mercoledì 11 novembre 2015

Si può andare a caccia o al tiro a segno con l'arma di un altro?

In altre parole è possibile prestare un arma e che questa venga usata?
Per la legge 110 del 1975 il comodato (prestito) di un'arma è proibito.
Fanno eccezione le armi per uso sportivo o da caccia o scenico.
E' quindi permesso prestare un fucile da caccia ma non è permesso prestare una pistola da difesa.
Riguardo il concetto di comodato - prestito ci sono da fare delle precisazioni.
Un conto è prestare un'arma per una settimana, per un mese, magari per un soggiorno di caccia o per una gara sportiva, un'altra è prestarla per pochi minuti durante una battuta di caccia, magari per far provare l'arma.
Nel secondo caso non ci sono obblighi particolari da rispettare.
Nel primo si dovrà denunciare il possesso dell'arma, in pratica quasi come se la si avesse acquistata, entro le 72 ore.
Una situazione che potrebbe creare problemi è quella del prestito di un'arma all'interno di un poligono di tiro o per andare ad un poligono.
In un poligono è normale usare sia armi classificate come sportive che armi classificate come armi comuni.
Secondo la lettera della legge le prime potrebbero essere prestatge e le seconde no. Di fatto però entrambe servono ad un uso sportivo.
La logica direbbe che la situazione è identica ma ci si potrebbe trovare di fronte a brutte sorprese.
E' sicuramente proibito prestare una pistola da difesa ad un titolare di porto d'armi per difesa.
La pena è della reclusione da due a otto anni, oltre la multa, sia per chi presta che per chi riceve in prestito. Trascrivo l'art. 22.

Art. 22.
                     Locazione e comodato di armi
  Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli
articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso  scenico,  ovvero
di  armi  destinate  ad  uso  sportivo  o  di  caccia,  ovvero che il
conduttore o  accomodatario  sia  munito  di  autorizzazione  per  la
fabbricazione  di  armi  o  munizioni  ed  il  contratto  avvenga per
esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
  E'  punito  con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da
lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da'  o
riceve  in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui
al precedente comma.
  La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle
armi risulta abituale.




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