venerdì 4 maggio 2018

Le guardie giurate devono avere il porto d'armi con più facilità


Le guardie volontarie giurate diventano tali ai sensi delle norme del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) così come modificato dal Decreto Legge 59/2008.
Dal punto di vista pratico, gli accertamenti sono simili a quelli riguardanti il cittadino che  richieda un porto d'armi.
La differenza con i porti d'arma dei normali cittadini (licenza di caccia, tiro sportivo ... ) è che in questi casi non ci si gioca la possibilità di praticare un hobby ma un posto di lavoro, la possibilità di vivere dignitosamente.
Le Prefetture spesso sembrano ignorarlo ma per fortuna i TAR l'hanno spesso pensata in modo diverso. Esistono delle sentenze per le quali le Prefetture dovrebbero essere più elastiche quando devono rilasciare o meno un decreto di guardia particolare giurata proprio per questa particolare situazione, l'esigenza di svolgere un lavoro dignitoso, costituzionalmente riconosciuta.
Se, infatti, è vero che "in materia di valutazione circa la sussistenza dei requisiti di buona condotta necessari per ottenere la nomina a guardia particolare giurata, l´Amministrazione dell´interno dispone di ampi poteri discrezionali: la necessità di garantire l´ordine e la sicurezza pubblica impone invero a chi aspira di rivestire tale qualifica di avere una condotta irreprensibile e immune da censure; ed impone soprattutto di offrire completa garanzia in ordine al corretto uso delle armi; tuttavia per ciò che concerne in particolare questo ultimo profilo, quando il destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata, l´Autorità amministrativa, nell´esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l´eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa dell´interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale" (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 11 luglio 2014 n. 1220).”
Sulla stessa linea:
Ovviamente la discrezionalità non può sconfinare nell'arbitrio ma deve essere esercitata nel rispetto di un adeguato obbligo motivazionale.
A maggior ragione se il rilascio o la revoca del porto d' armi viene "messa in relazione non con la possibilità di esercitare un hobby che richiede l'utilizzo delle armi, ma con la possibilità di svolgere una professione
Nel primo caso, l'interesse a poter utilizzare armi ben può essere recessivo, rispetto a quello dell'incolumità pubblica, anche laddove vi sia una valutazione meramente prognostica della possibilità che il soggetto non offra piena garanzia di non abusare delle armi. Nel secondo, il bilanciamento degli interessi opera in modo diverso, considerato che l'uso dell'arma è strumentale alla possibilità di esercitare una professione” (TAR Lombardia –Brescia-sentenza n. 02611/2010).”
Ma non solo: “La sospensione del porto d’armi e dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia giurata, nonché il divieto di detenzione di armi debbono, quindi, ritenersi illegittimi … in quanto privi di un'adeguata motivazione ed adottati in esito ad un'istruttoria carente e comunque insufficiente a fronte dell'incidenza del provvedimento finale sulla possibilità di esercitare la propria attività lavorativa per la destinataria” Di conseguenza l'illegittima imposizione del divieto di esercitare la propria attività lavorativa, costituisce, quindi, la condotta lesiva, colposa … che ha causato il danno, in linea di principio suscettibile di risarcimento e consistente nell'impossibilità... di operare quale guardia giurata;".
In una delle ultime cause seguite, la Prefettura di Milano aveva negato ad un mio cliente il decreto soltanto perchè querelato per lesioni (MA con procedimento archiviato per rinuncia alla querela) e perchè era stato denunciato per favoreggiamento ma il procedimento era stato estinto per prescrizione (senza nemmeno una richiesta di rinvio a giudizio).. Non c'era quindi alcuna condanna reale.
L'unico modo per ottenere ragione e quindi il decreto è stato fare il ricorso al Tar di Milano che ci ha dato ragione, imponendo la nomina.Va sfatata la credenza che contro glòi arbitri delle Prefetture / Questure non si possa fare nulla.

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