Capita anche che la loro detenzione non sia denunciata.
La giurisprudenza ha ritenuto più volte (da ultimo il Tribunale di Avezzano, sez. penale, 30 settembre 2011, Giud. Venturini) che un’arma non funzionante non sia penalmente rilevante.
Di conseguenza non esiste l’obbligo di denuncia all’autorità.
Ovviamente per arma non funzionante si intende un’arma non facilmente riparabile.
Per evitare pericolose illusioni, vogliamo sottolineare che la sentenza sopra indicata (si riferiva ad un vecchio fucile a canne mozze cal. 12) è stata emessa alla fine di un processo penale.
Questo significa che la persona che alla fine è stata assolta è stata indagata, imputata, ha dovuto pagare un avvocato, ha subito un processo penale (con tutti i danni conseguenti). Solo alla fine è stato assolto ma, sicuramente per anni, ha subito tutte le conseguenze negative di un processo penale).
Quindi attenzione … meglio denunciare magari un’arma in più, meglio far risultare con certezza la situazione invece di correre il rischio di un processo.
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