sabato 18 ottobre 2014

Le armi e le pubbliche riunioni


L'art. 4 della legge 110/1975 proibisce di portare armi, proprie o improprie, in una riunione pubblica.

Il divieto vale anche per chi ha il porto d'armi.
La ragione è quella di tutelarsi dal pericolo che chi ha l'arma possa minacciare o aggredire o che magari possa essergli sottratta l'arma per usarla nel contesto.
Si ritiene infatti che la presenza di un'arma in un contesto affollato sia fonte di pericolo.
Per arma si può intendere anche un bastone, un coltello, una  accetta, tipiche armi improprie.
Il reato previsto dalla norma comporta le pene seguenti:
a) arma impropria, arresto da due a diciotto mesi ed ammenda da € 103 a € 413;
b) arma propria bianca o da sparo, da parte di chi è titolare della licenza di porto d'armi, arresto da 4 a 18 mesi ed ammenda da € 103 a 413;
c) arma propria bianca o da sparo, da parte di chi non ha la licenza di porto d'armi, arresto da uno a tre anni ed ammenda da € 206 a 413.
La riunione pubblica che viene immediatamente in mente è il comizio politico.
Quella forse più frequente è la partita di calcio.
La Corte di Cassazione Penale sez. I (16 dicembre 1982, n. 11589) ha ritenuto che ci sia pubblica riunione non solo dentro lo stadio ma anche nell'assembramento che si forma prima dei cancelli o nello spazio tra i cancelli ed il settore riservato al pubblico.
Perchè una riunione sia pubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 110/1975 occorrono tre condizioni:
1) che sia una riunione, vale a dire una cosa programmata e non l'incontro occasionale di più persone;

2) che si tratti di una riunione da considerarsi pubblica per il luogo in cui è tenuta, per lo scopo o il suo oggetto insomma che abbia carattere di riunione non privata. Non può quindi considerarsi pubblica la riunione di un circolo di iscritti ai Lions in un ristorante, anche se si tratta di 300 persone;

3) che per il suo ogetto o per circostanzerelative al tempo, alle persone, al luogo dello svolgimento, lapubblica riunione abbia attitudine, secondo un criterio di normale prevedibilità a determinare disordini (Cass. Pen. sent. 22 febbraio 1983, n. 1913). Per questo si è considerata pubblica riunione una partita di calcio.


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