
Secondo un certo modo di fare sembra che la discrezionalità di cui gode (entro certi limiti) la pubblica amministrazione sia senza limiti, al punto che possa decidere come gli aggrada.
Come ho scritto più volte non è così.
Il potere della Pubblica Amministrazione e del Ministero dell'Interno deve sempre essere esercitato nei Confini della Legge e - ove la Legge non sia esplicita - secondo i principi generali dell'ordinamento.
Il 4 ottobre 2018 la Cassazione Civile, sezione III, ha pubblicato la sentenza n. 24198/2018.
Non si tratta di armi ma i principi applicabili sono i medesimi.
Il caso è questo.
I proprietari di diversi appartamenti se li videro occupare negli anni 90 (badare ai tempi).
Nel 1994 i proprietari denunciarono i fatti alla Procura della Repubblica di Firenze che ordinò lo sgombero al Ministero dell'Interno ed agli organi comunali di Firenze.
Assessore del Comune di Firenze, Prefetto e Questore non eseguirono l'ordine di sgombero.
I proprietari riottennero gli immobili solo sei anni dopo.
I proprietari chiesero quindi la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni visto che non hanno eseguito l'ordine di sgombero per ben sei anni.
La PA ha rifiutato il risarcimento e la Corte d'Appello di Firenze le ha dato ragione.
Da qui la causa in Cassazione.
Il Ministero degli Interni ha scritto che non poteva eseguire (udite udite ... ) perché la Procura della Repubblica non aveva dato indicazioni concrete su come eseguire gli sgomberi e che comunque rientrava nella loro discrezionalità eseguire o meno e quando.

Questa è una di quelle sentenze che fanno piacere e che dovrebbero insegnare qualcosa a tanti funzionari antiarmi per principio.
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