La sentenza 1072 del 29 gennaio 2015 ha ribaltato la precedente sentenza (sempre Consiglio di Stato) del 16 luglio 2014.
La sentenza del 2014 era gravissima perché modificava in modo peggiorativo la concessione del porto d'armi a chi avesse avuto precedenti penali.
Diceva infatti che la licenza andava negata "automaticamente" a chi avesse avuto precedenti. Questo era contro il criterio precedente per cui l'Autorità di PS aveva il potere discrezionale di decidere, in base all'esame particolare di ogni situazione.
Ancora più grave è che venisse negata efficacia alla riabilitazione.
La riabilitazione è quel procedimento legale per cui dopo che un condannato ha scontato la pena, risarcito il danno e dato prova di aver cambiato vita, si può dichiarare riabilitato con la cessazione di ogni effetto penale della condanna.
La sentenza del 16 luglio 2014 (e l'orientamento della circolare del Ministero degli Interni del 28 novembre 2014, 557/LEG/225.00) sosteneva che i precedenti penali impedissero la concessione del porto anche a chi fosse stato condannato decenni fa e fosse stato riabilitato.
A seguito della circolare e della sentenza del 2014 si era arrivati a revocare la licenza di caccia a chi la aveva da decenni ma aveva riportato una condanna minina trent'anni prima.
La Costituzione ed in genere una concezione un minimo moderna ritengono che lo scopo della pena sia rieducare il colpevole. Quindi quando lo stesso Stato ha detto che il reo ha scontato la condanna, ha risarcito il danno, ha dato prova di aver cambiato vita e deve essere riabilitato, non si vede proprio perché questo non debba valere per i funzionari del Ministero degli Interni.
Fa piacere quindi che il Consiglio di Stato, dopo l'assurda decisione del 2014, abbia saputo tornare sui propri passi in tempi veloci, prima che fossero combinati troppi guai.
Il TAR della Puglia e quello del Piemonte avevano già emesso sentenze sulla linea dell'ultima del Consiglio di Stato.
Riporto di seguito gli artt. 11 e 43 del TULPS
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni
di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore
a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per
delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per
delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza
all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono
a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono
essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero
imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare
armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le
persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza
o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro
l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato,
o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra
menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di
non abusare delle armi.
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