Abbiamo scritto più volte che le armi vanno custodite con tutta la diligenza possibile in modo che non possano essere rubate o usate da persone non autorizzate; la cassaforte non è prescritta dalla legge ma in pratica è l'unico sistema che ci garantisce da una denuncia.
Un problema diverso è quello delle munizioni, sia spezzate che a palla: come vanno custodite?
Anche loro vanno tenute in cassaforte o possiamo metterle dove ci pare, compreso un tavolo o in giro?
La Cassazione ha risposto con la sentenza n. 51278 del 9 novembre 2017; ha stabilito che gli obblighi di custodia particolari stabiliti per le armi, non valgano per le munizioni: in pratica quindi possiamo tenerle sul tavolo dell'esempio o in un qualsiasi cassetto.
I Carabineri avevano sequestrato, a Crotone, circa 700 cartucce a pallini perchè ritenevano che fossero mal custodite, in violazione dell'art. 20 della legge 110 del 1975.
La Cassazione ha ritenuto che l'art. 20 della l. 110/1975 si riferisca solo ad armi ed esplosivi ma non alle munizioni. Il principio era stato già enunciato in precedenti sentenze (15940/2013, 5112/2005).
La norma citata infatti nomina armi ed esplosivi ma non nomina le munizioni.
Per questa sentenza vale in parte quanto già scritto per la recente sentenza sulla denuncia degli sfollagenti (non richiesta) http://www.leggearmi.it/2017/11/il-manganello-va-denunciato-eppure.html.Riteniamo che possano esserci dei dubbi culla correttezza giuridica o che almeno possano esserci interpretazioni anche diverse. Volendo fare gli avvocati del diavolo, basterebbe infatti ricordare che le munizioni (specialmente quelle a pallini) sono facilmente smontabili e si può recuperare l'esplosivo.
Rimane però indiscutibile e fondamentale che queste sentenze sono indice di un atteggiamento più favorevole al mondo delle armi.
Nella burocrazia il discorso è ancora diverso ma contro gli errori della burocrazia si può sempre ricorrere alla magistratura.
Siamo quindi contenti di questo atteggiamento della Cassazione.
Per avere gratuitamente una copia della sentenza scrivetemi alla mail umberto@avvocatochialastri.it. Riportiamo di seguito il testo della norma.
Articolo 20 della legge 110/1975 - Custodia delle armi e degli esplosivi. - Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.
Articolo 20 della legge 110/1975 - Custodia delle armi e degli esplosivi. - Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.