Per alcuni reati che prevedano la condanna alla sanzione pecuniaria dell'ammenda (anche in via alternativa) è prevista la procedura dell'oblazione. Il procedimento d'oblazione è regolato agli articoli 162, 162 bis, del codice penale ed all'art. 141 disp. att. del codice di procedura penale.
In pratica l'indagato chiede di poter pagare un terzo del massimo della pena prevista. Qualora la sua proposta sia accettata ed il pagamento avvenga, il reato si estingue ed il problema penale è pienamente risolto.
Poniamo il caso in cui siano stati trovati dei fucili non custoditi in cassaforte ma appoggiati in camera da pranzo. E' il caso esaminato dalla Corte di Cassazione Penale (sezione I) con la sentenza 25514 del 16 aprile 2024.
L'indagato si era avvalso dell'oblazione ed aveva estinto il reato. In un primo momento il Tribunale di Siracusa aveva disposto la restituzione delle armi sequestrate. Su impugnazione del Pubblico Ministero si era infine arrivati al giudizio della Corte di Cassazione.
Per il supremo giudice, quando sia prevista la confisca obbligatoria (art. 240 codice penale) è irrilevante che il reato si sia estinto e le armi devono comunque essere confiscate e non restituite all'ex proprietario.
Ancora una volta ( Le armi e la legge: La cassaforte è obbligatoria? ) che la cassaforte di per sé non è obbligatoria ma è prudente usarla.