Spesso con un unico comportamento si commettono più reati; questo si chiama tecnicamente concorso formale. La pena di uno viene quindi aumentata ed in pratica si viene puniti per entrambi.
Facciamo il caso di chi porti una pistola in pubblico, con la matricola limata o comunque clandestina (ad esempio un'arma da fuoco autocostruita).
Il porto abusivo viene punito ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 895/1967.
Il porto di un'arma clandestina viene punito per l'art. 23 (1 e 4 co.) della legge 110/1975. Trovate entrambi gli articoli sotto.
La Cassazione ha ritenuto più volte che si tratti di due reati diversi perchè tutelano interessi diversi.
C'è stato però un contrasto in giurisprudenza e per questo la Cassazione si è pronunciata a "Sezioni Unite". Anche se in Italia una sentenza (pur come questa) non vincola i Giudici, una sentenza a Sezioni Unite è comunque il massimo per l'interpretazione di una norma.
La sentenza (Cass. Pen. Sez. Un. 12 settembre 2017, n. 41588) ha stabilito che non ci siano due reati diversi ma uno solo.
Questo in base al ragionamento che la condotta materiale del portare fuori di casa illegalmente un'arma è unica. Il fatto che l'arma sia con la matricola abrasa aggiunge un elemento al reato e lo modifica.
Secondo la Suprema Corte, quindi, se l'arma è comune si applica la legge 895/1967. Se invece è clandestina si applica la legge 110/1975 e solo la legge 110/1975.
In pratica questo significa una notevole riduzione di pena.
"Legge 895/1967, artt. 4 e 5.
Art. 4
Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con [la multa da 4.000 a 40.000 euro].
Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane,e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.
Art. 5
Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi [edelle loro parti], delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.
Legge 110/1975.
Art. 23. Armi clandestine Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente art. 7; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11. E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da lire centocinquantamila a lire un milione e cinquecentomila a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente art. 11. Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.
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