Sembrerà strano ai soliti pessimisti ma qualcosa di positivo accade anche nel mondo delle armi.
e quindi un orientamento più restrittivo (inefficacia della riabilitazione), passiamo alle buone notizie.
Infatti sono diverse le novità sul fronte del diritto delle armi (tralasciando tutto il filone riguardante la legittima difesa).
È stata presentata nei giorni scorsi un'interrogazione
parlamentare da parte degli onorevoli Maria Cristina Caretta ed Emanuele
Prisco (Fratelli d'Italia) nei riguardi del Ministro degli Interni
Matteo Salvini sull'efficacia della riabilitazione sul rilascio del
porto d'armi (e delle altre licenze di polizia) in presenza di condanne per reati ostativi (art. 43 tulps).
Nell'interrogazione si chiede che "venga chiarita l'applicazione dell'articolo 43 del Testo unico della
legge di pubblica sicurezza. Nel caso di riabilitazione penale
dell'interessato, viene meno l'ostatività automatica al rilascio della
licenza del porto d'armi e sia consentito ai riabilitati di poter
mantenere oppure ottenere la licenza. Se un giudice decide che il
cittadino è in pari con la giustizia, non si capisce perché non debba
godere della pienezza dei diritti garantiti a tutti i cittadini avendo
azzerato i propri conti con la giustizia”
e poi quello della Toscana http://www.armietiro.it/il-tar-del-friuli-manda-larticolo-43-tulps-alla-corte-costituzionale-9798 hanno emesso un'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per decidere " sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorita' amministrativa competente."Infatti ad opinione dello stesso Tribunale Amministrativo " non appare facilmente giustificabile un automatismo preclusivo che colleghi il diniego dell'autorizzazione a portare armi alla commissione del reato di furto, il quale non e' collegato all'utilizzo delle stesse e che, pertanto, poco ragionevolmente puo' essere posto ex se a base del diniego dell'autorizzazione medesima. Tanto piu' appare ingiustificabile l'automatismo laddove, come nel caso di specie, il richiedente il porto d'armi abbia ottenuto la riabilitazione la quale presuppone che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento (art. 179, primo comma, codice penale).
Purtroppo queste buone notizie dal mondo giudiziario (che è quello che in definitiva conta) corrispondono ad un peggioramento della prassi (nella nostra pratica lo vediamo tutti i giorni), anche per la'rrivo di nuovo personale nelle questure e prefetture. Prendiamo comunque atto delle novità positive.
Avv. Carlo Chialastri