Il caso è questo: il Comando della Stazione della Guardia Forestale di Zocca aveva proposto il ritiro della licenza di porto di fucile per uso di tiro a volo.
La motivazione era che il titolare della licenza aveva litigato violentemente con la moglie.
A questa lite non erano seguite querele o simili e i coniugi si erano riappacificati.
Il Questore di Modena aveva tuttavia disposto la revoca della licenza.
Il titolare si era opposto alla revoca con un ricorso al TAR per l'Emilia Romagna.
Il TAR (sentenza sezione I, n. 444 del 7.5.2015) ha deciso che la revoca era illegittima ed ha annullato la revoca.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha motivato dicendo che si era trattato di una lite occasionale e di poco conto, tanto è vero che non c'erano state querele da parte della moglie.
E' vero che per l'art. 43 del TULPS, comma 2, il rilascio di una licenza in materia di armi è ampiamente discrezionale ma esiste una misura per cui la discrezionalità non può tramutarsi in arbitrio.
Il provvedimento dell'autorità di PS deve sempre avere il requisito della ragionevolezza.
Si può quindi ritenere consentito che un titolare di licenza in materia di armi litighi in famiglia, occasionalmente.
Da questo non può nemmeno dedursi che siccome ci sono stati dei fatti di cronaca in cui a liti in famiglia sono seguiti omicidi, è opportuno prudenzialmente revocare il porto d'armi in modo che il Questore non possa in seguito essere accusato di aver trascurato i suoi doveri. IL TAR ha specificatamente parlato dell'illegittimità di un uso "difensivo" della normativa da parte dell'autorità (difensivo al fine di evitare critiche successive).
A quanto stabilito dalla sentenza, aggiungo che - considerati i guai che ha avuto il marito litigioso - se non si litiga è meglio. :)
Il titolare si era opposto alla revoca con un ricorso al TAR per l'Emilia Romagna.
Il TAR (sentenza sezione I, n. 444 del 7.5.2015) ha deciso che la revoca era illegittima ed ha annullato la revoca.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha motivato dicendo che si era trattato di una lite occasionale e di poco conto, tanto è vero che non c'erano state querele da parte della moglie.
E' vero che per l'art. 43 del TULPS, comma 2, il rilascio di una licenza in materia di armi è ampiamente discrezionale ma esiste una misura per cui la discrezionalità non può tramutarsi in arbitrio.
Il provvedimento dell'autorità di PS deve sempre avere il requisito della ragionevolezza.
Si può quindi ritenere consentito che un titolare di licenza in materia di armi litighi in famiglia, occasionalmente.
Da questo non può nemmeno dedursi che siccome ci sono stati dei fatti di cronaca in cui a liti in famiglia sono seguiti omicidi, è opportuno prudenzialmente revocare il porto d'armi in modo che il Questore non possa in seguito essere accusato di aver trascurato i suoi doveri. IL TAR ha specificatamente parlato dell'illegittimità di un uso "difensivo" della normativa da parte dell'autorità (difensivo al fine di evitare critiche successive).
A quanto stabilito dalla sentenza, aggiungo che - considerati i guai che ha avuto il marito litigioso - se non si litiga è meglio. :)
Nessun commento:
Posta un commento