostanzialmente analoghe, non può essere classificata arma da guerra solo perché in dotazione all'esercito italiano.
A riprova, si deve considerare che, a seguito dell'abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, la legge 135/2012 ha attribuito al Banco Nazionale di Prova il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo e la corrispondenza della stessa alle categorie di cui alla Direttiva CEE/477/91, e il Banco Nazionale di Prova ha considerato, per le sue caratteristiche, come arma comune da sparo la pistola semiautomatica calibro 9 in dotazione al nostro esercito, pur ritenendola non commerciabile tra privati in ragione della predetta dotazione.
Tra le munizioni in possesso dell'imputato sono state rinvenute n. 213 munizioni calibro 9 definite genericamente parabellum, ma nella sentenza impugnata non si specifica a quale tipo di arma fossero destinate e soprattutto quali fossero le caratteristiche, perché sono considerate comunque munizioni da guerra per la loro potenzialità offensiva, in forza dell'art.2/4 legge 110/1975, quelle a palla costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti.
"
Per un elenco delle armi catalogate in 9x19 andare nel sito del Banco di Prova https://bancoprova.it/index.php/classificazione-armi/armi-classificate.html#this . Nella maschera di ricerca inserire 9x19 alla voce calibro.
Avv. Umberto Chialastri

martedì 16 gennaio 2018

Spade e manifestazioni. Lecite?


Le armi, sia bianche che da sparo, non possono essere utilizzate in pubblico per solo svago: ma per quanto riguarda le spade che non hanno il filo e senza punta acuminata?
Stiamo parlando, ad esempio, delle riproduzioni di antiche katane o spade medievali. Il loro acquisto è libero, la loro detenzione anche (non vi è il bisogno di denunciarle), il loro trasporto è permesso...ma il loro porto no.
Cosa significa? che nonostante siano ritenuti dal legislatori degli oggetti abbastanza innocui, non è possibile girare per la città con una spada a portata di mano (seppur senza filo). Questo perché di fatto è come se girassimo con una spranga di ferro (o un bastone) e se non vi fosse un motivo valido sarebbe un illecito porto di un oggetto atto ad offendere.
Il giustificato motivo può anche essere una rappresentazione in costume o sportiva.
È ciò che succede da un paio di anni a questa parte nel Comune di Lucca, sede di una delle più importanti manifestazioni di cosplay e fumetti (LuccaComics), dove ogni anno migliaia di persone si divertono a girare per la città vestiti da personaggi dei cartoni animati e dei fumetti (con tanto di riproduzioni di armi in bella vista).
Infatti la Questura di Lucca ha emanato nel 2012 delle linee guida, rese valide anche negli anni successivi, dove consentiva il porto delle riproduzioni (senza filo) ribadendo invece il divieto per le armi proprie (spade con filo).
Il porto di ARMI BIANCHE realizzate a fine ornamentali e, cioè, prive di punta acuminata e filo tagliente (riproduzioni di armi bianche), sarà consentito nell’ambito della manifestazione, purché si tratti di esibizione finalizzata al solo uso scenico, in quanto facente parte del costume indossato, tale quindi da escludere ogni impiego lesivo“. 
Quindi qualora si voglia organizzare ad esempio una manifestazione ludico-sportiva dove dare a diversi appassionati la possibilità di scontrarsi in una sorta di torneo medievale si dovrà, per evitare inutili grane, richiedere l'autorizzazione alla Questura. Gli invitati, inoltre, dovranno avvicinarsi all'evento senza brandire l'arma, trasportandola lontano dalle proprie disponibilità, con l'invito o la descrizione dell'evento in tasca, in modo tale da esser mostrato in caso di problemi.
Ma quindi un invitato alla manifestazione non può prendere l'autobus tenendo alla cintura una spada innocua senza filo? Purtroppo no.
E per le spade di legno invece? Si può eseguire una manifestazione di Aikido in un parco? La situazione è identica.
Sono disciplinate diversamente invece le riproduzioni di spade in materiali diversi dal ferro e dall'acciaio, come le spade di plastica e lattice.
Non essendo ritenute armi, ma armi giocattolo, non sono soggette a nessun tipo di divieto (salvo nel caso sempre quelli sugli oggetti atti ad offendere, qualora siano tali). Va detto comunque che gli attuali giocattoli, se a norma, molto difficilmente potranno essere considerati o essere veramente oggetti atti ad offendere.
Avv. Carlo Chialastri

giovedì 11 gennaio 2018

Le munizioni possono essere tenute sul tavolo di casa? Sentenza della Cassazione.

Abbiamo scritto più volte che le armi vanno custodite con tutta la diligenza possibile in modo che non possano essere rubate o usate da persone non autorizzate; la cassaforte non è prescritta dalla legge ma in pratica è l'unico sistema che ci garantisce da una denuncia.
Un problema diverso è quello delle munizioni, sia spezzate che a palla: come vanno custodite?
Anche loro vanno tenute in cassaforte o possiamo metterle dove ci pare, compreso un tavolo o in giro?
La Cassazione ha risposto con la sentenza n. 51278 del 9 novembre 2017; ha stabilito che gli obblighi di custodia particolari stabiliti per le armi, non valgano per le munizioni: in pratica quindi possiamo tenerle sul tavolo dell'esempio o in un qualsiasi cassetto.
I Carabineri avevano sequestrato, a Crotone, circa 700 cartucce a pallini perchè ritenevano che fossero mal custodite, in violazione dell'art. 20 della legge 110 del 1975.
La Cassazione ha ritenuto che l'art. 20 della l. 110/1975 si riferisca solo ad armi ed esplosivi ma non alle munizioni. Il principio era stato già enunciato in precedenti sentenze (15940/2013, 5112/2005).
La norma citata infatti nomina armi ed esplosivi ma non nomina le munizioni.
Per questa sentenza vale in parte quanto già scritto per la recente sentenza sulla denuncia degli sfollagenti (non richiesta) http://www.leggearmi.it/2017/11/il-manganello-va-denunciato-eppure.html.

Riteniamo che possano esserci dei dubbi culla correttezza giuridica o che almeno possano esserci interpretazioni anche diverse. Volendo fare gli avvocati del diavolo, basterebbe infatti ricordare che le munizioni (specialmente quelle a pallini) sono facilmente smontabili e si può recuperare l'esplosivo.
Rimane però indiscutibile e fondamentale che queste sentenze sono indice di un atteggiamento più favorevole al mondo delle armi.
Nella burocrazia il discorso è ancora diverso ma contro gli errori della burocrazia si può sempre ricorrere alla magistratura.
Siamo quindi contenti di questo atteggiamento della Cassazione.
Per avere gratuitamente una copia della sentenza scrivetemi alla mail umberto@avvocatochialastri.it. Riportiamo di seguito il testo della norma.

Articolo 20 della legge 110/1975 - Custodia delle armi e degli esplosivi. - Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

martedì 2 gennaio 2018

Comprare uno spray al peperoncino legale

Può capitare, e purtroppo spesso capita, che un cittadino passi guai per una norma o una situazione non chiare.
Sappiamo che è permesso portare uno spray al peperoncino ma ne esistono tipi ammessi e tipi vietati.
Questo strumento di autodifesa è un oggetto molto utile, indicato per le donne e non solo. Il suo utilizzo è semplice ed efficace; può salvarci da situazioni molto pericolose. in pratica può essere molto più efficace di un bastone o un'altra arma impropria.
Naturalmente, essendo un oggetto da difesa, il suo impiego deve essere giustificato da un pericolo concreto in atto. Di questo avviso la Cassazione (sent. n. 10889/17, 6 marzo 2017), ha deciso un procedimento dove lo spray al peperoncino era stato utilizzato per aggredire una guardia forestale. L'oggetto è stato ritenuto dalla Cassazione atto ad offendere e non a difendere.
Una volta utilizzato nel modo corretto rende l'aggressore inoffensivo per diversi minuti: non riuscirà a tenere gli occhi aperti, tossirà, non avrà cognizione di causa e questo permette la fuga o la chiamata dei soccorsi.
Per essere in regola lo spray deve avere queste caratteristiche:
-capienza massima di 20 ml
-gittata massima 3 metri
-percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10%, con una concentrazione massima di capsicina e capsaicinoidi totali pari al 2.5%
-non deve essere infiammabile
-deve essere sigillato.
In pratica è difficile giudicare se lo spray che stiamo acquistando è in regola, perchè viene venduto anche on line e da siti esteri.
La maggior parte degli spray acquistabili su internet (da siti stranieri e non) ha una portata di 40 ml. Non sono quindi regolari in Italia.
Gli oggetti che non avranno le caratteristiche stabilite dalla legge verranno ritenuti vere e proprie armi ed il loro porto ed utilizzo può portare ad un procedimento penale.
Per questo motivo il nostro consiglio è quello di acquistarlo in Italia (anche online, purchè da siti italiani), di leggere attentamente il foglio illustrativo informandosi col venditore sulla provenienza e sul rispetto delle normative nazionali. Spesso la dicitura "conforme al Decreto 12 maggio 2011 n. 103" è ben in vista sulla confezione ed è certamente importante. Qualora non fosse corretta noi saremmo tutelati dalla sua presenza.
Lo spray si può trovare in armeria ma anche ferramenta e simili.
Si consiglia inoltre di mantenere lo scontrino e la confezione anche dopo il suo utilizzo (che speriamo non sia mai necessario).
Avv. Carlo Chialastri