giovedì 23 aprile 2015

Scadenza del 4 maggio 2015 per detentori di armi, certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione di armi

Un amico carissimo mi ha chiamato oggi per la scadenza del 4 maggio (diventata nelle chiacchiere 5 maggio). Mi chiedeva lumi perché 
in ufficio cacciatori e simili facevano girare la voce che entro detta data bisognava fare un misterioso certificato di idoneità alla detenzione.
Chi non lo avesse fatto avrebbe perso il diritto di detenere le armi.
Facciamo chiarezza.
Il Decreto Legislativo n. 121 del 29 settembre 2013 (entrato in vigore il 5 novembre 2013) ha stabilito che chi detiene armi deve presentare (entro il 4.5.2015) il "certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione" di armi.
Il certificato è lo stesso che si presenta quando si chiede un porto d'armi o licenza similare, ad esempio quello per il rilascio o il rinnovo della licenza di caccia.
La normativa stabilisce anche che siano esentati tutti coloro che nei sei anni precedenti l'entrata in vigore della norma (quindi i sei anni precedenti il 5.11.2013) abbiano presentato detto certificato in occasione della richiesta di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto di armi.
Che succede se non si presenta?
Si riceverà una diffida a presentare il certificato entro 30 giorni.
Se non si fa parte la procedura per il divieto alla detenzione di armi.
Gli allarmismi non hanno quindi senso.
La normativa ha la logica di impedire che le armi vengano detenute da chi non è in grado di detenerle con equilibrio. E' quindi una norma preventiva che ha una sua logica condivisibile.

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