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domenica 22 ottobre 2017

Se porto una pistola con la matricola cancellata rispondo di due reati?

Spesso con un unico comportamento si commettono più reati; questo si chiama tecnicamente concorso formale. La pena di uno viene quindi aumentata ed in pratica si viene puniti per entrambi.
Facciamo il caso di chi porti una pistola in pubblico, con la matricola limata o comunque clandestina (ad esempio un'arma da fuoco autocostruita).
Il porto abusivo viene punito ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 895/1967. 
Il porto di un'arma clandestina viene punito per l'art. 23 (1 e 4 co.) della legge 110/1975. Trovate entrambi gli articoli sotto.
La Cassazione ha ritenuto più volte che si tratti di due reati diversi perchè tutelano interessi diversi.
C'è stato però un contrasto in giurisprudenza e per questo la Cassazione si è pronunciata a "Sezioni Unite". Anche se in Italia una sentenza (pur come questa) non vincola i Giudici, una sentenza a Sezioni Unite è comunque il massimo per l'interpretazione di una norma.
La sentenza (Cass. Pen. Sez. Un. 12 settembre 2017, n. 41588) ha stabilito che non ci siano due reati diversi ma uno solo.
Questo in base al ragionamento che la condotta materiale del portare fuori di casa illegalmente un'arma è unica. Il fatto che l'arma sia con la matricola abrasa aggiunge un elemento al reato e lo modifica.
Secondo la Suprema Corte, quindi, se l'arma è comune si applica la legge 895/1967. Se invece è clandestina si applica la legge 110/1975 e solo la legge 110/1975.
In pratica questo significa una notevole riduzione di pena.

"Legge 895/1967, artt. 4 e 5. 
Art. 4
Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con [la multa da 4.000 a 40.000 euro].
Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di  denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni  ferroviarie, anche metropolitane,e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.


Art. 5
Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi [edelle loro parti], delle munizioni, esplosivi o  aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.
 Legge 110/1975.

Art. 23. Armi clandestine Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da  sparo non catalogate ai sensi del precedente art. 7; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11. E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da lire centocinquantamila a lire un milione e cinquecentomila a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente art. 11. Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.

mercoledì 11 novembre 2015

Si può andare a caccia o al tiro a segno con l'arma di un altro?

In altre parole è possibile prestare un arma e che questa venga usata?
Per la legge 110 del 1975 il comodato (prestito) di un'arma è proibito.
Fanno eccezione le armi per uso sportivo o da caccia o scenico.
E' quindi permesso prestare un fucile da caccia ma non è permesso prestare una pistola da difesa.
Riguardo il concetto di comodato - prestito ci sono da fare delle precisazioni.
Un conto è prestare un'arma per una settimana, per un mese, magari per un soggiorno di caccia o per una gara sportiva, un'altra è prestarla per pochi minuti durante una battuta di caccia, magari per far provare l'arma.
Nel secondo caso non ci sono obblighi particolari da rispettare.
Nel primo si dovrà denunciare il possesso dell'arma, in pratica quasi come se la si avesse acquistata, entro le 72 ore.
Una situazione che potrebbe creare problemi è quella del prestito di un'arma all'interno di un poligono di tiro o per andare ad un poligono.
In un poligono è normale usare sia armi classificate come sportive che armi classificate come armi comuni.
Secondo la lettera della legge le prime potrebbero essere prestatge e le seconde no. Di fatto però entrambe servono ad un uso sportivo.
La logica direbbe che la situazione è identica ma ci si potrebbe trovare di fronte a brutte sorprese.
E' sicuramente proibito prestare una pistola da difesa ad un titolare di porto d'armi per difesa.
La pena è della reclusione da due a otto anni, oltre la multa, sia per chi presta che per chi riceve in prestito. Trascrivo l'art. 22.

Art. 22.
                     Locazione e comodato di armi
  Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli
articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso  scenico,  ovvero
di  armi  destinate  ad  uso  sportivo  o  di  caccia,  ovvero che il
conduttore o  accomodatario  sia  munito  di  autorizzazione  per  la
fabbricazione  di  armi  o  munizioni  ed  il  contratto  avvenga per
esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
  E'  punito  con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da
lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da'  o
riceve  in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui
al precedente comma.
  La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle
armi risulta abituale.




giovedì 22 maggio 2014

E' lecito portare un coltellino multiuso in auto?

Pensiamo al caso di porta in auto il classico coltellino svizzero multiuso.
E' vero che c'è una lama, piccola ma insieme ci sono altri utensili.
Quel tipo di coltellino o di utensile è la classica arma impropria secondo la legge 110 del 18 aprile 1975; si tratta di un oggetto che è stato creato per essere un utensile ma può ben essere usato come un'arma.
Altro esempio è un coltello da cucina.
Le armi improprie sono concettualmente diverse dalle armi vere e proprie, oggetti creati specificatamente per servire come armi.
L'art. 4 della legge 110/75 dice che detti oggetti possono essere portati fuori dall'abitazione quando ciò sia giustificato da particolari esigenze. Penso ad esempio all'accetta portata in auto perchè si sta andando nel bosco a tagliare la legna; lo stesso è per il cacciavite quando si va a fare una riparazione4. 
E' lecito il porto dello stesso coltello quando si va a caccia o a fare una escursione in montagna.
Non basta però una necessità generica; non basta dire:"Porto il coltellino multiuso perché potrebbe servirmi".
Occorre che ci sia una necessità specifica e ben determinata.
In questo senso è stata molto chiara la sentenza n. 7331 del 14.2.2013 della 1 sezione penale della Corte di Cassazione. Per la Corte:" il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui al Legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 4, comma 2, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dell’oggetto, (da ultimo Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008 – dep. 29/01/2008, Genepro, Rv. 238946)."
Quindi portare in auto un bastone, ad esempio, può sempre procurarci un bel processo penale!