Normalmente si pensa che tutte le armi debbano avere la matricola e che quelle sprovviste siano clandestine.
Ci sono invece importanti eccezioni che interessano soprattutto i collezionisti (o chi erediti vecchie armi).
La prima
disposizione che si occupa delle matricole sulle armi è il
Regolamento Interno del Banco di Prova (D.M. 3 gennaio 1914, n. 72).
Viene disposto che il Banco assegni un numero matricolare all’arma;
non è imposto alcun obbligo di immatricolazione. Vengono
immatricolate in pratica solo le armi che passano al BdP.
Con il regolamento
del Banco Nazionale di Prova di cui al Regio Decreto 16 ottobre 1924,
n. 2121, si stabiliva che “tutte le armi devono essere presentate
alla prova provviste della marca di fabbrica e del numero di
matricola.”.
Le armi già
prodotte e detenute da fabbricanti e commercianti, prive di
matricola, dovevano essere regolarizzate entro il 10.2.1924 (L. n.
3152/1923 art. 9); il termine fu poi prorogato fino al 30.6.1925.
La norma si riferiva
alle armi detenute da fabbricanti e commercianti, non privati.
Di conseguenza tutte
le armi vendute prima del 30 giugno 1925 erano, legittimamente, senza
matricola.
La legge 110/1975 è
intervenuta pesantemente stabilendo che (art. 11) le armi dovevano
tutte essere immatricolate (salvo quelle portanti i punzoni di Banco
di Prova estero). Dovevano anche essere immatricolate quelle prodotte
o importate dopo il 1920. La matricola doveva essere incisa anche
sulle canne intercambiabili (come ben sanno i proprietari di
semiautomatici a canna liscia).
Chi scrive ricorda
perfettamente di aver dovuto far immatricolare il proprio Diana 25 ad
aria compressa (arma di bassa potenza).
La data del 1920 è
del tutto arbitraria perché non corrisponde alle date precedenti (30
giugno 1925 e 1914) ma di fatto è legge e quindi
le armi che legittimamente furono vendute nel 1923 (ad esempio)
dovranno oggi risultare immatricolate.
Come stabilire poi
se un’arma sia stata prodotta nel 1921 o nel 1920? Crediamo che non
sia semplice (salvo modelli particolari) ma questo è il campo dei
periti.
La Direttiva europea
introdotta in Italia con il D.L.vo 204/2010, impone che le armi
in futuro debbano riportare un unico numero di serie apposto su una
parte essenziale dell’arma da fuoco; per essenziale si intende una
parte la cui distruzione renderebbe l’arma inutilizzabile. La
matricola deve poi essere apposta su una parte visibile dell’arma,
ispezionabile senza attrezzi.
Secondo l’autorevole
interpretazione del dott. Edoardo Mori (Codice delle Armi, 2016,
591):
le norme sulla
matricola indelebile valgono solo dal 1975 in poi;
manca una norma che
imponga di apporre la matricola su parti essenziali insostituiibili e
quindi sono in regola le armi prodotte (prima o dopo il 1975) con la
matricola sul tamburo o sulla canna, sulle armi in resina è lecito
apporre la matricola sulla canna.
La circolare 14
settembre 2000 del Ministero dell’Interno ha scritto come risolvere
il problema di chi, ad esempio, trovi un’arma senza matricola
oppure la ottenga in restituzione dopo un furto.
La prima
precisazione da fare è che la matricola va incisa ma solo sulle armi
prodotte dopo il 1920.
Se risulta la
vecchia matricola in qualche modo, si potrà far incidere di nuovo
(meglio in un altro posto) anche in proprio o da un armiere.
Se non risulta dovrà
essere fatta incidere dal produttore (ma non se estero) oppure dal
Banco
Nazionale di Prova.
L’arma con la
nuova matricola dovrà essere di nuovo denunciata (e lo stesso per
quella con la vecchia che però non risulti nella denuncia
precedente).
Vista poi sempre la
necessità di una certa prudenza, conviene conservare l’eventuale
verbale di restituzione dell’arma con la matricola abrasa o senza
matricola e, ovviamente, la nuova denuncia.
Tanto però per
chiarire come vanno le cose in Italia, ricordo un paio di sentenze
per le quali la matricola incisa sulla canna non era di per sé
elemento idoneo a escludere la clandestinità dell’arma (Cass. 25
luglio 1995 n. 3354 e Cass. 26 maggio 2011, n. 25247).
Sono sentenze
ingiuste e criticate ma sono state emesse ugualmente, con tutte le
conseguenze. La seconda in particolare erra perché, ai sensi del D.
L.vo 204/2010, la matricola può anche essere apposta sulla canna.
A questo link troverete il post dell'amico Marco Milazzo, uno dei migliori periti balistici italiani, sullo stesso argomento
.